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Decreto dirigenziale n. 56 del 18/02/2026

Riconoscimento di autoveicoli per uso speciale destinati ai servizi di ripristino del manto stradale

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti56

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto della Direzione generale per la motorizzazione inquadra come autoveicoli per uso speciale i veicoli destinati ai servizi di ripristino del manto stradale, caratterizzati da attrezzature permanenti per produrre miscela bituminosa e riempire le buche. L’atto disciplina la classificazione, il campo di applicazione, il regime di omologazione per i veicoli nuovi e le modalità di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione per la trasformazione di veicoli della categoria N già in circolazione. Vengono inoltre indicati i codici da utilizzare nel COC e la documentazione da presentare all’UMC o ai servizi tecnici competenti.

Riconoscimento di autoveicoli per uso speciale destinati ai servizi di ripristino del manto stradale

Riconoscimento di autoveicoli per uso speciale destinati ai servizi di ripristino del manto stradale

Il decreto della Direzione generale per la motorizzazione riconosce come veicoli per uso speciale gli autoveicoli destinati al ripristino del manto stradale, in attuazione degli artt. 54 e 56 del Codice della strada e delle disposizioni del regolamento di esecuzione. L’atto si colloca nel quadro della disciplina nazionale di classificazione e omologazione dei veicoli, coordinata con il regolamento (UE) 2018/858.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama:

  • il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada;
  • il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada;
  • l’art. 75 del Codice della strada, in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione;
  • l’art. 54, comma 1, lettera g), del Codice, che definisce gli autoveicoli ad uso speciale;
  • l’art. 203, comma 2, lettera ii), del regolamento di esecuzione, che consente il riconoscimento ministeriale di attrezzature idonee all’uso speciale.

La finalità dichiarata è quella di inquadrare nella classificazione di uso speciale i veicoli destinati ai servizi di ripristino del manto stradale, tenendo conto del progresso tecnologico e dell’evoluzione delle tipologie di carrozzeria realizzabili.

Classificazione dei veicoli destinati al ripristino del manto stradale

Sono considerati autoveicoli per uso speciale, ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera g), del Codice della strada, i veicoli:

  • destinati al ripristino del manto stradale;
  • muniti permanentemente di speciali attrezzature;
  • idonei a produrre una speciale miscela bituminosa;
  • destinati anche al riempimento delle buche che si formano dopo temporali o in condizioni atmosferiche di gelo e neve.

Il decreto valorizza quindi la presenza stabile dell’attrezzatura speciale e la specifica funzione operativa del veicolo.

Campo di applicazione e requisiti generali

I veicoli di cui sopra devono essere conformi alle norme applicabili ai veicoli della categoria internazionale N alla data di presentazione:

  • della richiesta di omologazione del tipo, oppure
  • della richiesta di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

Per la codifica documentale, il decreto stabilisce che:

  • si utilizza il codice SG per uso speciale, da riportare al rigo 51 del COC, secondo l’allegato I, parte A, punto 5, del regolamento (UE) 2018/858;
  • si utilizza il codice carrozzeria e le cifre integrative per completare il codice BA99, da riportare al rigo 38 del COC, secondo l’allegato I, parte C, del medesimo regolamento e l’appendice 2 dell’allegato I.

Omologazione dei veicoli nuovi e degli esemplari unici

Per la produzione in serie dei veicoli destinati ai servizi di ripristino del manto stradale è prevista l’omologazione secondo il regolamento (UE) 2018/858 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i singoli esemplari si applica invece l’omologazione individuale, secondo gli artt. 44 e 45 del regolamento (UE) 2018/858. La domanda di visita e prova deve essere presentata:

  • all’UMC, oppure
  • ai Servizi Tecnici dell’Amministrazione, come CSRPAD o CPA, secondo le ipotesi di competenza previste dalle disposizioni nazionali.

Trasformazione di veicoli già in circolazione

Quando un veicolo della categoria N già circolante viene trasformato mediante la sola installazione delle attrezzature di cui al decreto, la domanda di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione va presentata all’UMC.

Ai fini dell’istruttoria devono essere prodotti:

  • il nulla osta del costruttore del veicolo, ove necessario, ai sensi dell’art. 236 del d.P.R. n. 495/1992;
  • in alternativa al nulla osta, quando il rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli tecnici relativi alla possibilità di eseguire la modifica, una relazione tecnica firmata da soggetto abilitato;
  • la dichiarazione dell’allestitore, con attestazione che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni del costruttore del veicolo;
  • ove applicabile, la documentazione attestante la rispondenza alla direttiva macchine, inclusa la marcatura CE.

Effetti pratici per operatori e amministrazioni

Il decreto fornisce un quadro univoco per:

  • costruttori e allestitori di veicoli speciali;
  • imprese che operano nei servizi di ripristino stradale;
  • uffici della motorizzazione civile e servizi tecnici competenti;
  • procedimenti di omologazione, immatricolazione e aggiornamento delle caratteristiche costruttive.

L’effetto principale è l’inserimento formalizzato di questa tipologia di veicolo tra gli autoveicoli speciali riconosciuti dal MIT, con indicazioni operative su classificazione, documentazione e canali procedurali da seguire.

Punti principali

Classificazione come uso speciale

Sono qualificati come autoveicoli per uso speciale, ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera g), del Codice della strada, i veicoli destinati al ripristino del manto stradale e muniti permanentemente di speciali attrezzature atte a produrre una speciale miscela bituminosa per il ripristino delle pavimentazioni e per il riempimento delle buche causate da temporali o da particolari condizioni di gelo e neve.

Campo di applicazione e codifica

I veicoli rientrano nella categoria internazionale N e devono essere conformi alle norme applicabili ai veicoli di tale categoria alla data di presentazione della domanda di omologazione o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione. Per il COC si utilizza il codice SG per uso speciale e il codice carrozzeria con integrazioni al codice BA99 secondo il regolamento UE 2018/858.

Omologazione dei veicoli nuovi

La produzione in serie dei veicoli destinati ai servizi di ripristino del manto stradale è soggetta a omologazione secondo il regolamento UE 2018/858 e successive modificazioni. Per gli esemplari unici si applica l’omologazione individuale prevista dagli artt. 44 e 45 del medesimo regolamento, con presentazione della domanda di visita e prova all’UMC o ai servizi tecnici dell’Amministrazione competenti.

Trasformazione di veicoli già in circolazione

Per la sola installazione delle attrezzature previste dall’art. 1 su veicoli in circolazione della categoria N, la domanda di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione va presentata all’UMC. Il decreto richiede, ove occorra, il nulla osta del costruttore del veicolo oppure una relazione tecnica sostitutiva, oltre alla dichiarazione dell’allestitore sulla corretta esecuzione dei lavori e, se pertinente, sulla conformità alla direttiva macchine e alla marcatura CE.

Come è indicizzato

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