Deliberazione n. 783 del 12/12/2024
Provvedimento del 12 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. L’intervento mira a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulla piattaforma e a prescriverne, se acquisito in chiaro, la conservazione per finalità probatorie per dodici mesi con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Si tratta quindi di un provvedimento urgente e cautelare, non di una sanzione.
Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimento d’urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della disciplina speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. La decisione interviene a seguito della segnalazione della persona interessata, che aveva chiesto all’Autorità di attivarsi per impedire la diffusione sulla piattaforma di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento sono richiamati:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni e a decidere entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Origine del procedimento e segnalazione
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. L’Autorità ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata e ha attivato il meccanismo di intervento urgente previsto dal regolamento interno.
Provvedimento urgente adottato il 3 dicembre 2024
Con determinazione n. 587 del 3 dicembre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d’urgenza:
- l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare per dodici mesi, a soli fini probatori, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Esame delle osservazioni e ratifica finale
Il Garante ha preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti. Con il provvedimento del 12 dicembre 2024 ha quindi ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, la determinazione urgente già adottata nei confronti di Telegram FZ-LLC.
Esito e rilievo pratico
Il provvedimento ha natura cautelare e preventiva: non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma misure volte a bloccare la possibile diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale disponibilità per finalità probatorie, nel rispetto dell’anonimizzazione e della tutela degli interessati.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato di rientrare in una delle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram. Il Garante richiama la disciplina speciale sul c.d. revenge porn, che consente l’adozione di misure rapide in caso di rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Provvedimento d’urgenza del dirigente competente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 587 del 3 dicembre 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il provvedimento disponeva misure immediate per prevenire la diffusione del materiale segnalato e prescriveva la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori.
Contenuto delle misure impartite
Alla piattaforma è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Inoltre, è stata prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a decorrere dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminate le osservazioni formulate e la documentazione in atti, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza già adottato dal dirigente in data 3 dicembre 2024. Il provvedimento del 12 dicembre 2024 conferma dunque l’efficacia delle misure cautelari nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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