DECRETO 29 luglio 2022 - Ministero dell'economia e delle finanze
Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche della dichiarazione IMU e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), disciplinandone soggetti obbligati, modalità e luogo di presentazione, stampa, trasmissione e trattamento dei dati. Il termine ordinario è il 30 giugno dell’anno successivo; per l’anno d’imposta 2021 è fissato al 31 dicembre 2022. Per l’IMPi la dichiarazione decorre dall’anno d’imposta 2022.
Approvazione del modello e delle modalità di presentazione della dichiarazione IMU/IMPi
Dichiarazione IMU/IMPi: modello e modalità di presentazione
Il decreto approva il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per l’imposta municipale propria (IMU) e per l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). Disciplina inoltre le modalità di compilazione, presentazione e riproduzione del modello e il trattamento dei dati dichiarati.
Soggetti obbligati e casi di presentazione
La dichiarazione è presentata dai soggetti passivi individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, esclusi gli enti non commerciali indicati dal comma 759, lettera g), che possiedono e utilizzano immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla normativa richiamata.
La dichiarazione è dovuta nei casi individuati dalle istruzioni al modello. Deve essere presentata quando ha inizio il possesso degli immobili o intervengono variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta. Produce effetti anche per gli anni successivi, salvo modifiche dei dati o degli elementi dichiarati che determinino un diverso importo d’imposta. Restano ferme, se compatibili, le dichiarazioni già presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili.
Termini e regime transitorio
Il termine ordinario per la presentazione, cartacea o telematica, è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o si è verificata una variazione rilevante.
- Le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2021 dovevano essere presentate entro il 31 dicembre 2022.
- Le dichiarazioni IMU 2021 già presentate con il modello approvato il 30 ottobre 2012 restano valide se i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello.
- Per l’IMPi, la dichiarazione è richiesta a decorrere dall’anno d’imposta 2022. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni ricevono i dati che i soggetti passivi avevano comunicato allo Stato ai sensi del decreto 28 aprile 2022.
Modello, compilazione e aggiornamenti
La dichiarazione cartacea deve essere redatta sul modello approvato, a fondo bianco e con caratteri neri, seguendo le istruzioni. La dichiarazione telematica è un documento informatico formato secondo le specifiche tecniche allegate al decreto. Gli aggiornamenti del modello, delle istruzioni e delle specifiche tecniche sono pubblicati sul sito del Dipartimento delle finanze.
I comuni devono mettere gratuitamente a disposizione dei contribuenti un congruo numero di modelli cartacei e delle relative istruzioni. Il modello è disponibile anche sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze in formato PDF editabile; è consentito utilizzare modelli reperiti su altri siti se rispettano i requisiti tecnici e riportano l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del decreto.
La stampa deve rispettare struttura, sequenza dei campi e intestazioni del modello approvato. Le dimensioni ammesse sono:
- formato a pagina singola: larghezza da 19,5 a 21,5 cm e altezza da 29,2 a 31,5 cm;
- formato a pagina doppia ripiegabile: larghezza da 35 a 42 cm e altezza da 29,2 a 31,5 cm.
È autorizzata la riproduzione mediante stampanti laser o altri dispositivi che garantiscano chiarezza e leggibilità nel tempo. Per la riproduzione su fogli singoli devono essere rispettati colore, dimensioni e conformità del modello; ogni pagina deve riportare il codice fiscale del contribuente e i fogli devono essere bloccati sul lato sinistro, entro un centimetro dal bordo, con sistemi idonei a garantirne integrità e permanenza. Non è ammesso il bloccaggio con spirale. Sul frontespizio vanno riportati gli estremi del soggetto che cura la stampa o la predisposizione delle immagini per la riproduzione, nonché quelli del decreto.
Luogo e modalità di presentazione
La dichiarazione va presentata al comune nel cui territorio si trovano gli immobili. Se un immobile ricade nel territorio di più comuni, è competente quello sul cui territorio insiste la superficie prevalente. In caso di variazione delle circoscrizioni comunali, la dichiarazione è presentata al comune nel cui territorio gli immobili risultano ubicati il 1° gennaio dell’anno d’imposta. Per l’IMPi, la dichiarazione va presentata ai comuni individuati dal decreto previsto dall’articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019.
È possibile presentare una dichiarazione «nuova», «sostitutiva» o «multipla», secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate. La dichiarazione può essere presentata in forma cartacea oppure trasmessa telematicamente:
- la presentazione cartacea può avvenire direttamente al comune, che rilascia ricevuta, oppure per raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa con la dicitura «Dichiarazione IMU/IMPi 20__», indirizzata all’ufficio tributi competente;
- è ammessa la trasmissione tramite posta elettronica certificata e, dall’estero, tramite raccomandata o mezzo equivalente che attesti la data di spedizione;
- la data di spedizione vale come data di presentazione;
- il comune può stabilire, nell’ambito della propria potestà regolamentare, ulteriori modalità di trasmissione cartacea, informandone adeguatamente i contribuenti;
- la trasmissione telematica è effettuata dal contribuente o da un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, attraverso i canali Fisconline/Entratel.
Trattamento e conservazione dei dati
La base giuridica del trattamento è individuata nell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019. Il Ministero dell’economia e delle finanze è titolare del trattamento per l’acquisizione, la trasmissione, la conservazione e la messa a disposizione delle dichiarazioni; i comuni assumono il ruolo di titolari dal momento in cui ricevono i dati.
Il Ministero si avvale di Sogei S.p.A., designata responsabile del trattamento per la gestione dei sistemi informativi indicati nel decreto. Per l’acquisizione telematica si avvale inoltre dei servizi dell’Agenzia delle entrate relativi all’autenticazione nell’area riservata e alla validazione dei codici fiscali e delle partite IVA; l’Agenzia è responsabile del trattamento limitatamente a tali attività. Le categorie di dati trattate sono descritte nell’informativa allegata al modello.
I dati sono conservati dal Dipartimento delle finanze per il periodo strettamente necessario a consentire l’attività di accertamento dei comuni, esercitabile entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata. La trasmissione deve avvenire esclusivamente con le modalità previste dal decreto.
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