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Legge

L.R. Piemonte 26/2020

Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 26/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte l’assegnazione, tramite gara o altre forme pubbliche ammesse, delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico, i requisiti dei partecipanti, il procedimento unico, i canoni, le opere da trasferire, le clausole sociali e le garanzie. Per le concessioni già scadute o in scadenza prima del 31 dicembre 2024 prevede regime transitorio e prosecuzione provvisoria.

Assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche in Piemonte

Assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche in Piemonte

La legge disciplina, per il territorio della Regione Piemonte, le modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, in attuazione della normativa statale e dei principi UE di concorrenza, trasparenza e non discriminazione. La disciplina è orientata alla valorizzazione della risorsa idrica, alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile.

Oggetto, finalità e ambito applicativo

Sono considerate grandi derivazioni idroelettriche le concessioni energetiche con potenza nominale media superiore a 3.000 kW; per i canali consortili irrigui la soglia vale per il singolo impianto. Restano escluse le grandi concessioni destinate per almeno il 70% al consumo energetico annuo dell’autoproduttore. Alle concessioni escluse si applica la normativa regionale di semplificazione richiamata dalla legge.

Valutazione di un diverso uso pubblico delle acque

Prima di indire la gara, la Regione valuta se sussista un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con l’uso idroelettrico. La valutazione considera prioritariamente il fabbisogno di acqua potabile e, in tale caso, l’uso di opere di presa o derivazione preesistenti è consentito gratuitamente, salvo le cautele imposte dall’autorità concedente. La verifica tiene conto di obiettivi di qualità dei corpi idrici, pianificazione di bacino, obiettivi energetici regionali, piano paesaggistico, sicurezza delle opere e possibili usi alternativi con maggiori benefici ambientali, energetici e socio-economici. La decisione spetta alla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, e vincola il bando.

Modalità di assegnazione della concessione

Le concessioni possono essere affidate a:

  • operatori economici tramite gara pubblica ordinaria;
  • società a capitale misto pubblico-privato, con socio privato selezionato con gara;
  • forme di partenariato pubblico-privato.

La via ordinaria è la gara pubblica aperta. La Giunta può però scegliere, con provvedimento motivato e previo parere consiliare, le soluzioni della società mista o del partenariato quando le caratteristiche territoriali, tecniche ed economiche lo rendano più utile per gli obiettivi ambientali, energetici, socio-economici e finanziari. Se si ricorre al partenariato, il provvedimento indica anche il termine per eventuali proposte di iniziativa privata; se non ne pervengono, la Giunta deve scegliere un’altra procedura pubblica.

Per le società miste la Giunta può costituire una o più società per azioni o a responsabilità limitata partecipate pubblico-privatamente. L’assegnazione richiede la selezione pubblica del socio privato e la partecipazione di quest’ultimo per almeno il 30% del capitale, con assunzione degli obblighi di gestione operativa per l’intera durata della concessione.

Avvio delle procedure e divieto di varianti

Le procedure pubbliche devono essere avviate almeno cinque anni prima della scadenza della concessione e anche nei casi di decadenza, rinuncia o revoca, dopo la verifica dell’eventuale interesse pubblico a un diverso uso delle acque. Per le concessioni in tale periodo non possono essere presentate domande di variante fino alla conclusione della procedura di assegnazione.

Rapporto di fine concessione

Per avviare la gara, la Regione richiede al concessionario uscente un rapporto di fine concessione sui beni, impianti, opere e rapporti giuridici afferenti alla derivazione. Il contenuto e le modalità di redazione sono fissati da regolamento della Giunta. Se il rapporto è mancante, incompleto o errato, la Regione assegna un termine per integrare i dati; in caso di inadempimento può acquisire direttamente le informazioni, anche con sopralluoghi o tramite perito, a spese del concessionario. La mancata trasmissione nel termine costituisce grave inadempienza ed esclude dalla gara. Dal ritardo decorre un importo aggiuntivo pari al canone di concessione, proporzionato ai giorni di ritardo. Il concessionario deve consentire gli accessi ai luoghi e agli impianti al personale regionale.

Bando di gara e pubblicità

Il bando deve indicare almeno oggetto e durata della concessione, stato di consistenza di opere e beni, eventuali somme o indennizzi dovuti al concessionario uscente, requisiti di partecipazione, termini e modalità per domande e offerte, regole della procedura e del procedimento ambientale, obblighi gestionali, obiettivi minimi energetici e ambientali, canoni, clausole sociali, criteri di valutazione, nonché garanzie provvisorie e definitive. Può riguardare più concessioni sul medesimo bacino se la gestione unitaria è opportuna; in tal caso la procedura si avvia almeno cinque anni prima della prima scadenza e la nuova concessione decorre dalla scadenza dell’ultima tra quelle messe a gara. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel BUR Piemonte e con estremi in GUUE.

Requisiti di ammissione e capacità tecnica-finanziaria

Possono partecipare i soggetti ammessi dal codice dei contratti pubblici, purché non ricorrano cause di esclusione. Occorre inoltre dimostrare:

  • capacità organizzativa e tecnica, con gestione per almeno cinque anni di impianti idroelettrici di potenza nominale media almeno pari a 3.000 kW;
  • capacità finanziaria, mediante referenze bancarie o equivalenti che attestino l’accesso al credito per un importo almeno pari al progetto proposto, incluse le somme dovute per i beni di cui all’art. 25, secondo comma, del r.d. 1775/1933, se utilizzati.

Le domande devono essere corredate da garanzie secondo il bando.

