DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 178
Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto legislativo riordina la Scuola superiore della pubblica amministrazione, definendone natura, finalità, compiti formativi e di ricerca, organi, personale, autonomia organizzativa e contabile, sedi, finanziamento e rapporti con soggetti pubblici e privati. La disciplina comprende modifiche successive, inclusi incarichi e assunzioni con termini specifici: contratti di tutoraggio fino al 31 marzo 2023, personale a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026 e incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2029.
Riordino e disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione
Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione
Il decreto legislativo disciplina il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, posta nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, definendone finalità istituzionali, competenze, organizzazione, personale, autonomia contabile e fonti di finanziamento.
Natura, finalità e autonomia
La Scuola è un’istituzione di alta formazione e ricerca sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La sua finalità generale è sostenere l’innovazione e la riforma della pubblica amministrazione, anche per favorire la competitività del sistema economico e produttivo italiano.
La missione comprende la formazione post-laurea di eccellenza dei dipendenti pubblici e attività di analisi e ricerca dirette a:
- diffondere efficacia, efficienza, controllo di gestione e contabilità economica;
- promuovere l’innovazione tecnologica e organizzativa nei servizi pubblici;
- sviluppare metodologie di valutazione dei risultati;
- rafforzare l’internazionalizzazione della pubblica amministrazione;
- coordinare e sostenere criteri di eccellenza nella formazione pubblica, anche mediante rapporti con istituzioni italiane e straniere;
- sviluppare metodologie avanzate di formazione a distanza;
- sostenere qualificazione, riqualificazione, crescita e aggiornamento del personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
La Scuola dispone di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse disponibili ed è iscritta nell’anagrafe delle ricerche.
Compiti e attività istituzionali
La Scuola svolge attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato secondo la legislazione vigente. Organizza inoltre la formazione all’estero dei dirigenti pubblici e realizza attività di formazione e aggiornamento collegate ai processi di riforma e innovazione delle amministrazioni centrali.
Può erogare, mediante convenzioni e con oneri a carico dei committenti, attività formative per:
- amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali;
- soggetti gestori di servizi pubblici;
- istituzioni e imprese private;
- funzionari di altri Paesi nell’ambito della cooperazione internazionale.
Svolge attività di ricerca e studio per individuare percorsi formativi destinati al personale coinvolto nello sviluppo e nell’attuazione delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Cura inoltre ricerca, analisi, documentazione e consulenza sulla formazione e sui relativi criteri di valutazione, anche in collaborazione con università, istituti di ricerca, amministrazioni e soggetti privati italiani e stranieri.
Rientrano tra le competenze anche la pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca, la valutazione e il monitoraggio della qualità delle offerte formative di soggetti terzi su richiesta delle amministrazioni statali, nonché la cooperazione con organismi formativi esteri.
La Scuola può sostenere, anche finanziariamente, iniziative di scambio di funzionari, partecipare ad associazioni e consorzi e stipulare accordi, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. Può inoltre ricevere ulteriori competenze dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione.
Titoli e percorsi formativi
La Scuola rilascia titoli post-laurea di alta professionalità e può organizzare corsi di alta formazione e perfezionamento post-lauream, nei limiti delle risorse disponibili.
Previo accreditamento secondo il regolamento del Ministro dell’università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, può emanare bandi per corsi di dottorato in Scienze della pubblica amministrazione. I corsi possono ammettere fino a otto candidati per ciclo, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di trentadue frequentatori, nel rispetto delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. È prevista una deroga al requisito numerico dei docenti del collegio del dottorato, che comunque non può essere inferiore a sei.
Organi e governance
Sono organi della Scuola il Comitato di gestione, il Presidente e, se nominato, il Vicepresidente. Un ulteriore organo precedentemente previsto è stato abrogato.
Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario generale, da rappresentanti della Presidenza del Consiglio e da rappresentanti designati da diversi Ministri. La partecipazione alle riunioni e la nomina non danno diritto a compensi o emolumenti. Il Comitato:
- approva il programma annuale;
- approva il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto consuntivo;
- adotta gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina;
- viene consultato sull’organizzazione interna.
