L.R. Piemonte 27/2020
Valorizzazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese esclude da alcuni divieti di circolazione gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico: quelli con storicità annotata sulla carta di circolazione e oltre 40 anni di immatricolazione, e quelli tra 20 e 40 anni nei soli giorni festivi e prefestivi. Restano salve le diverse valutazioni dei sindaci per esigenze antinquinamento e non si applica ai veicoli usati professionalmente.
Esenzioni alla circolazione per veicoli storici e collezionistici in Piemonte
Valorizzazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico in Piemonte
La legge disciplina, nel territorio della Regione Piemonte, un regime di esclusione da taluni provvedimenti di limitazione alla circolazione per autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico. L’intervento è finalizzato anche a valorizzare il segmento turistico collegato a questo settore.
Ambito di applicazione e requisiti dei veicoli
La disciplina riguarda gli autoveicoli e i motoveicoli che rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico, con riferimento alla data di immatricolazione e alla storicità risultante dalla carta di circolazione. In particolare:
- i veicoli con riconoscimento di storicità riportato sulla carta di circolazione e con data di immatricolazione superiore a quaranta anni;
- i veicoli con data di immatricolazione compresa tra venti e quaranta anni.
Esclusione dai divieti di circolazione
Per i veicoli con più di quaranta anni e storicità annotata in carta di circolazione, la legge stabilisce l’esclusione dai provvedimenti di limitazione alla circolazione adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice della strada. Per i veicoli immatricolati da venti a quaranta anni, l’esclusione opera invece solo nei giorni festivi e prefestivi.
Poteri dei sindaci e tutela ambientale
Le esclusioni previste non sono assolute. Restano infatti salve ulteriori o differenti valutazioni dei sindaci, quali autorità competenti, quando esse siano motivate da esigenze di prevenzione degli inquinamenti. Ne deriva che i provvedimenti locali possono comunque incidere sulla circolazione dei veicoli storici in funzione della tutela ambientale.
Limiti soggettivi: esclusione per uso professionale
Le agevolazioni alla circolazione non si applicano ai veicoli adibiti a uso professionale quando siano utilizzati nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Il beneficio è quindi riservato ai veicoli non impiegati professionalmente.
Regime finanziario ed entrata in vigore
La legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. È dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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