Circolare INAIL n. 68 del 30 novembre 1999
Decentramento dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale a C.C.N.L., dei medici specialisti a rapporto libero professionale e del personale regolamentato dal C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare decentrata, dal 1° gennaio 2000, la competenza ad adottare i provvedimenti di cessazione dal servizio per varie categorie di personale INAIL, definendo per ciascuna figura professionale le fattispecie di cessazione, i riferimenti contrattuali e gli adempimenti documentali. Vengono distinte le competenze tra dirigenti delle strutture, Direttore Generale e Direzione Centrale Risorse Umane, e vengono fornite istruzioni operative su dimissioni, revoche, collocamento a riposo, inidoneità permanente, decesso e mantenimento in servizio oltre il 65° anno. La circolare richiama inoltre gli invii obbligatori alla D.C.R.U. e alle altre strutture centrali competenti, nonché la documentazione da trasmettere per gli iscritti al soppresso Fondo integrativo di previdenza.
Decentramento dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale a C.C.N.L., dei medici specialisti a rapporto libero professionale e del personale dei proprietari di fabbricati
Decentramento dei provvedimenti di cessazione dal servizio
La circolare n. 68 del 30 novembre 1999 disciplina il decentramento dei provvedimenti di cessazione dal servizio per il personale a C.C.N.L., per i medici specialisti a rapporto libero professionale e per il personale regolamentato dal C.C.N.L. dei dipendenti da proprietari di fabbricati. L’intervento si colloca nel quadro del Regolamento di Organizzazione e mira ad attribuire alle strutture centrali e territoriali competenti la gestione dei procedimenti di cessazione, con effetto dal 1° gennaio 2000.
Competenza ad adottare i provvedimenti
Dal 1° gennaio 2000 la competenza è distribuita come segue:
- ai Dirigenti, per il personale in servizio presso le Sedi dell’Istituto, compreso quello in forza ad eventuali C.O.T. dipendenti, e per i Servizi della Direzione Generale;
- ai Dirigenti preposti alle Direzioni Centrali e Regionali, per il personale in forza nelle rispettive Direzioni e per i Dirigenti ivi assegnati;
- all’Avvocato Generale, ai Coordinatori generali delle Consulenze professionali centrali, al Sovrintendente Medico Generale e ai Coordinatori dei Centri Professionali, per il personale loro assegnato;
- al Direttore Generale, per i Dirigenti preposti alle Direzioni Centrali e Regionali, per l’Avvocato Generale, per i Coordinatori generali delle Consulenze professionali centrali, per il Sovrintendente Medico Generale, per i Coordinatori dei Centri Professionali e per i Dirigenti dei Servizi della Direzione Generale.
Fattispecie di cessazione previste per le diverse categorie
Per il personale a tempo indeterminato, la circolare indica le seguenti cause di cessazione:
- dimissioni volontarie;
- inidoneità permanente;
- collocamento a riposo per limiti di età al 65° anno;
- decesso;
- licenziamento a seguito di procedimento disciplinare;
- recesso dell’Amministrazione.
Per il personale medico specialista ambulatoriale, le cause di cessazione sono:
- rinuncia all’incarico;
- collocamento a riposo per limiti di età al 70° anno;
- revoca;
- decesso.
Disciplina contrattuale del personale a C.C.N.L. 7 luglio 1995
Per il personale disciplinato dal C.C.N.L. 7 luglio 1995, la circolare richiama:
- l’articolo 21, che regola la risoluzione per inidoneità permanente, sia d’ufficio sia su domanda dell’interessato, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo di conservazione del posto nei casi previsti;
- l’articolo 22, relativo alla risoluzione per inidoneità permanente conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio;
- l’articolo 23, che individua le cause ordinarie di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato: compimento del limite di età, dimissioni volontarie e decesso;
- l’articolo 25, che disciplina i termini di preavviso.
Le dimissioni volontarie devono essere comunicate per iscritto, ai sensi dell’articolo 24, e non sono soggette ad accettazione, ma a presa d’atto. Resta inoltre applicabile l’articolo 16 del D.Lgs. n. 503/1992, che consente al dipendente di chiedere il mantenimento in servizio per un biennio oltre il 65° anno di età.
