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Interpello

Risposta n. 331 del 10/09/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante sostiene che non si realizzi plusvalenza ai sensi dell'art.67 co.1 lett.b (2° periodo) perché il terreno da edificare non può essere assimilato a un terreno edificabile soggetto a demolizione/ricostruzione

Art.11 co.1 lett. a) legge 212/2000 e art.67 TUIR - cessione di fabbricati 'da demolire'

Il quesito

Se la cessione di due unità abitative e di un'area pertinenziale, acquisite per successione e che l'acquirente demolirà e ricostruirà, determini una plusvalenza imponibile e se sia possibile rideterminare il costo d'acquisto ai sensi dell'art.7 legge 448/2001

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia richiama la circolare 23/E/2020 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n.5088/2019) e conclude che la cessione deve essere qualificata come vendita di fabbricati pervenuti per successione e non come cessione di terreno edificabile; dunque si applica la disciplina degli immobili acquisiti per successione (conseguente esclusione dall'imponibilità prevista per i terreni edificabili) e non sussiste la necessità di ricorrere alla rideterminazione ex art.7 legge 448/2001

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