L.R. Piemonte 23/2020
Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese coordina promozione sportiva, tutela sanitaria, sport tradizionali, settimana regionale dello sport, impiantistica e gestione degli impianti. Prevede programma pluriennale e provvedimenti annuali, contributi e convenzioni, regole per affidamento e uso degli impianti, sanzioni e abrogazione di precedenti leggi. Alcune misure sono legate ai programmi annuali/pluriennali e al bilancio 2020-2022.
Promozione dello sport e disciplina dell'impiantistica sportiva in Piemonte
Promozione dello sport e disciplina dell’impiantistica sportiva in Piemonte
La legge definisce la politica regionale piemontese in materia di sport, attività fisico-motoria-ricreativa e impiantistica sportiva. La disciplina si applica nel territorio della Regione Piemonte e mira a sostenere la pratica sportiva, la salute, l’inclusione sociale e lo sviluppo degli impianti e dei servizi connessi.
Principi, definizioni e finalità generali
La Regione riconosce allo sport una funzione sociale, educativa, formativa ed economica, collegata al benessere psico-fisico, alla tutela della salute, all’inclusione sociale e alle pari opportunità. Ai fini della legge sono definiti:
- l’attività sportiva, agonistica e non agonistica organizzata dai soggetti indicati dalla legge, esclusa l’area professionistica;
- l’attività fisico-motoria-ricreativa, svolta per benessere e ricreazione, anche se organizzata, senza mutarne la natura;
- l’impianto sportivo, inteso come insieme di spazi sportivi e servizi accessori, anche all’aperto.
Le finalità regionali riguardano in particolare la diffusione della pratica sportiva per tutte le età e per le persone con disabilità, il contrasto all’emarginazione e alla dispersione scolastica, l’integrazione con le politiche educative, sociali, sanitarie, ambientali e turistiche, la valorizzazione degli atleti e delle società piemontesi, la tutela degli sport tradizionali e delle società storiche, l’eredità olimpica e paralimpica, lo sport di cittadinanza e la valorizzazione turistica ed economica del territorio.
Obiettivi e strumenti di intervento
La Regione persegue tali finalità mediante azioni di promozione, sostegno e coordinamento di iniziative, campagne di comunicazione, progetti di cultura sportiva, attività per persone con disabilità, progetti contro il disagio giovanile, manifestazioni sportive di rilievo, iniziative scolastiche ed extrascolastiche, studi e ricerche, interventi di qualificazione dell’impiantistica, formazione degli operatori sportivi e attività collegate a programmi dell’Unione europea, alle leggi nazionali e regionali e alla Settimana regionale dello sport e del benessere.
Gli strumenti di intervento includono:
- programmazione e realizzazione diretta;
- partenariati, intese istituzionali, accordi di programma, convenzioni e campagne condivise;
- contributi;
- partecipazione diretta alle spese organizzative, di promozione e comunicazione.
Gli strumenti possono avere durata annuale o pluriennale.
Programmazione regionale e Tavolo dello sport
Il fulcro della disciplina è il programma pluriennale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il programma stabilisce obiettivi, priorità strategiche, linee guida, tipologia degli interventi, destinatari e risorse finanziarie per promozione sportiva e impiantistica. Rimane in vigore fino all’approvazione del nuovo documento programmatico.
La sua predisposizione richiede la consultazione del Tavolo dello sport, istituito presso la struttura regionale competente come sede di confronto con enti locali, sistema sportivo e, per programmi strategici trasversali, con assessorati regionali e altri soggetti pubblici e privati competenti. La composizione, i compiti e le modalità di lavoro sono definiti dalla Giunta; la partecipazione è gratuita.
Il programma pluriennale è attuato da provvedimenti annuali della Giunta, che individuano priorità, azioni, entità massima dei finanziamenti, destinatari e criteri di concessione ed erogazione.
Destinatari degli interventi
Possono beneficiare degli interventi regionali, secondo i casi e i bandi, gli enti locali, il CONI e il CIP con i rispettivi comitati regionali, le FSN, DSA, EPS e associazioni benemerite riconosciute, le ASD e SSD iscritte nei registri nazionali, gli enti e comitati con finalità sportive, aggregative e sociali, i soggetti organizzatori in esclusiva di eventi sportivi e altri soggetti pubblici o privati con competenze riconosciute nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo.
Per accedere ai benefici regionali, i soggetti devono adeguare i propri regolamenti alla normativa statale antidoping.
