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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16853/2020 del 07/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che, in accoglimento dell'opposizione dell'INPS, aveva dichiarato prescritta la sua domanda di pagamento dal Fondo di Garanzia (credito residuo per 13^ e 14^ mensilità relativo al rapporto con GE. Gruppo Eldo s.p.a.). Pennese contestava che la domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale interrompeva la prescrizione e sosteneva che, per la natura peculiare della procedura e dell'amministrazione straordinaria, la prescrizione dovesse decorrere solo alla cessazione dell'amministrazione stessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il diritto alla prestazione dal Fondo di Garanzia è di natura previdenziale e distinto dal credito verso il datore di lavoro; il diritto alla prestazione si perfeziona al verificarsi dei presupposti di legge (insolvenza e accertamento del credito in sede concorsuale) e la prescrizione decorre dal perfezionamento della fattispecie attributiva. Poiché lo stato passivo fu dichiarato esecutivo l'11 febbraio 2004 e il ricorso per decreto ingiuntivo fu notificato all'INPS il 21 luglio 2011, la domanda è stata proposta oltre il termine (annuo) di prescrizione e quindi rigettata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e agli oneri di contributo unificato previsti.

Norme richiamate

  • art. 2935 cod. civ.

    La prescrizione del diritto alla prestazione dal Fondo decorre dal perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto (ossia dal momento in cui si verificano i presupposti di legge, come la dichiarazione di esecutività dello stato passivo).

  • d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1

    d.lgs. n. 80/1992, art. 2, comma 1

    Definisce i crediti di lavoro rilevanti per il Fondo; la Corte ricorda che tali crediti danno luogo a un diritto autonomo di natura previdenziale verso l'INPS, distinto dal credito verso il datore di lavoro.

  • L. n. 297 del 1982, art. 2

    Istituisce il Fondo di Garanzia presso l'INPS e disciplina l'obbligo dell'ente di corrispondere somme ai lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro; la prestazione è regolata come prestazione previdenziale autonoma.

  • art. 2120 cod. civ.

    Richiamato per descrivere la funzione del Fondo (tutela del TFR e simili crediti di lavoro); la Corte sottolinea che il Fondo si sostituisce al datore di lavoro solo al verificarsi dei presupposti di legge.

  • r.d. n. 267 del 1942, artt. 195 e 209

    r.d. n. 267/1942, artt. 195 e 209

    Norme del codice fallimentare richiamate in relazione alla procedura concorsuale e all'ammissione dei crediti al passivo; la Corte valuta il momento dell'accertamento del credito in sede concorsuale come rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione della prestazione previdenziale.

  • art. 374 cod. proc. civ.

    Richiamato in ordine alla valutazione della necessità o meno di rimessione alle Sezioni Unite, la Corte ritiene consolidati gli orientamenti e non sussistono motivi per la rimessione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale sul contributo unificato; la Corte accerta che sussistono presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il diritto alla prestazione dal Fondo di Garanzia INPS ha natura previdenziale autonoma e non è semplicemente una riproposizione del credito verso il datore di lavoro.
  • La prescrizione del diritto alla prestazione del Fondo decorre dal perfezionamento della fattispecie attributiva (es.: accertamento del credito in sede concorsuale con dichiarazione di esecutività dello stato passivo), non dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  • La presentazione o l'insinuazione della domanda nella procedura concorsuale non interrompe automaticamente il termine di prescrizione annuale relativo alla prestazione previdenziale dell'INPS; occorre verificare il momento in cui si perfeziona il diritto alla prestazione.
  • Per ottenere la prestazione dal Fondo è necessaria una domanda amministrativa all'INPS che può essere proposta solo dopo l'accertamento del credito in sede concorsuale o dopo la formazione di titolo esecutivo/esperimento infruttuoso dell'esecuzione, a seconda dei casi.
  • In situazioni analoghe è fondamentale determinare con precisione la data in cui si sono verificati i presupposti di legge (esecutività dello stato passivo, ammissione al passivo, o formazione del titolo esecutivo) perché da quella data decorrono i termini di prescrizione rilevanti per l'azione contro il Fondo.

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