DECRETO 16 dicembre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
Funzionamento dell'imposta locale di consumo a Campione d'Italia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto attua l’ILCCI, applicabile dal 1° gennaio 2020 ai consumi finali di beni e servizi nel Comune di Campione d’Italia e alle importazioni e introduzioni di beni. Definisce soggetti, territorialità, esenzioni ed esclusioni, aliquote, obblighi documentali e dichiarativi, versamenti, controlli e sanzioni. Le regole transitorie riguardano le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, con versamento, per quelle non già assoggettate definitivamente a IVA, entro il 16 marzo 2021.
Disciplina dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI)
Imposta locale sul consumo di Campione d’Italia
Il decreto disciplina l’attuazione dell’ILCCI, istituita per allineare il prelievo sui consumi finali nel Comune di Campione d’Italia al sistema svizzero. L’imposta si applica dal 1° gennaio 2020 a forniture di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio comunale e a importazioni o introduzioni di beni da parte di consumatori finali.
Ambito e soggetti
Sono consumatori finali le persone, indipendentemente dalla forma giuridica, che acquistano o introducono beni e servizi per scopi estranei all’attività d’impresa, arte o professione, nonché coloro che li destinano a operazioni escluse dall’ILCCI. Il Comune di Campione d’Italia non è consumatore finale.
Sono soggetti passivi gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che effettuano forniture o servizi a consumatori finali, salvo le operazioni escluse, e i consumatori finali che importano beni da Paesi terzi o introducono beni provenienti dall’Unione europea. L’identificazione degli operatori è effettuata tramite identificativo IVA italiano, codice EORI o iscrizione al registro delle imprese o a un albo o registro professionale. Per i soggetti non residenti, non domiciliati né stabiliti nel Comune, le modalità di adempimento sono demandate a un provvedimento comunale.
Territorialità delle operazioni
Le forniture di beni sono territorialmente rilevanti quando, al momento della consegna o della messa a disposizione, il bene si trova nel Comune. Per i servizi, la regola generale considera il luogo in cui il prestatore ha sede, stabilimento, domicilio o dimora abituale. Sono previste regole specifiche, tra l’altro, per attività culturali e di intrattenimento effettivamente svolte nel Comune, ristorazione, servizi relativi a immobili situati nel territorio, cooperazione internazionale e aiuto umanitario destinati a Campione, determinati servizi immateriali resi a consumatori finali locali e servizi di telefonia e Internet forniti nel territorio. I servizi di trasporto transfrontaliero si considerano effettuati all’estero.
Importazioni, introduzioni e bagagli personali
L’ILCCI sulle importazioni da Paesi extra UE effettuate da consumatori finali è accertata, liquidata e riscossa dall’Ufficio delle dogane secondo le regole dei diritti di confine; l’ufficio trasmette i dati al Comune e versa l’imposta secondo modalità concordate. Si considerano effettuate dal consumatore finale le importazioni per le quali non siano fornite le informazioni richieste agli operatori. Non costituiscono importazione i beni esportati o trasferiti per lavorazione, riparazione o perizia, né quelli introdotti per le medesime finalità, se la prestazione è comprovata da documentazione fiscale o commerciale. La base imponibile doganale è aumentata dei diritti doganali e delle spese di inoltro risultanti dal documento di trasporto. Non si riscuote l’imposta all’importazione se l’importo non supera 5 euro; il Comune può riconoscere all’Agenzia delle dogane un ristoro dei costi non superiore all’1% dell’imposta riscossa sulle importazioni.
Per i beni introdotti da consumatori finali dall’Italia o da altri Stati UE, l’imposta va versata al Comune entro 30 giorni dall’operazione. Il consumatore non deve pagarla se prova che il bene è stato assoggettato definitivamente a IVA in Italia o in un altro Stato UE. La stessa disciplina vale per le vendite a distanza con destinazione nel Comune, quando il trasporto è effettuato dal fornitore o per suo conto.
I viaggiatori residenti a Campione d’Italia beneficiano, per i beni nei bagagli personali destinati al Comune, di esenzione da ILCCI, accise e dazi entro il valore complessivo di 300 euro per viaggiatore, ridotto a 150 euro per i minori di 15 anni. Il valore di ciascun bene non può essere frazionato. Sono esclusi dal computo i bagagli temporaneamente importati o reimportati, i medicinali per esigenze personali e i prodotti soggetti a limiti quantitativi specifici. L’esenzione richiede che i beni siano destinati all’uso personale o familiare o a regali, senza carattere commerciale. Per tabacchi e alcolici valgono i quantitativi massimi della tabella A allegata al regolamento MEF n. 32/2009, senza esenzione per i minori di 17 anni; per i carburanti l’esenzione riguarda il serbatoio normale e un recipiente portatile fino a 10 litri. Non si riscuotono ILCCI e accisa se il totale delle imposte per viaggiatore non supera 10 euro. Le esenzioni si applicano anche ai beni introdotti da Stati UE.
