Cassazione Penale, Sentenza n. 40344/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/12/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme fino a euro 20.375.646,00 ritenute profitto di bancarotta fraudolenta nell'ambito del fallimento di Step One s.r.l.. Le censure principali riguardavano: 1) l'uso illegittimo dell'Ordine Europeo di Indagine (OEI) per finalità esecutive e di sequestro anziché per ricerca probatoria; 2) la mancata considerazione della legittimità dei vari passaggi patrimoniali (contratti di vendita delle quote e cash pooling) e la tesi difensiva secondo cui non vi sarebbe stato un accrescimento patrimoniale attribuibile alla ricorrente se non, eventualmente, alla T.R.E. s.r.l.; 3) l'erronea attribuzione, alle società Daramic Holding s.a.s. e Daramic s.a.s., del profitto derivante dalla novazione del credito (trasformazione del credito di cash pooling in prezzo per vendita di macchinari), senza motivazione adeguata circa un vantaggio patrimoniale concreto e diretto a loro favore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo con riguardo al terzo motivo, rilevando una carenza motivazionale del giudice del riesame sulla questione dell'attribuibilita' del profitto derivante dalla novazione alle due società holding; per il resto (primo e secondo motivo) il ricorso è stato rigettato. In particolare: - il primo motivo è stato dichiarato infondato perché il titolo ablativo è il decreto di sequestro del GIP e le questioni sulle modalità di esecuzione (anche mediante OEI) dovevano essere dedotte con gli strumenti processuali appropriati e, comunque, non inficiano il decreto legittimo; - il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la ricostruzione unitaria dell'operazione finanziaria dai giudici di merito risulta sostenuta da atti che dimostrano l'intervento e la responsabilità della ricorrente nella complessiva operazione; - il terzo motivo è stato ritenuto fondato perché il Tribunale non ha fornito argomentazioni sufficienti e specifiche a dimostrare che la ricorrente abbia conseguito un vantaggio patrimoniale concreto e diretto dalla novazione; conseguentemente la Corte ha censurato quella parte della motivazione del riesame (esito: accoglimento parziale del ricorso e annullamento limitato per vizio motivazionale, con rimettere la valutazione al giudice di merito secondo i profili indicati dalla Suprema Corte).
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
La sentenza ricorda la centralità del diritto di proprietà quale diritto fondamentale da contemperare con le misure ablative previste dalla legge; tale richiamo informa l'attenzione sulla necessità di motivazione specifica quando si limita la proprietà.
Norma sul reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, cui è stato ricondotto il fatto per la quale si è disposto il sequestro delle somme ritenute profitto del reato.
Indica che il decreto di sequestro è l'atto impugnabile nel riesame; le contestazioni sulle modalità di esecuzione attengono alla fase esecutiva e sono disciplinate da rimedi specifici.
artt. 125, 309, 321, 324, 325
Norme processuali richiamate in relazione ai vizi dedotti: artt. 125 e 309 riguardano norme procedurali e di impugnazione, 321 e 324 concernono il riesame e le misure cautelari reali, mentre l'art. 325 disciplina la materia dei motivi ammissibili per ricorso per cassazione (violazioni di legge/mancanza assoluta di motivazione). La Corte applica questi principi per delimitare l'ambito di sindacato di Cassazione sui provvedimenti di riesame.
Decreto legislativo n. 108 del 2017
Norme di recepimento della Direttiva 2014/41/UE sull'OEI: la Corte osserva che l'art. 13 si applica all'ipotesi di OEI 'passivo' ricevuto dall'Italia; tuttavia le doglianze sull'uso dell'OEI attuativo del decreto di sequestro sono, secondo la Corte, questioni esecutive e non idonee a travolgere il titolo ablativo legittimo.
Direttiva 2014/41/UE
La Corte richiama il principio che l'OEI è strumento per cooperazione giudiziaria e che, in linea di principio, non può essere usato per finalità non consentite dalla normativa europea (ad es. sequestro preventivo anziché finalità di ricerca probatoria); tuttavia nel caso concreto l'OEI è stato impiegato in fase esecutiva rispetto a un decreto di sequestro già emesso dal GIP.
Regolamento (UE) 2018/1805
Regola il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca; la Corte rammenta che il decreto di sequestro italiano è stato trasmesso mediante certificato di congelamento all'autorità straniera secondo questo regolamento e che il congelamento materiale è avvenuto in forza di tale riconoscimento.
Norme richiamate in relazione agli effetti e alle conseguenze patrimoniali del fallimento e delle operazioni distrattive contestate; la disciplina fallimentare è parte del contesto fattuale su cui si basa la qualificazione della condotta come bancarotta.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Riferimento al diritto di proprietà nell'ambito europeo, usato per sottolineare che limitazioni patrimoniali devono essere previste e motivate dalla legge.
Massime di principio
- Quando il titolo ablativo è un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, le questioni relative alle modalità di esecuzione (anche se eseguite tramite strumenti internazionali come l'OEI) sono, in linea generale, attinenti alla fase esecutiva e non modificano la legittimità del decreto: le contestazioni sulle modalità di esecuzione vanno trattate con i rimedi specifici (giudice dell'esecuzione o mezzi previsti per l'esecuzione internazionale).
- L'Ordine Europeo di Indagine (OEI) è strumento di cooperazione per attività investigative e, secondo la normativa europea, non deve essere usato per sostituire provvedimenti di natura cautelare che richiedono altra procedura; tuttavia, la richiesta di perquisizione tramite OEI per individuare beni da assoggettare a vincolo può rientrare nella fase esecutiva a supporto di un decreto di sequestro già emesso, se l'autorità esecutrice straniera accoglie e trasmette il congelamento in forza di riconoscimento/regolamenti applicabili.
- Per attribuire un profitto di reato a una persona giuridica è necessario dimostrare un vantaggio patrimoniale concreto, diretto e attuale rimasto nella disponibilità dell'ente; la semplice partecipazione formale all'operazione o un vantaggio puramente indiretto e ipotetico non sono sufficienti senza motivazione puntuale e prove specifiche.
- La ricostruzione 'unitaria' di una complessa serie di passaggi patrimoniali è legittima se è sostenuta da elementi probatori che dimostrano un disegno comune e l'intervento coordinato dei soggetti coinvolti; tuttavia il giudice deve motivare chiaramente la connessione causale tra la condotta illecita e l'accrescimento patrimoniale attribuito agli enti.
- In sede di impugnazione per cassazione contro provvedimenti di riesame, la Corte di legittimità sindaca la violazione di legge e la mancanza assoluta di motivazione; l'illogicità manifesta o censure di fatto vanno inquadrate nei motivi previsti dal codice (art. 606). Di conseguenza, errori di motivazione formale particolarmente gravi possono determinare l'annullamento parziale con rinvio.
Testo integrale
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