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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009, n. 198

Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

Normativa italiana009G0207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina un’azione giudiziaria collettiva per ottenere il ripristino del corretto svolgimento della funzione o del servizio, in caso di ritardi, omissioni o violazioni di obblighi e standard di qualità. Prevede diffida preventiva, termini per il ricorso, effetti della sentenza e regole di applicazione progressiva tramite DPCM. Si applica nei limiti e secondo le esclusioni previste dalla norma.

Azione collettiva contro la pubblica amministrazione e i concessionari di servizi pubblici

Azione collettiva contro disservizi e inadempimenti

Il decreto introduce un rimedio giurisdizionale per tutelare interessi omogenei di una pluralità di utenti e consumatori contro pubbliche amministrazioni e concessionari di servizi pubblici. L’obiettivo non è il risarcimento del danno, ma il ripristino del corretto svolgimento della funzione o della corretta erogazione del servizio.

Ambito di applicazione e soggetti legittimati

L’azione è proponibile quando vi sia una lesione diretta, concreta e attuale derivante da:

  • violazione di termini per l’adozione di atti amministrativi generali obbligatori e non normativi;
  • mancata emanazione di tali atti entro il termine fissato da legge o regolamento;
  • violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi;
  • violazione degli standard qualitativi ed economici definiti per i concessionari dalle autorità di regolazione e controllo e, per le pubbliche amministrazioni, secondo la disciplina sulla performance;
  • mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità.

Possono agire i titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei, nonché associazioni o comitati a tutela dei propri associati. Per i profili relativi ai servizi essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità, è legittimato anche il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Esclusioni soggettive

Il decreto non si applica a:

  • autorità amministrative indipendenti;
  • organi giurisdizionali;
  • assemblee legislative;
  • altri organi costituzionali;
  • Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Limiti dell’azione e criteri di valutazione

Nel valutare la sussistenza della lesione, il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente disponibili per i soggetti intimati. L’azione non consente di ottenere il risarcimento del danno, per il quale restano fermi i rimedi ordinari.

Pubblicità del ricorso e intervento di terzi

Del ricorso deve essere data immediata notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati. Il ricorso è inoltre comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, che è fissata d’ufficio tra il novantesimo e il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso.

Rapporti con poteri di regolazione e con altri giudizi

L’azione non può essere proposta se, sulle medesime condotte, un organismo di regolazione e controllo istituito con legge statale o regionale ha già avviato e non ancora definito un procedimento, oppure se è già stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo.

Se tali procedimenti o giudizi iniziano dopo il deposito del ricorso, il giudice sospende il giudizio. Se interviene una sentenza di merito nei giudizi ex articoli 139 e 140 del codice del consumo, il ricorso diviene improcedibile. Negli altri casi, il ricorso deve essere riassunto entro 120 giorni dalla definizione del procedimento o dalla definizione non di merito del giudizio, altrimenti si verifica perenzione.

Diffida preventiva e condizioni di proponibilità

Prima di agire in giudizio, il ricorrente deve notificare una diffida all’amministrazione o al concessionario, anche con le modalità telematiche previste dal codice dell’amministrazione digitale, assegnando un termine di 90 giorni per gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati.

La diffida va notificata all’organo di vertice, che deve attivarsi senza ritardo, individuare il settore interessato e far rimuovere le cause della violazione o omissione. Le pubbliche amministrazioni devono inoltre disciplinare, per ciascun settore, il procedimento da seguire dopo la diffida.

Se la violazione sembra imputabile anche ad altre amministrazioni o concessionari, il destinatario della diffida invita il privato a notificare l’atto anche a questi soggetti. La diffida è comunicata anche al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Il ricorso è proponibile solo se, decorso il termine di 90 giorni, il destinatario non ha provveduto o ha provveduto solo in parte. Va proposto entro un anno dalla scadenza di tale termine. Il ricorrente deve provare la notifica della diffida, la scadenza del termine e la persistenza totale o parziale della situazione denunciata.

In alternativa alla diffida, se ne ricorrono i presupposti, il ricorrente può attivare una procedura di risoluzione non giurisdizionale della controversia; in caso di mancato accordo, il ricorso va proposto entro un anno dall’esito della procedura.

Giudizio e decisione

Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, omissione o inadempimento e ordina alla pubblica amministrazione o al concessionario di rimediare entro un termine congruo, nei limiti delle risorse già assegnate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Se ritiene che le violazioni siano imputabili anche ad altri soggetti, può disporre l’integrazione del contraddittorio. La giurisdizione è esclusiva del giudice amministrativo.

Effetti della sentenza e comunicazioni

La sentenza è pubblicata con le stesse modalità previste per il ricorso. Se accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione, dopo il passaggio in giudicato è comunicata:

  • agli organismi di regolazione e controllo del settore;
  • alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
  • alla procura regionale della Corte dei conti, se emergono profili di responsabilità erariale;
  • agli organi competenti per l’avvio del giudizio disciplinare e per la valutazione dei dirigenti coinvolti.

Se il soccombente è un concessionario di servizi pubblici, la sentenza è comunicata all’amministrazione vigilante per le valutazioni sull’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione e dalla convenzione.

L’amministrazione individua i soggetti che hanno concorso a causare le violazioni e adotta i provvedimenti di propria competenza. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e su quello del soccombente.

Ottemperanza

In caso di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione, si applicano le disposizioni richiamate del regio decreto n. 1054 del 1924. Anche la sentenza di accoglimento è comunicata alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e alla procura regionale della Corte dei conti nei casi di possibile responsabilità erariale.

Monitoraggio e applicazione transitoria

La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura il monitoraggio dell’attuazione del decreto.

L’applicazione concreta della disciplina è demandata, anche progressivamente, a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, con coinvolgimento degli altri ministri competenti. Per regioni ed enti locali è richiesto anche il parere conforme della Conferenza unificata.

Invarianza finanziaria

L’attuazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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