Disciplina della dirigenza, dell’area professionale e dell’area medica
Per il personale dirigente, il C.C.N.L. 11 ottobre 1996 prevede:
- la risoluzione per inidoneità permanente, con modalità analoghe a quelle del personale contrattualizzato;
- la risoluzione per inidoneità permanente conseguente ad infortunio o malattia da causa di servizio;
- le cause ordinarie di cessazione per compimento del limite massimo di età, recesso del dirigente o recesso dell’Amministrazione;
- la forma scritta per il recesso del dirigente;
- i termini di preavviso previsti dall’articolo 31.
Per il personale dell’area dei professionisti la disciplina è sostanzialmente analoga, con riferimenti agli articoli 70, 71, 75, 76 e 81 del C.C.N.L. 11 ottobre 1996. Anche per tali categorie permane la facoltà di richiedere il mantenimento in servizio oltre il 65° anno ai sensi del D.Lgs. n. 503/1992.
Per il personale dell’area medica, la circolare richiama l’articolo 2 dell’Accordo del 14 febbraio 1997 attuativo dell’articolo 94 del C.C.N.L. 11 ottobre 1996, precisando che, per la cessazione, si applicano le disposizioni previste per il personale dirigente.
Medici a rapporto libero-professionale
Per i medici specialisti a rapporto libero-professionale, disciplinati dall’Accordo di cui al D.P.R. n. 500 del 29 luglio 1996, come modificato dalla delibera C.d.A. n. 561/1997, l’articolo 6 elenca le cause di cessazione dell’incarico:
- rinuncia dello specialista;
- revoca da parte dell’Istituto per le ipotesi di soppressione di orario, cancellazione o radiazione dall’albo, incompatibilità sopravvenuta, condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione, compimento del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia, compimento del 70° anno di età, incapacità psico-fisica sopravvenuta accertata da commissione regionale, provvedimento disciplinare su proposta della Commissione competente.
Le cessazioni per rinuncia e per soppressione di orario decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione; le altre ipotesi hanno effetto immediato.
Personale regolamentato dal C.C.N.L. dei proprietari di fabbricati
Per il personale disciplinato dal C.C.N.L. 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1998 e dal contratto integrativo 28 maggio 1998, la circolare indica come cause di cessazione:
- compimento del 65° anno di età;
- dimissioni volontarie;
- licenziamento.
Richiama inoltre l’articolo 53 del C.C.N.L., relativo al periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia e al diritto dell’Amministrazione di recedere ai sensi dell’articolo 2110 c.c.; gli articoli 74 e seguenti, sui termini di preavviso; e l’articolo 81, sulle indennità in caso di decesso.
Adempimenti delle strutture competenti
La circolare distingue i principali adempimenti a carico delle strutture competenti:
- presa d’atto delle dimissioni volontarie o della rinuncia all’incarico professionale;
- revoca dell’incarico d’opera professionale nei casi previsti dall’Accordo;
- presa d’atto della richiesta di mantenimento in servizio oltre il 65° anno;
- comunicazione della risoluzione per raggiungimento del limite massimo di età, eventualmente differita al 67° anno se è stata esercitata l’opzione di permanenza in servizio, ovvero al 70° anno per i medici a rapporto libero-professionale;
- comunicazione della risoluzione per inidoneità permanente, all’esito del procedimento sanitario davanti al Collegio medico;
- segnalazione del decesso alla D.C.R.U.
Restano invece accentrati presso la Direzione Centrale Risorse Umane i provvedimenti conseguenti a procedimenti disciplinari, al licenziamento del personale dei proprietari di fabbricati, al recesso dell’Amministrazione e ai provvedimenti disciplinari riguardanti i medici specialisti ambulatoriali.
Flusso documentale e comunicazioni obbligatorie
Per le dimissioni volontarie e per la rinuncia all’incarico, il dipendente deve presentare una comunicazione scritta priva di condizioni o riserve. La struttura competente deve poi notificare il provvedimento di presa d’atto, indicando la decorrenza della cessazione.
Copia conforme della documentazione deve essere inviata a:
- D.C.R.U. - Ufficio Risorse Umane, per la registrazione della cessazione e l’archiviazione nel fascicolo personale;
- D.C.R.U. - Ufficio Trattamento Economico, per i provvedimenti economici conseguenti;
- Direzione Centrale Ragioneria;
- Direzione Centrale Patrimonio, se il dipendente ha in corso un mutuo ipotecario con l’Istituto;
- Direzione Regionale territorialmente competente;
- strutture centrali di riferimento, a seconda della professionalità interessata, tra cui Avvocatura Generale, Sovrintendenza Medica Generale, Consulenza Tecnica per l’Edilizia e Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione.
