Cassazione Civile, Ordinanza n. 05270/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
La controversia originaria riguardava una domanda di risoluzione di un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile, con richiesta di restituzione delle somme versate; in subordine, era stata proposta anche una domanda di indebito arricchimento nei confronti di una dei convenuti. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale della parte oggi ricorrente. In cassazione, il ricorso era stato dichiarato improcedibile perché la copia autentica della sentenza d'appello prodotta era incompleta, mancando le pagine 7-9, e ciò impediva di ricostruire con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione. Con il ricorso per revocazione, la ricorrente ha sostenuto che il contenuto delle pagine mancanti fosse comunque integralmente ricavabile dalle trascrizioni contenute nel ricorso per cassazione e nel controricorso, nonché dal fascicolo d'ufficio richiamato; ha inoltre dedotto che la Corte avrebbe omesso di esaminare altri tre motivi del ricorso per cassazione, oltre a quello che aveva indotto la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il vizio denunciato non integrasse un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 391-bis c.p.c., ma al più una contestazione della valutazione e interpretazione degli atti compiuta in sede di legittimità. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ha condannato la ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'errore di fatto revocatorio consiste in una svista su dati di fatto decisivi, non in una valutazione o interpretazione degli atti di causa.
la revocazione delle ordinanze e sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei soli limiti dell'errore di fatto revocatorio.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
la mancanza della copia autentica della sentenza impugnata può determinare improcedibilità del ricorso per cassazione; la stessa opera anche se la copia prodotta è incompleta, quando non consenta di ricostruire con certezza oggetto e ragioni della decisione.
norma invocata dalla parte appellante per la condanna della controparte al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, ma non oggetto della decisione di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una mera svista percettiva su un fatto risultante dagli atti, non una critica alla valutazione giuridica o logica compiuta dal giudice.
- Non è utilizzabile il rimedio della revocazione per censurare la scelta della Corte di ritenere incompleta, e quindi non idonea, la copia della sentenza impugnata ai fini dell'improcedibilità del ricorso per cassazione.
- La produzione di una copia incompleta della sentenza impugnata comporta improcedibilità solo quando la lacuna non consenta di individuare con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione; tale apprezzamento spetta al giudice di legittimità.
- La trascrizione parziale del contenuto mancante in altri atti del giudizio non è sufficiente, di per sé, a escludere l'improcedibilità se non dimostra in modo completo e certo il testo della decisione mancante.
- Il richiamo al fascicolo d'ufficio non elimina automaticamente l'onere di deposito della copia autentica della sentenza impugnata, salvo le ipotesi in cui la legge preveda la comunicazione o notificazione d'ufficio del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →