DECRETO 22 dicembre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
Disciplina dei siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’attestazione annuale di conformità dei siti web che confrontano offerte di conti di pagamento, i requisiti degli organismi di certificazione, le verifiche, la sospensione o revoca dell’attestazione e i casi di esclusione dei prestatori. Stabilisce inoltre termini per la trasmissione e la pubblicazione dei dati e degli aggiornamenti, senza prevedere un limite temporale di applicabilità.
Requisiti e procedure per la certificazione dei siti web di confronto dei conti di pagamento
Certificazione dei siti web di confronto dei conti di pagamento
Il decreto attua le disposizioni del TUB e della normativa sulla concorrenza relative ai siti web che confrontano le offerte dei conti di pagamento. Definisce i criteri di valutazione, i requisiti dei soggetti certificatori e gli obblighi dei titolari dei siti e dei prestatori di servizi di pagamento (PSP).
Ambito e definizioni
La valutazione della conformità è la procedura con cui l’organismo certificatore riconosce l’idoneità dei siti, pubblici o privati, a effettuare confronti oggettivi, corretti, imparziali e indipendenti. L’attestazione certifica il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 126-terdecies, comma 2, del TUB. I «prodotti bancari più diffusi» sono l’elenco dei servizi collegati al conto di pagamento rappresentativi a livello nazionale ai sensi dell’articolo 126-undecies del TUB.
I titolari dei siti di confronto devono ottenere annualmente l’attestazione di conformità da un organismo di certificazione o ispezione qualificato.
Requisiti e attività degli organismi di certificazione
L’organismo deve disporre di uno specifico certificato di accreditamento rilasciato, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, dall’organismo unico nazionale di accreditamento. Il certificato deve essere riferito alla norma ISO/IEC 17065 o ISO/IEC 17020 e indicare nel proprio scopo le verifiche sui siti web di confronto previste dal TUB. L’organismo deve impiegare personale competente secondo la ISO/IEC 27006, per quanto applicabile; per il calcolo dei tempi di verifica si applicano la stessa norma e i documenti IAF vigenti per i sistemi di gestione. È raccomandato che il sito possieda una certificazione accreditata ISO/IEC 27001.
Le attività si svolgono in cicli triennali. Nel corso di ciascun ciclo devono essere effettuate le verifiche annuali e almeno due verifiche senza preavviso, dirette a controllare a campione i requisiti del sito, l’efficienza e il regolare funzionamento delle componenti da cui dipende il sistema e l’adempimento delle prescrizioni impartite in precedenza.
Procedura e requisiti di conformità
La procedura deve rispettare i principi di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza. Si avvia con domanda informatizzata, sottoscritta digitalmente, protocollata e registrata nell’area riservata del richiedente. L’istruttoria verifica tutti i requisiti previsti dall’articolo 126-terdecies, comma 2, del TUB; la mancanza anche di uno solo impedisce il rilascio dell’attestazione.
La verifica considera in particolare:
- il processo di accettazione delle proposte da pubblicare e i criteri di classificazione delle offerte, inclusa la loro applicazione nel tempo e la tracciabilità e non modificabilità delle informazioni pubblicate;
- la ripetibilità dei confronti, i controlli su eventuali strategie scorrette, anche in materia di prezzi, e la metodologia di validazione dei dati in ingresso, adeguata all’oggetto del confronto;
- l’indipendenza del titolare del sito dai soggetti offerenti e l’identificazione, analisi e gestione dei conflitti di interesse, con informativa chiara agli utenti e ai soggetti che propongono le offerte circa natura e fonti dei conflitti;
- la sicurezza, integrità e disponibilità delle informazioni, la chiarezza e accessibilità delle informazioni per gli utenti e il rispetto delle norme tecniche e della disciplina sulla protezione dei dati personali applicabile.
L’attestazione deve indicare espressamente che riguarda i siti web di confronto ai sensi dell’articolo 126-terdecies, comma 3, del TUB. Negli anni successivi al primo, la verifica è svolta senza che il titolare debba ripresentare la domanda.
Relazioni, sospensione e revoca dell’attestazione
Entro il 31 dicembre di ogni anno il titolare trasmette alla Banca d’Italia la relazione dell’organismo certificatore sulla sussistenza dei requisiti; la Banca d’Italia ne dà notizia sul proprio sito web.
L’organismo che ha rilasciato l’attestazione può sospenderla temporaneamente con decisione motivata in caso di mancata comunicazione di variazioni rilevanti per i requisiti, gravi carenze nel rispetto del decreto, mancato rispetto dei termini per l’invio della relazione alla Banca d’Italia o altre cause previste dalle norme di accreditamento. La sospensione non può superare 60 giorni: decorso tale termine, l’attestazione è revocata, salvo conferma a seguito della verifica della rimozione delle cause che avevano determinato la sospensione.
Esclusione dei prestatori di servizi di pagamento
Il titolare può escludere un PSP dai confronti nei seguenti casi:
- mancata trasmissione dei dati necessari entro 15 giorni dalla richiesta scritta;
- accertata difformità, per tre volte consecutive, tra i costi comunicati al sito e quelli praticati dal PSP alla propria clientela per gli stessi servizi;
- gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie oppure gravi irregolarità nell’attività del PSP.
La decisione di esclusione deve essere comunicata tempestivamente alla Banca d’Italia e al PSP interessato.
Trasmissione e pubblicazione dei dati
Al momento dell’adesione del PSP al sito, il titolare richiede i dati tramite PEC; il PSP deve fornirli, sempre tramite PEC, entro 15 giorni. Le variazioni dei dati già trasmessi devono essere comunicate dal PSP tramite PEC o altra modalità avente valore legale tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla variazione delle condizioni contrattuali.
Il titolare pubblica i dati, sia in prima applicazione sia in occasione degli aggiornamenti, tempestivamente e comunque entro cinque giorni dalla ricezione. La pubblicazione deve rispettare i criteri di conformità verificati per il rilascio dell’attestazione.
Oneri ed efficacia
L’attuazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate operano con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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