Risoluzione n. 88 del 17/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il credito d'imposta previsto per l'APE volontaria, non concorrendo al reddito e configurandosi come rimborso, può essere riconosciuto dall'INPS anche ai pensionati residenti all'estero e ai soggetti incapienti, con recupero tramite le ritenute da versare all'erario.
Credito d'imposta APE riconoscibile anche a residenti esteri e incapienti
Credito d'imposta per l'APE volontaria
La risoluzione riguarda l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria), istituito dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 232 del 2016 e disciplinato, quanto alle modalità applicative, dal DPCM 4 settembre 2017, n. 150. Il documento analizza in particolare il credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari dell’APE e chiarisce se esso possa essere erogato anche a pensionati residenti all’estero e a soggetti incapienti.
Quadro normativo dell’APE
L’APE è un prestito mensile corrisposto da un istituto finanziatore a soggetti iscritti a determinate forme previdenziali, che abbiano almeno 63 anni di età e 20 anni di contribuzione e maturino il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla domanda. La restituzione avviene mediante trattenute sulla pensione di vecchiaia, per una durata di 20 anni, ed è assistita da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.
Credito d’imposta previsto dal comma 177
Il comma 177 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 prevede, a fronte degli interessi passivi e dei premi assicurativi corrisposti sul finanziamento, un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50 per cento, pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei contratti di finanziamento. Le somme erogate in quote mensili non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF. Il credito d’imposta non concorre a sua volta alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento pensionistico.
Quesito posto dall’INPS
L’INPS ha chiesto se, in qualità di sostituto d’imposta, possa corrispondere il credito d’imposta a pensionati residenti all’estero che beneficiano di regimi fiscali agevolativi previsti da convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, e se vi sia obbligo di riconoscerlo anche ai pensionati appartenenti alla cosiddetta "no tax area".
Soluzione interpretativa prospettata dall’INPS
Secondo l’INPS, il credito d’imposta ha natura di autonomo diritto del contribuente, spettante su base annua ma rapportato a mese ai fini del pagamento, e deriva dalla spesa complessiva per interessi e premi assicurativi del prestito pensionistico, nei limiti in cui tale spesa resti effettivamente a carico del contribuente. In questa prospettiva, l’INPS ritiene che il credito possa essere corrisposto anche ai pensionati residenti all’estero che abbiano chiesto di beneficiare del regime convenzionale, nonché ai pensionati in "no tax area", poiché il beneficio non sarebbe una detrazione fiscale ma un diritto autonomo.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate premette che la propria competenza non riguarda l’individuazione dei soggetti destinatari dell’APE volontaria, in quanto tale profilo non è di natura fiscale. Tuttavia, assumendo che i residenti all’estero e gli incapienti possano accedere all’APE volontaria, richiama la relazione tecnica alla norma, secondo cui "il credito di imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza".
Su tale base, l’Agenzia afferma che il credito d’imposta in esame, in forma di rimborso, può essere riconosciuto dall’INPS anche a tali soggetti, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione. L’INPS potrà poi recuperare le somme rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all’erario nella propria qualità di sostituto d’imposta.
Esito e istruzioni finali
La risoluzione conclude quindi che il credito d’imposta APE può essere riconosciuto dall’INPS anche ai pensionati residenti all’estero che usufruiscono di un regime convenzionale e ai pensionati incapienti, con recupero tramite ritenute. Le direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza dei principi e delle istruzioni fornite dal documento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 19 dic 2018Risoluzione n. 99 del 19/12/2018
- Risoluzione · 19 dic 2018Risoluzione n. 98 del 19/12/2018
- Risoluzione · 19 dic 2018Risoluzione n. 97 del 19/12/2018
- Risoluzione · 19 dic 2018Risoluzione n. 96 del 19/12/2018
- Risoluzione · 19 dic 2018Risoluzione n. 95 del 19/12/2018
- Risoluzione · 19 dic 2018Risoluzione n. 94 del 19/12/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →