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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 41417/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra CNA (associazione) e CAF Imprese CNA Pesaro s.r.l., con conseguente reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e corresponsione di un'indennità di 12 mensilità. La questione centrale era la qualificazione del rapporto di lavoro e la legittimità della procedura di mobilità (contestata per non aver considerato il personale dell'intero gruppo e per errata applicazione dei criteri di scelta). Le ricorrenti hanno censurato, tra l'altro, la tardiva introduzione della questione sulla natura imprenditoriale della CNA nel rito Fornero, la natura di organizzazione di tendenza della CNA, la configurazione di un unico centro di imputazione, la violazione degli artt. 2094 e 2497 c.c. e presunte contraddizioni nella motivazione della corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle società ricorrenti, confermando la pronuncia della Corte d'Appello di Ancona che aveva disposto la reintegrazione della lavoratrice e riconosciuto l'indennità risarcitoria di dodici mensilità oltre alla regolarizzazione previdenziale e assistenziale. La Corte ha ritenuto ammissibile, nel rito Fornero, l'introduzione in sede di cognizione piena della questione sulla natura imprenditoriale della CNA, purché fondata sugli stessi fatti costitutivi; ha inoltre condiviso la valutazione di merito secondo cui ricorrevano elementi di compenetrazione e coordinamento tali da configurare un unico centro di imputazione tra CNA e CAF s.r.l. Le censure delle ricorrenti, essenzialmente riformulazioni della valutazione dei fatti, sono state dichiarate inammissibili o infondate. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1 co. 51 legge n. 92/2012

    La Corte ha ritenuto che, nel rito Fornero, l'introduzione in fase di cognizione piena di questioni relative alla natura imprenditoriale non costituisce domanda nuova se fondata sugli stessi fatti costitutivi già dedotti nella fase sommaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla difesa di inammissibilità della domanda introdotta in fase successiva; la Corte ha ritenuto non applicabile l'eccezione perché la questione non mutava la causa petendi.

  • art. 4 legge n. 108/1990

    Citato con riferimento alla qualificazione delle organizzazioni di tendenza; la Corte ha escluso che la mera qualifica statutaria impedisca la verifica della effettiva natura imprenditoriale o unitaria dell'organizzazione.

  • art. 2094 cod. civ.

    Richiamato per il principio secondo cui il datore di lavoro deve essere individuato in chi effettivamente esercita il potere direttivo e disciplinare; fondamento del criterio di effettività utilizzato per identificare l'unico centro di imputazione.

  • artt. 2497 e 2094 cod. civ.

    Citati nella discussione sulla responsabilità e sul centro di imputazione tra società del gruppo; la Corte ha ritenuto che l'analisi dell'insieme del sistema datoriale potesse portare a riconoscere un'impresa unitaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Rilevato ai fini del sindacato sulla motivazione: la Corte ha chiarito che il vizio di motivazione in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è totalmente mancante, apparente o manifestamente contraddittoria; nel caso la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta adeguata.

  • art. 34 d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato a titolo descrittivo delle attività istituzionali/di servizio svolte dall'associazione; la Corte ha però valutato che l'oggetto sociale formale non escludeva, di per sé, la realtà di una struttura unitaria imprenditoriale.

  • artt. 27, 29, 30 d.lgs. n. 276/2003

    Citati a supporto del principio di effettività e del criterio di valutazione dell'organizzazione di impresa rispetto ai titoli formali.

  • art. 8 legge n. 223/1991

    Richiamato insieme ad altre norme a favore del principio di effettività nel diritto del lavoro, utile a giustificare l'accertamento della realtà imprenditoriale dei fatti.

  • art. 23 comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020 n. 176

    Norma procedurale richiamata per il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nel procedimento di legittimità.

  • art. 13 DPR n. 115/2002 (commi 1 quater e 1 bis)

    Richiamato in relazione all'eventuale obbligo di versamento supplementare del contributo unificato in Cassazione, con annotazione della sussistenza dei presupposti nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nel rito Fornero la fase di cognizione piena può accogliere deduzioni non presentate nella fase sommaria se poggiano sugli stessi fatti costitutivi; non costituiscono domanda nuova se non mutano la causa petendi.
  • Per riconoscere un unico centro di imputazione (impresa unitaria) si valutano elementi di fatto: unicità della struttura organizzativa/produttiva, integrazione delle attività, coordinamento tecnico-amministrativo e utilizzazione contemporanea e indifferenziata della prestazione lavorativa.
  • La qualifica statutaria o formale (es. associazione di tendenza) non impedisce che, alla prova dei fatti, l'ente sia ritenuto sostanzialmente imprenditoriale quando vi è compenetrazione organizzativa con società collegate.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito (esame della prova e dei collegamenti organizzativi) sono vincolanti in Cassazione salvo vizi gravi di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità.
  • Il principio di effettività prevale sui titoli formali: datore di lavoro è chi esercita concretamente il potere direttivo e disciplinare nei confronti del lavoratore.
  • Se la procedura di mobilità non considera il personale dell'intero gruppo quando sussistono elementi di impresa unitaria, la determinazione dei criteri di scelta può essere illegittima e legittimare la tutela reale (reintegro) e una indennità risarcitoria parametrata alla retribuzione percepita.
  • In sede di cassazione le censure devono mirare a vizi di diritto o a carenze manifeste nella motivazione; la mera richiesta di diversa valutazione delle prove non è sufficiente.

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