Cassazione Penale, Sentenza n. 13545/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n.16628/2014 RGNR, disposta in ragione di una condanna definitiva per violazione di norme IVA del 1995. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt.76 e 91 TUSG per retroattività della normativa introdotta dal d.lgs. 7 marzo 2019 n.24, deducendo che al momento della domanda (ottobre 2015) art.76 non prevedeva la presunzione relativa ai reati tributari e che la revoca (novembre 2021) avrebbe applicato una norma non ancora vigente all'epoca della domanda; ha altresì lamentato l'inosservanza di norme processuali e la violazione del diritto di provare il proprio stato di non abbienza
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la revoca fosse fondata sull'art.91 TUSG, norma già vigente all'epoca della domanda, e non su una applicazione retroattiva del d.lgs. n.24/2019, il quale ha solo armonizzato l'art.76 con l'art.91 estendendo la presunzione ai reati tributari. Il ricorrente non ha fornito prova adeguata per superare la presunzione sostanziale: si è limitato a una autodichiarazione ritenuta insufficiente in base alla giurisprudenza e alla sentenza della Corte Costituzionale, che richiedono elementi documentali concreti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente
Norme richiamate
art.91 TUSG (d.P.R. 30 maggio 2002, n.115)
L'ammissione al patrocinio è esclusa per l'indagato, l'imputato o il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Norma ostativa che già all'epoca della domanda consentiva la revoca dell'ammissione per i condannati per reati tributari; è la base normativa concreta del provvedimento di revoca nel caso di specie
art.76 TUSG (d.P.R. 30 maggio 2002, n.115), comma 4bis
Disciplinava (con successivi interventi) una presunzione di superamento dei limiti di reddito per soggetti condannati per determinate fattispecie; inizialmente non includeva i reati tributari, poi esteso dal d.lgs. n.24/2019. La Corte ha ricordato che la presunzione ammette la prova contraria purché fondata su elementi concreti, non su mera autodichiarazione
d.lgs. 7 marzo 2019, n.24 (art.3, comma 1)
Ha esteso la disposizione di cui all'art.76, comma 4bis, ai soggetti condannati per reati di evasione fiscale; la Corte ha interpretato tale intervento come coordinamento/armonizzazione delle norme, non come fonte di retroattività applicata al caso concreto
sentenza Corte Costituzionale n.139/2010
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di comma 4bis che non consentiva la prova contraria, chiarendo che la prova non può consistere in una semplice autocertificazione ma richiede l'allegazione di concreti elementi di fatto documentali
art.112 TUSG, comma 1, lett. d)
il beneficio è revocato d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente ... se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito
Prevede la possibilità di revoca del beneficio anche a seguito della successiva emersione di cause ostative (compresa quella prevista dall'art.91); è stato richiamato per legittimare la revoca intervenuta successivamente alla concessione
d.l. 23/05/2008, n.92 (art.12ter)
Norma che aveva introdotto originariamente il comma 4bis dell'art.76 (presunzione assoluta) per talune fattispecie; utile a ricostruire la genesi della presunzione normativa
art.125, comma 3, cod.proc.pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine a nullità processuali; la Corte non ha ritenuto questo profilo decisivo né sorretto la censura principale, che peraltro è stata considerata aspecifica
art.11 preleggi e art.25 Cost.
Richiamati dal ricorrente in tema di principio di irretroattività e diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sia stata applicata norma nuova in senso retroattivo e che il diritto di provare lo stato di non abbienza è garantito purché con prova adeguata
Massime di principio
- Se la revoca del gratuito patrocinio è motivata su base di una condanna definitiva per reati tributari, verificare quale norma era vigente al momento della domanda: l'art.91 poteva già escludere l'ammissione indipendentemente da successive modifiche
- Le modifiche legislative successive (es. d.lgs. n.24/2019) che 'armonizzano' disposizioni non necessariamente determinano applicazione retroattiva sfavorevole se la causa ostativa era già prevista da norma vigente al momento della domanda
- La possibilità di superare la presunzione legale imposta dalle norme richiede documentazione concreta e probatoria (dichiarazioni dei redditi, documenti bancari, attestazioni, elementi di fatto) e non può essere soddisfatta con mera autodichiarazione
- In sede di opposizione a revoca del patrocinio lo sforzo probatorio deve essere adeguato e specifico; lacune probatorie comportano il rigetto dell'opposizione
- Le revoche possono essere disposte entro i termini previsti (richiamati art.112) e, in caso di ricorso infondato o aspecifico, il ricorrente rischia dichiarazioni di inammissibilità e condanne per spese e sanzioni
- Quando si invoca la non retroattività di una norma, occorre dimostrare concretamente che il provvedimento impugnato si basa esclusivamente su una disposizione introdotta dopo la domanda; in assenza di ciò il richiamo ai principi di garanzia non sarà decisivo
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