Il Comitato dura in carica quattro anni.
Presidente e Vicepresidente
Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Può essere scelto tra magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari ordinari, dirigenti pubblici altamente qualificati o altri soggetti con comprovata qualificazione e specifica esperienza nella direzione di istituzioni di alta formazione o ricerca.
L’incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Il Presidente rappresenta legalmente la Scuola, presiede il Comitato di gestione, dirige le attività didattiche e scientifiche, elabora le strategie di sviluppo, nomina docenti e commissioni esaminatrici e redige i programmi triennale e annuale.
Il Presidente è assistito da un Comitato scientifico consultivo, composto da rappresentanti di istituzioni formative, studiosi e dirigenti pubblici. Il Comitato svolge funzioni consultive e favorisce i rapporti con altri istituti di alta formazione; la partecipazione non dà diritto a compensi o rimborsi.
Il Presidente può nominare un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegate. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie previste per il Presidente; l’incarico cessa con la nomina del nuovo Presidente ed è rinnovabile una sola volta.
Segretario generale e organizzazione interna
Il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Presidente della Scuola. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.
Egli coadiuva il Presidente, attua le deliberazioni del Comitato di gestione, dirige la struttura interna e sovrintende alle attività amministrative, contabili, finanziarie e di supporto alla didattica e alla ricerca. In particolare:
- concorre alla definizione dei programmi annuale e triennale;
- predispone progetti di sviluppo e accordi per la formazione manageriale;
- propone il regolamento contabile e finanziario;
- predispone bilancio preventivo, variazioni e rendiconto;
- effettua la ricognizione dei fabbisogni e programma le risorse;
- individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici;
- approva l’indizione delle procedure per servizi, lavori e forniture sopra le soglie previste dal codice dei contratti pubblici richiamato dalla norma;
- nomina i dirigenti della Scuola.
La Scuola è articolata in un massimo di quattro settori. I responsabili di settore, scelti tra professori universitari o soggetti equiparati, coordinano le attività organizzative e scientifico-didattiche e sono nominati per un periodo non superiore a due anni, rinnovabile. Sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo, in aspettativa o in comando, anche in deroga ai limiti temporali ordinari.
Docenti e incarichi esterni
I docenti a tempo pieno sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, per un numero massimo di trenta e per un periodo non superiore a due anni, rinnovabile. Possono essere scelti tra professori universitari, dirigenti pubblici o privati, magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e altri soggetti, anche stranieri, con elevata qualificazione professionale.
Per la durata dell’incarico sono collocati fuori ruolo, in comando o in aspettativa e conservano il trattamento economico in godimento. La Scuola può avvalersi anche di docenti incaricati temporaneamente e conferire incarichi per attività di ricerca e studio.
Può inoltre utilizzare consulenti esterni con professionalità utili alle attività istituzionali, didattiche e di ricerca. Gli incarichi sono conferiti dal Presidente, sentito il Segretario generale.
Tutoraggio e personale aggiuntivo
Per esigenze di tutoraggio, la Scuola è stata autorizzata a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previa selezione pubblica comparativa, per un massimo di trenta unità e fino al 31 marzo 2023. La relativa spesa era autorizzata entro il limite massimo di 990.000 euro annui, a carico delle risorse del contributo finanziario ordinario dello Stato.
Dall’anno 2023 la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare ventotto unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, categoria A, posizione economica F1, valorizzando eventualmente le esperienze maturate nei contratti di tutoraggio. La spesa autorizzata è di 1.916.248 euro annui.
Sedi e personale non docente
La sede centrale è a Roma. Le attività possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi territoriali. Il mutamento della sede centrale e l’istituzione o soppressione di sedi distaccate o poli formativi avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I poli formativi non possono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il personale non docente rientra nella dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dal 2023 è autorizzato il reclutamento a tempo indeterminato di:
- trenta unità di categoria A, profilo di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3;
- trenta unità di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3.
Per tali assunzioni è autorizzata una spesa annua di 3.974.422 euro.
Dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2026 può operare presso la Scuola un contingente, assunto tramite selezioni pubbliche comparative, di massimo venti unità di categoria B, posizione economica F3, con contratti a tempo determinato non rinnovabili e di durata non superiore a trentasei mesi. Dieci unità sono destinate al supporto della didattica e dieci al supporto della gestione amministrativa, con particolare riferimento a PNRR, procedure concorsuali e reingegnerizzazione dei processi di lavoro.
Per questo contingente sono autorizzate risorse pari a 705.487 euro per il 2022 e 1.209.405 euro per ciascun anno dal 2023 al 2026.
La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio è inoltre incrementata di due unità di livello non generale. Per le funzioni connesse al PNRR, alle procedure concorsuali e alla reingegnerizzazione dei processi può essere conferito un incarico dirigenziale fino al 31 dicembre 2029, anche in deroga ai limiti percentuali applicabili. La spesa autorizzata è di 176.576 euro per il 2022 e di 353.152 euro annui dal 2023.
Trattamento economico
Il Presidente, se dipendente pubblico, conserva il trattamento economico in godimento e riceve un’indennità di carica determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il Vicepresidente conserva il trattamento economico se l’incarico non è svolto a tempo pieno, con incremento mediante indennità di carica. Se l’incarico è a tempo pieno, il trattamento economico è determinato con le medesime modalità. Per tale figura sono autorizzate risorse pari a 150.362 euro per il 2022 e 301.263 euro annui dal 2023.
I responsabili di settore conservano il trattamento economico relativo alla qualifica posseduta presso l’amministrazione di appartenenza e possono ricevere un’indennità di funzione nei limiti delle risorse della Scuola.
Organizzazione contabile e finanziaria
Il Segretario generale definisce, sentito il Comitato di gestione, l’organizzazione interna e le disposizioni di funzionamento. Le relative deliberazioni devono essere approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione.
La Scuola gestisce autonomamente le spese di funzionamento e i progetti didattici nei limiti:
- degli stanziamenti del bilancio dello Stato trasferiti dalla Presidenza del Consiglio;
- delle entrate derivanti dalle attività svolte in convenzione e con oneri a carico dei committenti.
Le risorse sono utilizzate mediante un conto di contabilità speciale. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di spesa è esercitato dall’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento contabile e finanziario deve essere approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Entrate e programmazione
Le entrate della Scuola comprendono:
- il contributo finanziario ordinario dello Stato;
- assegnazioni e contributi di amministrazioni pubbliche;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- corrispettivi di contratti con soggetti pubblici e privati;
- ricavi dalla cessione di prodotti dell’ingegno;
- proventi da assistenza tecnica e formazione;
- altre entrate connesse alle attività istituzionali;
- entrate per partite di giro.
La dotazione finanziaria minima è stabilita annualmente in sede di bilancio dello Stato. Entro aprile di ogni anno il Presidente sottopone al Comitato di gestione il programma di massima delle attività per l’esercizio successivo, anche ai fini della determinazione della dotazione finanziaria.
Il programma può comprendere attività finanziate mediante fondi nazionali, europei o internazionali, partecipazione a procedure concorsuali, vendita di servizi, quote di iscrizione, donazioni e liberalità. Restano a carico del contributo ordinario statale le spese di funzionamento e mantenimento delle sedi.
In presenza di entrate finalizzate a programmi o progetti, il Comitato di gestione può destinare una quota alle esigenze di funzionamento secondo criteri stabiliti con apposita deliberazione. I bilanci preventivi e consuntivi sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio entro dieci giorni dalla deliberazione del Comitato.
Proprietà intellettuale e attività per conto terzi
Il Comitato di gestione disciplina, su proposta del Presidente e d’intesa con il Segretario generale, i diritti relativi alle opere dell’ingegno sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali, secondo la normativa vigente.
Con la stessa procedura sono definite le modalità e i criteri di ripartizione dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.
Norme applicabili e abrogazioni
Per quanto non previsto dal decreto si applicano il decreto legislativo n. 303/1999 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e il decreto legislativo n. 165/2001 sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La Scuola rientra nel comparto di contrattazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Dalla data di entrata in vigore sono stati abrogati gli articoli 1-8 e 11 del decreto legislativo n. 287/1999, relativo al precedente ordinamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
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