Criteri di valutazione e procedimento unico

La Giunta, con regolamento e previo parere consiliare, stabilisce criteri oggettivi di valutazione e aggiudicazione. I criteri minimi, in ordine di priorità, riguardano: incremento della produzione/potenza, miglioramento ambientale del bacino, uso plurimo sostenibile delle acque, offerta economica, compensazioni territoriali e ambientali, interventi per la capacità di invaso e l’efficienza idrica.

La valutazione avviene in un procedimento unico che assorbe VIA, valutazione di incidenza, autorizzazione paesaggistica e ogni altro atto di assenso necessario. Partecipano, ove necessario, i ministeri competenti e gli enti gestori delle aree protette; per la sicurezza delle dighe interviene anche il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il procedimento si sviluppa in fasi successive fino all’aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e al rilascio del provvedimento unico di concessione, che comprende tutti i titoli abilitativi e può valere come variante urbanistica. La fase istruttoria ambientale non può superare 365 giorni. Le modalità operative sono demandate a regolamento.

Durata della concessione

La durata è stabilita nel bando tra 20 e 40 anni, in funzione delle caratteristiche dell’impianto e degli investimenti necessari. Può essere aumentata fino a 10 anni in ragione della complessità della proposta e dell’importo dell’investimento.

Obblighi gestionali, miglioramenti e compensazioni

Il bando può imporre obblighi e limitazioni gestionali relativi a:

  • sicurezza di persone e territorio, compresa la laminazione delle piene;
  • cessione di acque invasate in caso di crisi idrica per usi potabili e agricoli;
  • recupero della capacità utile di invaso e gestione dei sedimenti;
  • modulazione dei rilasci per limitare effetti sulle portate e garantire deflussi ecologici;
  • cessioni straordinarie di acqua per prevenzione di calamità o incendi.

Devono inoltre essere indicati obiettivi minimi di miglioramento energetico, tra cui revamping, repowering, sistemi di pompaggio e bacini di accumulo in quota. Sul versante ambientale il bando deve prevedere obiettivi di tutela dei corpi idrici, continuità fluviale, gestione delle portate, mitigazione delle alterazioni morfologiche e ricostituzione del trasporto solido. Almeno il 10% degli introiti derivanti dall’assegnazione è destinato al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque per tutela, rinaturazione e ripristino ambientale.

Le misure di compensazione non possono essere soltanto patrimoniali o economiche e devono mantenere l’equilibrio economico-finanziario del progetto; possono riguardare rinaturazione e biodiversità, riassetto territoriale e paesaggio, risparmio ed efficienza energetica e misure previste dai piani delle comunità energetiche approvati dalla Giunta.

Opere bagnate, opere asciutte e indennizzi

Alla scadenza, o in caso di decadenza o rinuncia, le opere di cui all’art. 25, primo comma, del r.d. 1775/1933 passano senza compenso alla Regione, che ne riceve la consegna in regolare funzionamento. Se il concessionario uscente ha eseguito investimenti autorizzati su tali beni, il subentrante gli corrisponde un indennizzo pari al valore non ammortizzato. Il bando indica il canone annuo per l’uso delle opere e le regole di aggiornamento.

Per i beni di cui all’art. 25, secondo comma, del r.d. 1775/1933 il bando indica il prezzo dovuto dall’assegnatario al subentro; tali beni possono anche essere acquisiti in proprietà dalla Regione con prezzo quantificato al netto dei beni ammortizzati. Se il progetto non prevede l’uso di tali beni, quelli mobili vanno rimossi e smaltiti a cura del proponente, mentre gli immobili restano agli aventi diritto.

Clausole sociali e garanzie finanziarie

I bandi devono prevedere clausole sociali per salvaguardare l’occupazione, nei limiti del fabbisogno e dell’organizzazione del subentrante, e mantenere diritti, qualifiche, trattamento economico e anzianità dei lavoratori già impiegati. Devono inoltre imporre l’applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

L’aggiudicatario deve costituire una garanzia fideiussoria, secondo il codice dei contratti pubblici, a copertura degli obblighi concessori, degli eventuali lavori di messa in sicurezza e ripristino e dei danni da inadempimento. Il bando ne determina importo, termini e condizioni. La garanzia si svincola alla scadenza della concessione, o dopo la verifica degli interventi di ripristino se previsti. La mancata costituzione comporta decadenza dell’affidamento e incameramento della cauzione provvisoria.

Derivazioni interregionali e internazionali

Per le concessioni che interessano due o più regioni, ciascuna applica la propria normativa, ma le modalità procedimentali, la gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni sono definite tramite protocolli d’intesa approvati dalle Giunte regionali interessate. Le funzioni amministrative spettano alla regione sul cui territorio insiste la maggiore portata di derivazione. Le derivazioni di interesse di più Stati restano disciplinate dagli accordi internazionali.

Canone regionale e modifiche normative

La legge introduce, dal 2021, un canone annuale per i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, versato in due rate semestrali, composto da una quota fissa legata alla potenza nominale media e da una quota variabile collegata ai ricavi normalizzati. La quota fissa si aggiorna al variare dell’indice ISTAT del prezzo industriale dell’energia elettrica per variazioni non inferiori al 5%; Giunta e regolamento definiscono importi, percentuali, modalità di calcolo, aggiornamento, versamento e controllo. La quota variabile può essere oggetto di offerta economica in gara.

Disposizioni transitorie e decorrenza

I titolari di concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge o in scadenza prima del 31 dicembre 2024 proseguono l’esercizio delle derivazioni e degli impianti per conto della Regione fino al completamento delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei vincoli del titolo concessorio. Le procedure per tali concessioni devono essere avviate entro due anni dall’entrata in vigore della legge; per esse va trasmesso il rapporto di fine concessione secondo le regole ordinarie.

Invarianza finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

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