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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07449/2026 del 28/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La professionista aveva domandato l'ammissione al passivo fallimentare di un credito per compensi maturati per l'assistenza prestata, quale co-difensore insieme a un altro legale, in una precedente causa promossa contro la società poi fallita e definita con esito favorevole alla controparte del fallito. La domanda era stata respinta in verifica del passivo per eccezione di prescrizione accolta dal giudice delegato. In sede di opposizione allo stato passivo la professionista deduceva che il credito fosse provato o comunque non contestato, che il curatore non potesse sollevare nuove contestazioni sull'effettivo svolgimento dell'attività, che vi fosse un limite alle eccezioni proponibili dal fallimento in opposizione e che la liquidazione delle spese fosse errata perché il difensore del fallimento non aveva partecipato all'udienza. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. sul principio di non contestazione e sull'onere della prova; violazione degli artt. 2697 c.c., 6 l. 794/1942 e d.m. 55/2014 sulla spettanza del compenso a ciascun difensore; violazione delle norme fallimentari e dell'art. 101 c.p.c. per asserita inammissibilità delle nuove contestazioni e lesione del contraddittorio; violazione del d.m. 55/2014 sulla liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché non coglievano la ratio decidendi del decreto impugnato, fondato non sulla sola prescrizione ma, soprattutto, sulla mancata prova dell'effettivo svolgimento della prestazione professionale da parte della ricorrente. Ha respinto il terzo motivo, osservando che non risultava alcun giudicato endofallimentare sul punto dell'attività svolta e che il contraddittorio era stato assicurato in udienza, senza richiesta di termine istruttorio. Ha respinto anche il quarto motivo, affermando che, ai fini della liquidazione dei compensi, la fase di trattazione è dovuta anche se non vi sia stata istruzione in senso stretto e comprende comunque le attività preparatorie e la partecipazione all'udienza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    il motivo che lo invocava è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi effettiva del provvedimento impugnato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova sull'effettivo svolgimento della prestazione professionale e sulla sussistenza del credito

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata come vizio di violazione di legge nei vari motivi di ricorso

  • art. 6 l. 13 marzo 1942, n. 794

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la spettanza del compenso professionale

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    la Corte lo interpreta nel senso che la liquidazione del compenso tiene conto della fase di trattazione anche senza istruzione propriamente intesa

  • art. 95, comma 1, l.f.

    richiamato nel terzo motivo in tema di opposizione allo stato passivo

  • art. 96, comma 1, l.f.

    richiamato nel terzo motivo in tema di opposizione allo stato passivo

  • art. 97, comma 1, l.f.

    richiamato nel terzo motivo in tema di opposizione allo stato passivo

  • art. 99, comma 6, l.f.

    richiamato nel terzo motivo in tema di opposizione allo stato passivo

  • art. 101 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione del contraddittorio perché le difese potevano essere svolte in udienza e non era stato chiesto un termine istruttorio

  • art. 98 l. fall.

    richiamato per escludere che la curatela fosse onerata di impugnare un punto non deciso dal giudice delegato

  • art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014

    invocato per contestare la liquidazione delle spese, ma ritenuto non violato alla luce della nozione di fase di trattazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento della condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore che pretenda un compenso professionale deve provare non solo il conferimento dell'incarico, ma anche l'effettivo svolgimento della prestazione da parte propria, specie se l'attività è contestata dalla curatela.
  • In presenza di un mandato conferito a più difensori, ciascun professionista ha diritto al compenso solo per l'attività effettivamente svolta; il mero conferimento dell'incarico non basta a fondare il credito per l'intero compenso o per una quota automatica.
  • Le eccezioni difensive formulate dalla curatela in sede di opposizione allo stato passivo sono ammissibili anche se non esplicitate nella fase di verifica, quando il giudice delegato non si sia pronunciato sul relativo punto sostanziale.
  • Non sussiste violazione del contraddittorio se la parte opponente ha la possibilità di replicare in udienza alla nuova eccezione e non chiede un termine istruttorio o per integrazione documentale.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi forensi, la fase di trattazione è dovuta anche quando non si svolga istruzione in senso stretto, purché vi siano le attività preparatorie e la partecipazione alla trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicato

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