Tutela del praticante sportivo e requisiti per le attività in palestra
Per i corsi di attività motorie e sportive svolti in palestre, centri e impianti sportivi a fronte di corrispettivo, la legge impone il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina con titolo abilitante o con frequenza del corso integrativo regionale indicato nel testo. I nominativi devono essere adeguatamente pubblicizzati.
Il chinesiologo deve possedere il diploma dell’Istituto superiore di educazione fisica o la laurea in scienze motorie, oppure titoli equipollenti esteri riconosciuti. L’istruttore deve possedere i requisiti previsti dalle federazioni, discipline associate o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Sono esentate:
- le attività disciplinate da federazioni, discipline associate o enti di promozione sportiva riconosciuti;
- le attività ludico-ricreative non riferibili a discipline sportive riconosciute e le attività relative a discipline riferibili a espressioni filosofiche dell’individuo che comportano attività motorie.
In caso di violazione si applica una sanzione da 1.000 a 10.000 euro, irrogata dal comune competente; i proventi spettano al comune. Le strutture devono assicurare presidi di primo soccorso e almeno un operatore formato Basic life support and defibrillation. Per i cittadini UE si applicano le norme europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Tutela sanitaria
La Regione interviene per la tutela sanitaria delle attività sportive secondo il piano socio-sanitario regionale vigente, con attenzione anche al contrasto del doping in ogni livello della pratica sportiva.
Sport tradizionali e associazioni sportive storiche
La legge tutela e valorizza la pallapugno e la pallatamburello, favorendone diffusione e pratica come parte del patrimonio territoriale piemontese. La Regione sostiene i soggetti sportivi che praticano tali discipline per attività quali pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, manifestazioni sportive, corsi per giovani, progetti giovanili, iniziative turistico-sportive e manutenzione straordinaria, potenziamento e messa a norma degli sferisteri.
È inoltre istituito un albo delle associazioni sportive storiche del Piemonte, articolato in due sezioni:
- associazioni costituite da almeno 70 anni;
- associazioni costituite da almeno 70 anni con sede sociale invariata da almeno 50 anni.
Le associazioni presentano domanda con la documentazione dei requisiti; l’albo è aggiornato annualmente. Alle associazioni iscritte la Regione può sostenere, nel rispetto della disciplina dei beni culturali, interventi di valorizzazione culturale, conservazione e restauro del patrimonio storico, adeguamento delle attrezzature, restauro degli arredi e ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria e messa a norma di immobili e impianti della sede storica, se di proprietà o nella piena disponibilità per almeno dieci anni.
Settimana regionale dello sport e del benessere
La Regione istituisce la Settimana regionale dello sport e del benessere per valorizzare l’educazione motoria, fisica e sportiva e la crescita psico-fisica in età scolare. L’iniziativa, nel rispetto dell’autonomia scolastica, serve a integrare l’offerta formativa delle scuole e a diffondere la cultura sportiva, la conoscenza delle discipline e il benessere fisico, con il coinvolgimento dei soggetti sportivi interessati.
Impiantistica sportiva e sostegno finanziario
La Regione favorisce e sostiene interventi per migliorare qualità, sicurezza, sostenibilità gestionale e ambientale, accessibilità e fruibilità degli impianti sportivi e degli spazi attrezzati, con attenzione agli impianti esistenti. Incentiva inoltre l’uso extrascolastico delle strutture scolastiche idonee.
Per l’attuazione del programma pluriennale sono previsti contributi in conto capitale e in conto interessi su mutui. La Giunta può stipulare convenzioni con ICS, Finpiemonte, CDP, BEI o altri istituti di credito per promuovere finanziamenti agevolati, anche a fondo perduto o in conto interessi; può anche concludere convenzioni per garanzie di accesso al credito e promuovere un fondo di rotazione presso Finpiemonte per finanziamenti e garanzie fideiussorie.
Uso e affidamento degli impianti sportivi pubblici
L’uso degli impianti sportivi pubblici deve essere aperto a tutti i cittadini e garantito, con criteri oggettivi, a tutti i soggetti per le attività cui l’impianto è destinato.
Se l’ente pubblico non gestisce direttamente l’impianto, la gestione o il diritto di superficie sono affidati preferenzialmente a SSD e ASD iscritte al registro nazionale CONI, EPS, DSA e FSN riconosciuti. Si applica la disciplina dei contratti pubblici, con procedure differenziate in base alla rilevanza economica della gestione.