Esenzioni ed esclusioni
Sono esenti le esportazioni e i trasferimenti di beni verso l’Unione europea, comprese le vendite a distanza con spedizione fuori dal Comune; la messa a disposizione di beni utilizzati prevalentemente fuori dal territorio; determinate intermediazioni relative a operazioni esenti o svolte fuori Comune; la quota di servizi di agenzie di viaggio relativa a prestazioni eseguite fuori Campione; e il trasporto o la spedizione connessi all’esportazione o al trasferimento UE.
Le forniture a viaggiatori non residenti né domiciliati nel Comune sono esenti se ricorrono congiuntamente le condizioni previste: prova della non residenza o domicilio, destinazione dei beni a uso privato o regalo, prezzo almeno pari a 300 euro IVA inclusa e trasporto fuori dal Comune entro 30 giorni. Il fornitore deve rilasciare un documento commerciale per traffico turistico con i dati identificativi del fornitore e dell’acquirente, la data, la descrizione e il prezzo dei beni, sottoscritto da entrambe le parti. Entro i 60 giorni successivi al trasporto, l’acquirente deve trasmettere al fornitore il documento vistato dall’Ufficio delle dogane o altra prova dell’uscita e dell’importazione o introduzione fuori dal Comune; in mancanza, il fornitore risponde dell’imposta.
Sono escluse dall’ILCCI, tra le altre, le prestazioni postali obbligatorie, con esclusione delle prestazioni negoziate individualmente; le cure ospedaliere, mediche, infermieristiche e di assistenza prescritte; le forniture di organi, sangue e latte umani e plasma; il trasporto di malati o disabili; i servizi per infanzia, gioventù, istruzione, formazione, cultura, ricerca e scambi giovanili alle condizioni indicate; le prestazioni di enti senza scopo di lucro ai propri membri e le vendite di beneficenza; le assicurazioni e le assicurazioni sociali; numerose operazioni finanziarie; i trasferimenti di diritti reali e le locazioni immobiliari, salvo le eccezioni indicate per alberghi, spazi espositivi e parcheggi; francobolli e valori di bollo; giochi d’azzardo soggetti a imposta speciale; beni usati impiegati esclusivamente in operazioni escluse; determinate vendite agricole, forestali e orticole; e le prestazioni tra articolazioni della pubblica amministrazione o tra istituti di formazione e ricerca in cooperazione.
Momento impositivo e base imponibile
Per le forniture di beni il debito d’imposta nasce alla consegna o messa a disposizione, oppure, se precedente, al pagamento del corrispettivo. Per i servizi nasce al pagamento.
La base imponibile è il corrispettivo complessivo dovuto dal consumatore finale, inclusi oneri e spese addebitati per l’operazione. Sono esclusi interessi moratori e penalità, sconti, premi e abbuoni conformi alle condizioni originarie, anticipazioni documentate effettuate in nome e per conto del consumatore e imballaggi o recipienti rimborsabili alla resa. Per servizi relativi a immobili situati nel Comune, la base imponibile è il solo costo del materiale impiegato; per forniture gratuite è il prezzo di costo dei beni. Per la determinazione dell’imposta si utilizza il cambio medio mensile CHF/euro.
Aliquote e rivalsa
L’aliquota ordinaria è del 7,7%; per le operazioni indicate nella tabella allegata è prevista l’aliquota ridotta del 3,7% o del 2,5%. Le aliquote sono allineate a quelle dell’IVA federale svizzera; le variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo alla modifica del decreto.
Il soggetto passivo che vende beni o presta servizi applica la rivalsa al consumatore finale. Non applica l’ILCCI agli acquirenti che esercitano attività d’impresa, arte o professione e comunicano l’identificativo richiesto, la destinazione dei beni o servizi all’attività e la loro non destinazione a operazioni escluse. In caso di uso promiscuo, l’imposta si applica sul 50% della base imponibile oppure sulla diversa percentuale, indicata dall’acquirente, determinata secondo criteri oggettivi verificabili.
