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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 56 del 24/01/2024

Provvedimento del 24 gennaio 2024

Garante Privacy56

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina un reclamo volto a ottenere la deindicizzazione di articoli giornalistici e la rimozione di URL dai motori di ricerca Google e Yahoo! riferiti a vicende penali risalenti. Prende atto che gli editori hanno rimosso i contenuti e che i motori di ricerca hanno già accolto in parte le richieste, ma respinge il reclamo nei restanti profili relativi a Google, ritenendo non soddisfatti i presupposti del diritto all'oblio quando la ricerca è effettuata con un criterio non idoneo a identificare univocamente gli interessati e i contenuti non risultano associati ai loro nomi.

Reclamo di due interessati contro editori e motori di ricerca per deindicizzazione/rimozione di articoli e URL associati ai loro nominativi e a un criterio di ricerca collegato a vicende penali pregresse

Reclamo per deindicizzazione di articoli e URL relativi a vicende penali pregresse

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato un reclamo presentato da due interessati contro due editori e due motori di ricerca, volto a ottenere la rimozione/deindicizzazione di articoli giornalistici e di URL associati a fatti penali risalenti. Il procedimento origina dalla richiesta di tutela del diritto all'oblio rispetto a notizie ritenute non più attuali e pregiudizievoli.

Fatti e svolgimento del procedimento

Gli interessati hanno riferito di essere stati arrestati in un determinato anno per una vicenda penale, di avere poi definito il procedimento mediante patteggiamento con concessione delle attenuanti generiche e che il reato risulta estinto. Hanno sostenuto che non vi siano stati ulteriori procedimenti o episodi analoghi e che la persistenza online delle notizie, a distanza di anni, non sia giustificata, anche perché non rivestono ruoli pubblici. Uno degli interessati ha inoltre rappresentato di svolgere oggi un'attività manageriale, evidenziando l'impatto reputazionale della permanenza delle notizie.

L'Autorità ha chiesto riscontro ai titolari del trattamento. Unomedia S.r.l. e Cronoart S.r.l. hanno comunicato di aver rimosso gli articoli oggetto di doglianza, precisando tuttavia che le informazioni pubblicate erano, a loro avviso, riconducibili a un legittimo esercizio del diritto di cronaca. Verizon Media Emea Limited ha aderito alla richiesta per tre URL, poiché reperibili in associazione al nome e cognome degli interessati, mentre per gli altri ha escluso l'intervento perché non associati ai nominativi o perché riferiti a una pagina di autorità giudiziaria. Google ha dichiarato che diversi URL non erano rinvenibili in associazione ai nomi degli interessati e che, per altri, i contenuti riguardavano un gruppo societario e vicende di interesse pubblico, non i reclamanti in quanto tali.

Profili giuridici esaminati

Il Garante richiama, in via preliminare, la disciplina applicabile al motore di ricerca di Google in ragione dell'attività svolta in ambito europeo e della competenza dell'Autorità italiana ai sensi dell'art. 55, par. 1, GDPR. Richiama altresì, in relazione alle dichiarazioni rese nel procedimento, l'art. 168 del Codice privacy in materia di falsità nelle dichiarazioni al Garante.

Nel merito, l'Autorità valuta la domanda di deindicizzazione alla luce degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché delle Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e delle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020 sul diritto all'oblio nei motori di ricerca. Il Garante ribadisce che il diritto alla rimozione dai risultati di ricerca non opera in modo automatico per il solo decorso del tempo, dovendo essere verificata la riferibilità dei contenuti ai dati personali dell'interessato e la sussistenza degli altri criteri rilevanti, inclusa la permanenza di un interesse pubblico attuale alla conoscibilità della notizia.

Valutazione sulla domanda rivolta a Google

Con riferimento alla richiesta di rimozione degli URL reperibili mediante un criterio di ricerca diverso dal nome e cognome degli interessati, il Garante osserva che gli articoli contestati riportano vicende di interesse collettivo riferite a un gruppo industriale e non contengono il nome e cognome degli interessati. Il criterio di ricerca invocato, pur coincidente con il cognome dei reclamanti, non è ritenuto di per sé idoneo a identificarli in modo univoco, potendo riferirsi anche ad altri soggetti, persone fisiche o giuridiche.

L'Autorità richiama inoltre la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 maggio 2014, causa C-131/12, secondo cui l'obbligo di soppressione dei link opera, in determinate condizioni, quando la ricerca avviene a partire dal nome di una persona e i risultati rinviano a pagine contenenti informazioni relative a quella persona. Nel caso esaminato, il Garante rileva che il presupposto della riferibilità dei contenuti agli interessati non risulta integrato. Quanto a un ulteriore URL, esso non rinvia a un contenuto specifico ma alla pagina della Corte di Cassazione dedicata alla ricerca delle sentenze, sicché non giustifica alcun intervento.

Decisione finale

L'Autorità prende atto delle rimozioni già effettuate da Cronoart S.r.l., Unomedia S.r.l. e, parzialmente, da Verizon Media Emea Limited. Dichiara invece infondato il reclamo nei confronti di Google per i restanti profili, ritenendo non sussistenti i presupposti per ulteriori provvedimenti.

Rimedi esperibili

Il provvedimento indica che avverso la decisione può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, dell'art. 152 del Codice privacy e dell'art. 10 d.lgs. 150/2011, entro i termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste degli interessati

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 13 gennaio 2023 da due interessati nei confronti di Cronoart S.r.l., Unomedia S.r.l., Google LLC e Verizon Media Emea Limited. Gli interessati chiedevano l'ordine di deindicizzazione di articoli e la rimozione degli URL dai motori di ricerca, sostenendo che le notizie, relative a un arresto e a un successivo patteggiamento risalenti a diversi anni prima, non avessero più attuale interesse pubblico e continuassero a ledere la loro reputazione.

Riscontri dei titolari e dei gestori dei motori di ricerca

Unomedia S.r.l. e Cronoart S.r.l. hanno comunicato di avere già rimosso gli articoli, pur rivendicando la correttezza originaria della pubblicazione sotto il profilo del diritto di cronaca. Verizon Media Emea Limited ha aderito alla richiesta solo per tre URL reperibili in associazione al nome e cognome degli interessati, mentre ha escluso ulteriori interventi per URL non associati ai nominativi o riferiti a una pagina di autorità giudiziaria. Google ha escluso la necessità di interventi per alcuni URL perché non rinvenibili in associazione ai nomi degli interessati, e per altri perché i contenuti non riportavano i dati degli interessati ma solo riferimenti a un gruppo societario e a vicende di interesse pubblico.

Valutazioni del Garante sul diritto all'oblio

Il Garante richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Ribadisce che, per riconoscere il diritto all'oblio nei confronti dei motori di ricerca, occorre verificare sia il trascorrere del tempo sia la riferibilità dei contenuti ai dati personali dell'interessato e la ricorrenza degli ulteriori criteri elaborati dalla giurisprudenza e dalle linee guida. Nel caso di specie, ritiene che il criterio di ricerca invocato dagli interessati non sia di per sé idoneo a identificarli univocamente e che gli articoli non contenessero il loro nome e cognome né risultassero reperibili attraverso essi.

Esito finale e rimedi

L'Autorità prende atto delle rimozioni già effettuate da alcuni titolari e dichiara il reclamo infondato nei confronti di Google per i restanti profili. Il provvedimento non dispone sanzioni né misure correttive ulteriori, ma indica la possibilità di opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, dell'art. 152 del Codice privacy e dell'art. 10 d.lgs. 150/2011.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatodiritto all'obliomotori di ricercapubblicazione onlinecronaca giudiziaria

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