Gli enti territoriali possono individuare ambiti territoriali che richiedano una pianificazione specifica per motivi sportivi, storici e sociali.
I criteri generali per l’affidamento includono, tra l’altro:
- pubblicità tramite avviso o bando;
- procedure differenziate per tipologia e rilevanza economica;
- imparzialità nell’accesso;
- durata dell’affidamento commisurata agli investimenti previsti;
- valutazione di progetti con profili economici e tecnici;
- considerazione di esperienza, tariffe, affidabilità, qualificazione tecnica, compatibilità dell’attività e inclusione di giovani, disabili e anziani;
- valutazione della convenienza economica anche sulla base di canone minimo e contributo massimo eventualmente previsto;
- massimo utilizzo pubblico e sociale;
- salvaguardia del valore storico di strutture e associazioni storiche;
- compatibilità di eventuali attività ricreative o sociali straordinarie;
- personale qualificato all’uso del defibrillatore e alla gestione dell’emergenza;
- priorità a efficienza energetica e accessibilità;
- adeguata organizzazione di mezzi, attrezzature e personale;
- possibilità di chiedere modifiche o revisioni motivate della concessione, con varianti migliorative o nuove discipline, e conseguente rideterminazione del piano economico e del canone se accolte.
Sport libero e spazi a fruizione libera
Attraverso il programma pluriennale, la Regione può promuovere lo sport libero e favorire la realizzazione o il miglioramento di attrezzature per l’attività fisica quotidiana, anche per consentire almeno trenta minuti giornalieri di attività moderata raccomandata dall’OMS. In collaborazione con gli enti locali, può sostenere interventi su spazi urbani, parchi e aree verdi, mettendo a disposizione impianti e attrezzature a fruizione libera e favorendo la cultura sportiva.
Organismi di supporto, turismo sportivo e sportelli informativi
È istituito un Osservatorio regionale in materia di sport, con deliberazione della Giunta, per raccogliere, coordinare e scambiare dati e informazioni e monitorare l’efficacia degli strumenti regionali, anche in raccordo con l’Osservatorio turistico regionale.
La Regione si avvale di Visit Piemonte Scrl, che può usare la denominazione Piemonte Sport Commission, per favorire l’attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, reperire risorse anche private, aggregare l’offerta turistica e sportiva e razionalizzare le risorse.
La Regione promuove inoltre l’apertura di sportelli per lo sport, con funzione informativa e di orientamento per enti locali, soggetti sportivi e operatori del settore, con attenzione a programmazione, bandi e iniziative regionali. Gli sportelli possono essere collocati anche presso strutture informative regionali già presenti nei capoluoghi di provincia.
Clausola valutativa, aiuti di Stato e sanzioni
La Giunta deve rendere conto periodicamente al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati conseguiti. La prima relazione è presentata dopo due anni dall’entrata in vigore e poi con periodicità biennale, contestualmente alla proposta di programma pluriennale. La relazione contiene lo stato di attuazione, le criticità, i risultati delle linee di intervento, l’utilizzo delle risorse e una stima delle ricadute turistiche, sociali ed economiche; include anche una sezione sul Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive.
Gli atti applicativi che configurano aiuti di Stato devono essere notificati, salvo i casi coperti da esenzione comunitaria o de minimis.
Per la violazione delle norme sull’articolo relativo alla tutela del praticante sportivo si applicano sanzioni amministrative da 250 a 750 euro, raddoppiate in caso di recidiva; la vigilanza spetta al comune dove ha sede l’impianto. Restano applicabili i principi della legge n. 689/1981 e, per quanto non previsto, la legge regionale n. 72/1989.
Norme transitorie, finanziarie e abrogazioni
Gli strumenti di programmazione e intervento già approvati restano efficaci fino all’adozione dei nuovi strumenti previsti dalla legge. I procedimenti già avviati si concludono secondo le norme vigenti al momento dell’avvio.
Gli oneri finanziari sono coperti con risorse già allocate nel bilancio regionale 2020-2022, nella missione 06, programma 06.01, sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale, con importi indicati per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.
La legge abroga, dalla sua entrata in vigore, cinque precedenti leggi regionali piemontesi in materia di sport, operatori sportivi, associazioni sportive storiche, sport tradizionali e sport olimpici/paralimpici invernali, fatti salvi gli effetti finanziari per liquidazioni di spesa non ancora concluse.
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