Decreto dirigenziale n. 38 del 17/02/2026
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità. Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso. Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al divieto di sorpasso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva, ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, il dispositivo "EnVES EVO MVD 2005" prodotto da EngiNe s.p.a. per l’accertamento delle infrazioni ai limiti di velocità, al semaforo rosso e al divieto di sorpasso. Il provvedimento definisce componenti, configurazioni ammesse, limiti di utilizzo, condizioni di installazione, obblighi di taratura per l’uso sulla velocità e prescrizioni per produzione e commercializzazione. Restano esclusi dall’approvazione alcuni ulteriori usi dichiarati dal produttore, come il riconoscimento merci pericolose, il conteggio dei veicoli e il salvataggio dei transiti per finalità di polizia.
Approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 2005" per l'accertamento di velocità, semaforo rosso e divieto di sorpasso
Approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 2005"
Il decreto dirigenziale approva, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 192 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il sistema denominato "EnVES EVO MVD 2005" prodotto da EngiNe s.p.a. Il dispositivo è destinato all’accertamento automatico delle violazioni dei limiti massimi di velocità istantanea, del semaforo rosso e del divieto di sorpasso.
Base normativa e iter istruttorio
Il provvedimento richiama, tra le principali fonti, gli artt. 142, 148 e 201 del Codice della Strada, la legge 25 novembre 2024, n. 177 che ha modificato l’art. 201, il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 sulle verifiche di funzionalità e taratura, il D.M. n. 105 dell’11 aprile 2024 sulle modalità di collocazione e uso dei dispositivi di controllo a distanza, nonché il d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186 sull’organizzazione ministeriale.
L’istruttoria trae origine dalla richiesta presentata il 31 ottobre 2022 da EngiNe s.r.l., poi integrata con successive note; con decreto dirigenziale 21 giugno 2024, n. 309, è stato inoltre disposto il subentro di EngiNe s.p.a. nelle approvazioni e omologazioni già intestate alla società originaria. Il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reso con voto n. 43/2025 nella seduta del 19 novembre 2025, ha condizionato l’approvazione al recepimento di specifiche prescrizioni, poi recepite nel decreto.
Oggetto dell’approvazione
Il dispositivo è approvato per:
- accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea;
- accertamento delle violazioni delle disposizioni del semaforo indicante luce rossa;
- accertamento del divieto di sorpasso.
Il decreto chiarisce che il sistema può rilevare il transito dei veicoli in violazione, classificarli in macroclassi, acquisire immagini e gestire le procedure previste per il trattamento dei dati, nei limiti delle caratteristiche tecniche e funzionali approvate.
Caratteristiche tecniche del sistema
Il dispositivo è composto da:
- gruppo di ripresa Vista EnVES06plus, utilizzato sia come telecamera principale "TARGA" sia come telecamera di contesto "CONTESTO"; la telecamera di contesto può essere corredata dall’illuminatore EnHPIRLS-8234;
- sensore radar UMRR-11 Type 44;
- unità di elaborazione EnCZ4b oppure, in alternativa, EnCZ4c.
Per il controllo del semaforo rosso e del divieto di sorpasso è obbligatoria la presenza sia della telecamera principale sia di quella di contesto. Per il controllo della velocità, invece, la telecamera di contesto è facoltativa. Inoltre, per il rilevamento delle infrazioni al semaforo rosso, il sensore radar è facoltativo.
Limiti di impiego e condizioni di esercizio
Il decreto fissa limiti puntuali di utilizzo:
- per la velocità, il dispositivo può monitorare al massimo quattro corsie, indipendentemente dal senso di marcia;
- per il semaforo rosso, può monitorare al massimo quattro corsie; se le corsie sono più di quattro, è necessario installare più dispositivi;
- l’accertamento del semaforo rosso richiede che la segnaletica orizzontale nella zona di attestamento sia conforme al Codice della Strada e al relativo regolamento, oltre che correttamente manutenuta;
- per il divieto di sorpasso, il sistema è approvato per strade con limite massimo di 90 km/h e con una sola corsia per senso di marcia;
- l’installazione per il divieto di sorpasso è consentita solo nelle postazioni in cui sia documentabile l’intera manovra di sorpasso, come definita dall’art. 148, comma 3, del Codice della Strada.
Per l’impiego sulla velocità, il dispositivo deve inoltre essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e taratura ai sensi del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.