Certificazione e obblighi contabili
Al momento dell’operazione il soggetto passivo rilascia, in forma cartacea o elettronica, un documento numerato recante data, identificativo del fornitore, descrizione dell’operazione, base imponibile, aliquota oppure natura di operazione esente, esclusa o effettuata verso un altro operatore. Per le operazioni verso operatori deve essere indicato anche l’identificativo del cessionario o committente o, in mancanza, il numero di iscrizione al registro o albo. Una copia va conservata ai fini dei controlli secondo l’articolo 2220 del codice civile.
Le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi devono distinguere le operazioni soggette, con la relativa aliquota, da quelle non soggette. Chi è esonerato dalla contabilità annota i dati per aliquota in un prospetto riepilogativo da conservare per il medesimo periodo previsto dal codice civile. Se la contabilità è tenuta in franchi svizzeri, la conversione in euro è mensile e usa il cambio medio mensile.
Versamenti e dichiarazione
Salvo termini speciali, l’imposta annuale è versata in due rate:
- entro il 16 settembre, per le operazioni effettuate entro il 30 giugno;
- entro il 16 marzo dell’anno successivo, per le operazioni del secondo semestre e per le introduzioni da Stati UE effettuate entro il 31 dicembre.
Se le operazioni del primo semestre non superano 500 euro, il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo dell’anno successivo. Le regole si applicano anche ai versamenti dovuti dai consumatori finali. I soggetti non residenti possono delegare il consumatore finale al pagamento diretto, con annotazione sottoscritta sul documento; devono inviarne copia al Comune entro il mese successivo all’operazione e restano obbligati in solido. I versamenti, inclusi quelli conseguenti ad accertamento o riscossione coattiva, sono effettuati al Comune con strumenti tracciabili da esso previsti. L’imposta non è dovuta quando il versamento è inferiore a 5 euro.
Gli operatori che esercitano attività d’impresa, arte o professione presentano la dichiarazione al Comune, anche telematicamente, entro il 30 giugno dell’anno successivo, usando il modello ministeriale e indicando distintamente le operazioni dell’anno precedente. I consumatori finali sono esonerati dalla dichiarazione, ma devono conservare per 10 anni i documenti delle operazioni per le quali devono versare l’imposta.
Controlli, accertamento e sanzioni
Accertamento e riscossione coattiva spettano al Comune di Campione d’Italia. Per i controlli il Comune può inviare questionari, chiedere gratuitamente dati e notizie agli uffici pubblici e accedere, tramite personale autorizzato, ai locali destinati all’attività o alla prestazione. Cedenti e prestatori devono tenere a disposizione la documentazione utile. Il Comune può affidare la riscossione spontanea e coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale; per l’affidamento delle attività di accertamento e riscossione coattiva si applicano le disposizioni richiamate dal decreto.
Per l’omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. L’omessa dichiarazione è punita dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con minimo di 50 euro; la dichiarazione infedele dal 50% al 100%, con lo stesso minimo. Le sanzioni sono ridotte a un terzo in caso di acquiescenza entro il termine per ricorrere, con pagamento dell’imposta dovuta, della sanzione e degli interessi. Il Comune può stabilire con regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi statali. Per controversie e sanzioni sull’imposta dovuta all’importazione si applicano le norme doganali sui diritti di confine.
Regime transitorio
Per le operazioni effettuate entro il 30 giugno 2020, l’ILCCI non è dovuta se i documenti attestano l’assoggettamento a IVA in uno Stato UE o in Svizzera e l’imposta non è stata né può essere rimborsata. Per le altre operazioni, l’imposta doveva essere versata entro il 16 marzo 2021, sulla base delle scritture contabili o della documentazione disponibile; ove non fosse possibile ricostruire le operazioni soggette e non soggette, la determinazione poteva avvenire in via presuntiva secondo criteri obiettivi, logici e coerenti con l’attività. Il decreto estende tali disposizioni anche alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020. Per quanto non disciplinato, rinvia alle disposizioni della legge n. 296/2006 richiamate nel decreto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 28 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Decreti del MEF
- Decreto ministeriale MEF · 17 dic 2020DECRETO 17 dicembre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 18 dic 2020DECRETO 18 dicembre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 11 dic 2020DECRETO 11 dicembre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 21 dic 2020DECRETO 21 dicembre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 21 dic 2020DECRETO 21 dicembre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 22 dic 2020DECRETO 22 dicembre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
Cerchi altro? Cerca gratis in Decreti del MEF →