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Legge

L.R. Calabria 54/2019

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione

Normativa regionaleL.R. Calabria 54/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Calabria all’esercizio provvisorio del bilancio dal 1° gennaio 2020 fino all’entrata in vigore della legge di bilancio 2020-2022, e comunque non oltre il 30 aprile 2020. La gestione è limitata a quattro dodicesimi degli stanziamenti 2020 del bilancio 2019-2021 assestato, con eccezioni per spese obbligatorie, elezioni regionali, spese vincolate e altre previste dal d.lgs. 118/2011.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio regionale Calabria 2020-2022

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Calabria

La legge disciplina, per la Regione Calabria, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Il provvedimento opera in applicazione della contabilità armonizzata di cui al d.lgs. 118/2011 e riguarda esclusivamente il periodo iniziale dell’esercizio 2020.

Ambito temporale di applicazione

L’esercizio provvisorio è autorizzato:

  • dal 1° gennaio 2020;
  • fino all’entrata in vigore della legge che approva il bilancio di previsione 2020-2022;
  • in ogni caso non oltre il 30 aprile 2020.

Si tratta quindi di una disciplina temporanea, destinata a operare solo per il periodo necessario all’approvazione del nuovo bilancio regionale.

Limiti alla gestione della spesa

Durante l’esercizio provvisorio la Regione può impegnare spese entro il limite di quattro dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2019-2021 definitivamente assestato.

Sono tuttavia autorizzate per intero, senza il limite dei quattro dodicesimi:

  • le spese indicate nell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;
  • le spese obbligatorie;
  • le spese relative alle elezioni regionali;
  • le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata relative a programmi comunitari e nazionali.

Variazioni di bilancio consentite

Nel periodo di esercizio provvisorio sono ammesse anche le variazioni di bilancio previste dagli articoli 48 e 51 del d.lgs. 118/2011, nel rispetto delle specifiche disposizioni del paragrafo 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 allo stesso decreto legislativo.

Regole contabili applicabili

La gestione dell’esercizio provvisorio deve avvenire secondo i principi contabili richiamati dal d.lgs. 118/2011. La legge non introduce una disciplina autonoma, ma rinvia integralmente al quadro contabile statale di armonizzazione.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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