Mantenimento in servizio, collocamento a riposo e inidoneità
Le domande di mantenimento in servizio ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 503/1992 devono essere presentate per iscritto e prese in atto con comunicazione scritta. La relativa documentazione deve essere trasmessa alla D.C.R.U. - Ufficio Risorse Umane per l’inserimento nel fascicolo personale. Se il dipendente decide successivamente di cessare prima del 67° anno, deve presentare formale dimissione volontaria soggetta ai termini ordinari di preavviso.
Il collocamento a riposo per limiti di età deve essere adottato almeno un mese prima del compimento del 65° anno, oppure del 67° in caso di mantenimento in servizio, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. Per il personale di custodia e per i medici con incarico d’opera professionale, la decorrenza è fissata al giorno successivo al compimento del limite di età.
In caso di inidoneità permanente, restano valide le disposizioni della circolare n. 48/1993 sugli accertamenti sanitari; una volta concluso l’accertamento con esito di inidoneità, va predisposto il provvedimento di risoluzione secondo le decorrenze indicate dalla circolare.
Adempimenti in caso di decesso e documentazione previdenziale
In caso di decesso del dipendente, la struttura competente deve trasmettere immediata segnalazione via fax alla D.C.R.U. - Ufficio Risorse Umane, seguita dall’invio del certificato di morte. Deve inoltre essere inviata con urgenza alla D.C.R.U. - Ufficio Trattamento Economico la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo lo schema allegato alla circolare n. 61 del 14 settembre 1999.
Se il cessato era iscritto al soppresso Fondo integrativo di previdenza, devono essere trasmessi alla D.C.R.U. - Ufficio Trattamento Economico il questionario previdenziale conforme all’allegato 1 della circolare e la dichiarazione di cui all’allegato 1 della circolare n. 18 del 1 marzo 1999, entrambi compilati e sottoscritti dall’interessato.
Punti principali
Decentramento delle competenze dal 1° gennaio 2000
La circolare attua il decentramento dei procedimenti di cessazione del rapporto di lavoro, collocandoli presso le strutture centrali o territoriali competenti. Dal 1° gennaio 2000 la competenza è attribuita ai dirigenti delle sedi e dei servizi della Direzione Generale, ai dirigenti delle Direzioni Centrali e Regionali, all'Avvocato Generale, ai Coordinatori generali delle Consulenze professionali centrali, al Sovrintendente Medico Generale e ai Coordinatori dei Centri Professionali, mentre il Direttore Generale conserva la competenza per le cessazioni riguardanti i vertici delle strutture e i dirigenti dei servizi della Direzione Generale.
Fattispecie di cessazione per il personale a tempo indeterminato
Per il personale a tempo indeterminato sono indicate come cause di cessazione: dimissioni volontarie, inidoneità permanente, collocamento a riposo per limiti di età al 65° anno, decesso, licenziamento a seguito di procedimento disciplinare e recesso dell'Amministrazione. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e non sono soggette ad accettazione, ma a mera presa d'atto. Rimane ferma la facoltà di chiedere il mantenimento in servizio per un biennio oltre il 65° anno ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 503/1992.
Disciplina contrattuale del personale disciplinato dal C.C.N.L. 7 luglio 1995
La circolare richiama gli articoli 21, 22, 23 e 25 del C.C.N.L. 7 luglio 1995. L'articolo 21 disciplina la risoluzione per inidoneità permanente sia d'ufficio, dopo i periodi di conservazione del posto, sia su domanda dell'interessato; l'articolo 22 riguarda l'inidoneità conseguente a infortunio o malattia da causa di servizio; l'articolo 23 individua le cause ordinarie di cessazione; l'articolo 25 contiene i termini di preavviso. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e la decorrenza della risoluzione per inidoneità è collegata, a seconda dei casi, al giorno successivo alla scadenza del periodo di conservazione del posto o alla data del provvedimento.
Disciplina della dirigenza e delle aree professionali
Per il personale dirigente il riferimento è il C.C.N.L. 11 ottobre 1996, che prevede la risoluzione per inidoneità permanente, per infortunio o malattia da causa di servizio, e le cause ordinarie di cessazione per compimento del limite massimo di età, recesso del dirigente o dell'Amministrazione, con recesso del dirigente in forma scritta e con termini di preavviso specifici. Per il personale dell'area dei professionisti valgono disposizioni analoghe, contenute negli articoli 70, 71, 75, 76 e 81 del medesimo contratto. In entrambi i casi resta applicabile l'articolo 16 del D.Lgs. n. 503/1992 sul mantenimento in servizio oltre i 65 anni.
Area medica e medici a rapporto libero-professionale
Per il personale dell'area medica si applicano, per effetto dell'Accordo del 14 febbraio 1997 attuativo dell'articolo 94 del C.C.N.L. 11 ottobre 1996, le regole previste per la dirigenza. Per i medici specialisti ambulatoriali e i medici a rapporto libero-professionale, disciplinati dall'Accordo ex D.P.R. n. 500 del 29 luglio 1996 come modificato dalla delibera C.d.A. n. 561/1997, la circolare elenca le cause di cessazione dall'incarico: rinuncia, revoca per diverse cause, compimento del 70° anno di età, decesso e altre ipotesi di incompatibilità, condanna, soppressione di orario, incapacità psico-fisica o provvedimento disciplinare. Alcune cessazioni decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo alla comunicazione, altre hanno effetto immediato.
Personale regolamentato dal C.C.N.L. per i proprietari di fabbricati
Per il personale disciplinato dal C.C.N.L. 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1998 e dal contratto integrativo 28 maggio 1998, le cause di risoluzione sono il compimento del 65° anno di età, le dimissioni volontarie e il licenziamento. Il contratto prevede anche il periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia, i termini di preavviso in relazione alla categoria e le indennità da corrispondere in caso di decesso.
Adempimenti operativi delle strutture competenti
La circolare dettaglia i provvedimenti da adottare: presa d'atto delle dimissioni o della rinuncia all'incarico, revoca dell'incarico professionale nei casi previsti, presa d'atto delle domande di mantenimento in servizio fino al 67° anno, comunicazione della risoluzione per raggiunti limiti di età, risoluzione per inidoneità permanente a seguito del procedimento sanitario e segnalazione del decesso alla D.C.R.U. Restano invece accentrati presso la Direzione Centrale Risorse Umane i provvedimenti conseguenti a procedimenti disciplinari, al licenziamento dei dipendenti dei proprietari di fabbricati, al recesso dell'Amministrazione e ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei medici specialisti ambulatoriali.
Flusso documentale e invii alle strutture centrali
Per dimissioni e rinunce, la documentazione deve essere trasmessa in copia conforme alla D.C.R.U. - Ufficio Risorse Umane, alla D.C.R.U. - Ufficio Trattamento Economico, alla Direzione Centrale Ragioneria, alla Direzione Centrale Patrimonio se esiste un mutuo ipotecario, alla Direzione Regionale competente e alle strutture centrali di riferimento per le specifiche professionalità, tra cui Avvocatura Generale, Sovrintendenza Medica Generale, Consulenza Tecnica per l'Edilizia e C.T. Accertamento Rischi e Prevenzione. In caso di decesso è richiesta una segnalazione immediata via fax e l'invio del certificato di morte, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema della circolare n. 61/1999.
Mantenimento in servizio e collocamento a riposo
Le domande di mantenimento in servizio fino al 67° anno devono essere presentate per iscritto e prese in carico con comunicazione scritta, con invio della documentazione alla D.C.R.U. - Ufficio Risorse Umane. Il collocamento a riposo per limiti di età va adottato almeno un mese prima del compimento del 65° anno, o del 67° se è stato chiesto il mantenimento in servizio, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. Per il personale di custodia e per i medici con incarico d'opera professionale la decorrenza è fissata al giorno successivo al compimento del limite di età.
Documentazione per iscritti al soppresso Fondo integrativo di previdenza
Se il dipendente cessato è iscritto al soppresso Fondo integrativo di previdenza, devono essere trasmessi alla D.C.R.U. - Ufficio Trattamento Economico il questionario previdenziale conforme all'allegato 1 della circolare e la dichiarazione prevista dall'allegato 1 della circolare n. 18 del 1 marzo 1999, entrambi compilati e sottoscritti dall'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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