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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41720/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna (pena: 1 anno di reclusione) pronunciata con giudizio abbreviato dal Tribunale di Reggio Emilia per: capo A - omessa dichiarazione IVA ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (fatto contestato il 30/09/2012); capo B - esercizio abusivo della professione di avvocato ex art. 348 c.p. (periodo dal 02/03/2011 al 07/11/2013). Contestazioni principali: 1) errata applicazione della recidiva (art. 99 c.p./art. 417 c.p.p.) con conseguente estinzione per prescrizione; 2) errata qualificazione come compensi professionali delle somme accreditate sul conto (uso illegittimo di presunzioni tributarie e sotto-soglia di punibilità); 3) violazione del divieto di bis in idem per sanzione amministrativa già irrogata; 4) valutazione dell'esercizio abusivo della professione senza tener conto del cessato ordinamento forense (fattispecie a cavallo delle riforme).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di motivazione e perché molte censure erano generiche o richiedevano la rivalutazione del fatto (materia riservata al merito). In particolare: il primo motivo (recidiva e prescrizione) è infondato: la recidiva reiterata e infraquinquennale è stata correttamente considerata, con conseguente aumento della pena e dilatazione dei termini prescrizionali, per cui i reati non sono estinti; il secondo e altri motivi che attaccavano la valutazione delle prove (attribuzione degli accrediti a compensi professionali) sono inammissibili in Cassazione in quanto questioni di fatto non specificamente travisate; il terzo motivo sul bis in idem è privo di specificità (non è stata provata la definitività della sanzione amministrativa né la mancanza di connessione tra i procedimenti). Sono state confermate le coerenti motivazioni dei giudici di merito. Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    omessa dichiarazione IVA relativa all'anno 2011

    Rilevato come norma della fattispecie penalmente rilevante: la mancata presentazione della dichiarazione IVA con imponibile rilevante è stata ritenuta provata; la determinazione dell'imponibile è questione di merito, non sindacabile in Cassazione se non è dimostrato il travisamento.

  • art. 348 cod. pen.

    esercizio abusivo della professione di avvocato

    Il fatto di esercitare la professione nonostante la sospensione/radiazione è stato valutato sul piano fattuale dai giudici di merito; la Corte di Cassazione non ha riesaminato la prova, limitandosi a verificare la logicità del discorso motivazionale.

  • art. 99 cod. pen.

    recidiva reiterata e infraquinquennale (richiamata come "ex art. 99 co. 2 c.p." nell'atto)

    La recidiva reiterata è stata ritenuta circostanza aggravante di tipo speciale; incide sul calcolo della pena e sui termini prescrizionali (aumento e interruzione/allungamento della prescrizione). L'erroneo richiamo testuale (secondo vs quarto comma) non pregiudica la validità dell'accusa se la descrizione fattuale è chiara.

  • art. 417 cod. proc. pen.

    dedotta inosservanza o errata applicazione

    La censura fondata su questo articolo è stata ritenuta generica e introdotta tardivamente; la Corte osserva che non è stato prospettato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 161 cod. pen.

    art. 161, secondo comma (effetti della recidiva sulla prescrizione)

    Applicato per spiegare come la recidiva allunghi il termine prescrizionale sia in minima che, in presenza di atti interruttivi, anche in massima misura.

  • art. 157 cod. pen.

    art. 157, secondo comma (termine prescrizionale minimo)

    Richiamato insieme ad art. 161 per spiegare la duplice valenza della recidiva sul calcolo della prescrizione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    limiti del sindacato in Cassazione (lett. e) e sindacato sul motivo di fatto)

    La Corte precisa che il controllo di legittimità è limitato alla verifica della sussistenza di un discorso logico-argomentativo; non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente

    Applicato per imporre al ricorrente le spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende; la Corte esercita la facoltà di aumentare la sanzione per inammissibilità colposa.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    richiamato nella giurisprudenza costituzionale sulla materia del ne bis in idem

    Richiamato nel contesto della giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 149/2022) sulla necessità di tutela del ne bis in idem interno e internazionale; la Cassazione osserva che non sussistono nel caso i presupposti per escludere la responsabilità penale.

  • art. 21-ter d.lgs. n. 74/2000

    norma aggiunta (richiamo alla riforma) che disciplina la connessione tra sanzione amministrativa e penale

    Richiamata per sottolineare che la normativa nazionale contempla situazioni in cui possono coesistere sanzioni amministrative e penali con meccanismi compensativi; la semplice erogazione di una sanzione amministrativa non esclude automaticamente il procedimento penale se non è dimostrata la sua definitività o la mancanza di connessione.

  • Principi CEDU e giurisprudenza costituzionale (Prot. n. 7 CEDU, sent. Corte Cost. n. 149/2022)

    art. 4 Protocollo n. 7 CEDU; sentenza Corte EDU Zolotoukhine; sent. Corte Cost. n. 149/2022

    Richiamati per delimitare il campo di applicazione del ne bis in idem: la garanzia CEDU tutela contro un secondo processo e la Corte costituzionale chiarisce limiti e tutele interne; tuttavia la Cassazione segnala che tali principi non producono automaticamente l'esclusione dell'azione penale quando manchi la prova della definitività della sanzione amministrativa o quando sussista connessione tra i procedimenti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né ricalcola l'imponibile o la valutazione probatoria di merito: le censure devono prospettare il travisamento specifico delle prove per essere ammesse.
  • La recidiva reiterata e infraquinquennale (circostanza speciale) incide sia sull'aumento della pena sia sull'allungamento dei termini prescrizionali; una contestazione tardiva e generica di tale circostanza è inammissibile.
  • L'errata indicazione formale del comma o dell'articolo non pregiudica l'accusa se la descrizione fattuale è chiara e il diritto di difesa non è compromesso.
  • Il divieto di ne bis in idem non impedisce di per sé l'applicazione di una sanzione penale quando sia stata contenuta o irrogata anche una sanzione amministrativa: occorre provare la definitività della sanzione amministrativa o l'assenza di connessione sostanziale/temporale per ottenere proscioglimento.
  • Se il ricorso in Cassazione è generico o mira a una rivalutazione del materiale probatorio, è destinato all'inammissibilità; ciò può comportare l'addebito delle spese e sanzioni aggiuntive (Cassa delle ammende) a carico del ricorrente.

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