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Circolare

Circolare INAIL n. 70 del 01 dicembre 1999

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° gennaio 1998.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aggiornamento della retribuzione annua base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite spettanti ai medici colpiti da malattie o lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 1998. La nuova misura è fissata dal D.M. 21 giugno 1999 in Lire 69.621.000 (euro 35.956,25) e si applica sia alle prime liquidazioni sia alle rendite già in corso. La circolare disciplina anche la riliquidazione delle prestazioni in essere, l’adeguamento degli assegni ai superstiti e l’aggiornamento dei valori capitali nelle azioni di surroga e regresso, indicando inoltre il criterio per i conteggi dei ratei e l’eventuale rinvio delle cause.

Rivalutazione annuale delle prestazioni per medici esposti a raggi X e sostanze radioattive dal 1° gennaio 1998

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici esposti a raggi X e sostanze radioattive

La circolare INAIL disciplina l’adeguamento della retribuzione annua convenzionale da assumere a base delle rendite spettanti ai medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 1998. Il provvedimento incide sia sulle prime liquidazioni sia sulle prestazioni già in corso e contiene anche indicazioni operative per le azioni di surroga e regresso.

Quadro normativo e presupposto della rivalutazione

La circolare richiama il decreto ministeriale 21 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 1999, adottato in applicazione dell’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e dell’articolo 20, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Quest’ultima norma conferma per la categoria dei medici radiologi la rivalutazione annuale delle retribuzioni convenzionali, ma solo se la variazione della retribuzione dei medici radiologi dipendenti da enti pubblici risulta non inferiore al 10% rispetto all’anno precedente.

Nel caso esaminato, la condizione è ritenuta soddisfatta perché la retribuzione 1997, per effetto dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro dell’area della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale, è aumentata del 16,62% rispetto al 1996.

Nuova misura retributiva e applicazione

Il D.M. 21 giugno 1999 fissa la nuova retribuzione annua convenzionale in Lire 69.621.000, pari a euro 35.956,25. Tale importo costituisce la base per:

  • la liquidazione delle rendite per inabilità permanente;
  • la liquidazione delle rendite ai superstiti;
  • la rivalutazione delle rendite già in godimento alla data del 1° gennaio 1998.

La decorrenza dell’adeguamento è quindi unificata al 1° gennaio 1998.

Riliquidazione delle rendite in corso

Per le rendite già in pagamento al 1° gennaio 1998, la circolare affida le operazioni di riliquidazione direttamente alla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni. La disposizione segnala quindi una gestione centralizzata del ricalcolo delle prestazioni in essere.

Prestazioni ai superstiti

L’assegno in caso di morte dei medici radiologi superstiti è parametrato alla nuova retribuzione di Lire 69.621.000 (euro 35.956,25) con le seguenti misure:

  • un terzo della retribuzione, se sopravvivono il coniuge e figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell’articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni;
  • un quarto, se sopravvive il solo coniuge oppure i soli figli aventi i requisiti;
  • un sesto, negli altri casi previsti dal medesimo articolo 85.

Surroga e regresso: aggiornamento dei valori capitali

La circolare affronta anche il tema delle azioni di surroga e di regresso in corso, precisando che, per formulare con tempestività adeguate richieste di rimborso in sede giudiziale e stragiudiziale, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° gennaio 1998.

Ne consegue che:

  • le unità operative devono calcolare i ratei fino al 31 dicembre 1997;
  • le competenti Avvocature, se lo stato del giudizio lo consente, devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per aggiornare le conclusioni già formulate.

Indicazioni operative finali

Il documento ha quindi una duplice finalità: da un lato, aggiornare la base economica delle prestazioni INAIL per una specifica categoria di soggetti esposti a rischio professionale; dall’altro, coordinare l’adeguamento dei conteggi e delle azioni recuperatorie connessi a tali prestazioni, assicurando uniformità di applicazione e coerenza nei procedimenti in corso.

Punti principali

Base normativa e presupposto della rivalutazione

La circolare richiama il D.M. 21 giugno 1999, pubblicato in G.U. n. 152 del 1° luglio 1999, adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e dell’articolo 20, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale decreto stabilisce la retribuzione annua da assumere a base della liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nonché dei loro superstiti, con effetto dal 1° gennaio 1998. La rivalutazione annuale è ammessa, per questa particolare categoria, solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione percepita nell’anno precedente dai medici radiologi dipendenti da enti pubblici; nel caso in esame la condizione risulta soddisfatta perché la retribuzione 1997 è aumentata del 16,62% rispetto al 1996 per effetto dei nuovi contratti collettivi nazionali dell’area della dirigenza medica del SSN.

Nuova retribuzione convenzionale e ambito di applicazione

La nuova misura retributiva è fissata in Lire 69.621.000, pari a euro 35.956,25. Essa si applica sia alla prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sia alla rivalutazione delle rendite già in corso di godimento a tale data. La circolare precisa quindi che l’adeguamento non riguarda solo i nuovi casi, ma anche le prestazioni già in pagamento alla data indicata.

Riliquidazione delle rendite in corso

Le operazioni di riliquidazione delle rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1998 sono demandate direttamente alla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni. La circolare non richiede interventi specifici alle unità periferiche per questa fase di ricalcolo, limitandosi ad attribuire la competenza alla struttura centrale indicata.

Assegno in caso di morte per i superstiti

L’assegno in caso di morte spettante ai superstiti dei medici radiologi è rapportato alla nuova retribuzione di Lire 69.621.000 (euro 35.956,25) secondo le percentuali previste: un terzo della retribuzione in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell’articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti; un sesto negli altri casi previsti dal citato articolo 85.

Azioni di surroga e regresso: aggiornamento dei valori capitali

Per consentire tempestive richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali nelle azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° gennaio 1998. Le unità operative devono quindi procedere al conteggio dei ratei fino al 31 dicembre 1997. Inoltre, ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per poter aggiornare le conclusioni già formulate alla luce dei nuovi valori.

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