Utilizzi non approvati
Il produttore ha dichiarato ulteriori funzionalità, ma il decreto precisa espressamente che esse restano fuori dall’approvazione e non sono utilizzabili per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada. In particolare, non sono oggetto di approvazione:
- il riconoscimento delle merci pericolose tramite codice Kemler e codice ONU;
- il conteggio e la classificazione dei veicoli con memorizzazione di dati non sensibili quali data, ora, velocità e classe del veicolo;
- il salvataggio di tutti i transiti in formato criptato per scopi di polizia, con conservazione secondo la normativa privacy vigente.
Installazione, conformità dei prototipi e commercializzazione
L’installazione deve avvenire in conformità ai manuali depositati e alle configurazioni di prova, senza introdurre modifiche che possano alterare la funzionalità del sistema approvato. L’installazione sulla sede stradale deve rispettare il Codice della Strada, il regolamento di esecuzione e le norme di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree accessibili al pubblico, anche con riferimento alle attività di manutenzione.
I dispositivi prodotti e commercializzati devono essere conformi al prototipo e alla documentazione tecnica depositata presso il Ministero il 2 novembre 2022, il 1° agosto 2023 e il 5 maggio 2025. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore. Non è consentita alcuna modifica al dispositivo o ai suoi componenti senza un’apposita modifica del decreto. La commercializzazione deve avvenire unitamente ai manuali del dispositivo, conformi alle copie depositate, applicabili nei limiti e alle condizioni del provvedimento.
Punti principali
Oggetto dell'approvazione
Il MIT approva il dispositivo "EnVES EVO MVD 2005" ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada per l’accertamento automatico delle violazioni dei limiti massimi di velocità istantanea, delle disposizioni del semaforo rosso e del divieto di sorpasso. Il dispositivo può classificare i veicoli, acquisire immagini e gestire le procedure di trattamento dei dati secondo le caratteristiche tecniche indicate nel decreto.
Presupposti normativi e procedimento
Il decreto richiama gli artt. 45, 142, 148 e 201 del Codice della Strada, l’art. 192 del regolamento di esecuzione, la legge 25 novembre 2024, n. 177, il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 e il D.M. n. 105 dell’11 aprile 2024. La decisione tiene conto della domanda originaria di EngiNe s.r.l., delle integrazioni successive, del subentro di EngiNe s.p.a. e del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con alcune prescrizioni recepite nel testo finale.
Caratteristiche tecniche del dispositivo
Il sistema è composto da gruppo di ripresa Vista EnVES06plus, sensore radar UMRR-11 Type 44 e unità di elaborazione EnCZ4b o, in alternativa, EnCZ4c. La telecamera principale e quella di contesto sono entrambe necessarie per il controllo del semaforo rosso e del divieto di sorpasso; per la velocità la telecamera di contesto è facoltativa. Per il semaforo rosso il radar è facoltativo.
Limiti di utilizzo e condizioni operative
Per la velocità il dispositivo può monitorare fino a quattro corsie, indipendentemente dal senso di marcia, ed è soggetto a verifiche periodiche di funzionalità e taratura secondo il D.M. n. 282/2017. Per il semaforo rosso può monitorare al massimo quattro corsie; se le corsie sono più di quattro, occorrono più dispositivi. L’accertamento è ammesso solo se la segnaletica orizzontale nella zona di attestamento è conforme e ben mantenuta. Per il divieto di sorpasso l’approvazione vale per strade con limite massimo di 90 km/h e una sola corsia per senso di marcia, e solo dove sia documentabile l’intera manovra di sorpasso.
Funzioni escluse dall'approvazione
Il produttore ha dichiarato ulteriori funzioni, ma il decreto precisa che non sono oggetto di approvazione e non possono essere usate per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada. Si tratta del riconoscimento delle merci pericolose (codici Kemler/ONU), del conteggio e classificazione dei veicoli con memorizzazione di dati non sensibili e del salvataggio criptato dei transiti per scopi di polizia.
Installazione, produzione e commercializzazione
L’installazione deve rispettare i manuali depositati, il Codice della Strada, il regolamento di attuazione e le norme di sicurezza elettrica, senza compromettere la funzionalità del sistema. I dispositivi prodotti e commercializzati devono essere conformi al prototipo e alla documentazione depositata il 2 novembre 2022, 1° agosto 2023 e 5 maggio 2025, riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore, non subire modifiche non autorizzate e essere commercializzati con i manuali conformi alle copie depositate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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