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Circolare

Circolare numero 4 del 28-01-2026

Si riportano le misure, in vigore dal 1° gennaio 2026, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica, con decorrenza 1° gennaio 2026, i massimali e i riferimenti retributivi aggiornati per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA), gli assegni dei Fondi di solidarietà (FIS, Fondi Bilaterali, Fondo Credito, Fondo Credito Cooperativo, Fondo riscossione tributi), le indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola), l'indennità di discontinuità per lo spettacolo (IDIS), l'ISCRO e l'assegno per attività socialmente utili. Vengono indicati importi lordi/netti, fasce retributive di riferimento e l'applicazione, ove prevista, della riduzione del 5,84%.

Aggiornamento importi 2026 per integrazioni salariali, indennità di disoccupazione e altri assegni

Punti principali

Quadro normativo e aggiornamento ISTAT

Richiamato l'art. 3 del D.Lgs. n.148/2015 (come modificato dalla L. n.234/2021): il massimale unico delle integrazioni salariali è aggiornato per il 2026 in base alla variazione ISTAT; decorrenza 1° gennaio 2026.

CIGO / CIGS / CISOA / AIS FIS e Fondi bilaterali (parag. 2)

Importo massimo mensile lordo 1.423,69 euro (netto dopo riduzione 5,84%: 1.340,56 euro). Per intemperie stagionali nel settore edile/lapideo incremento del 20%: lordo 1.708,44 euro (netto 1.608,66 euro). La riduzione del 5,84% è applicata secondo art.26 L.41/1986 dove previsto.

Fondo Credito - Assegno di integrazione salariale (parag. 3a)

Massimali mensili aggiornati in base alle fasce retributive lorde: retribuzione < 2.592,03 -> 1.407,77 euro; tra 2.592,03 e 4.097,35 -> 1.622,62 euro; > 4.097,35 -> 2.049,90 euro.

Fondo Credito - Assegno emergenziale (parag. 3b)

Massimali per fasce retributive annuali: < 49.638,65 -> lordo 2.899,50 (netto 2.730,17); 49.638,65–65.313,03 -> 3.266,27; > 65.313,03 -> 4.571,55. Prima fascia calcolata sull'80% della retribuzione lorda; la riduzione del 5,84% si applica solo se la prestazione è ≥80% della retribuzione teorica segnalata.

Fondo Credito Cooperativo - Assegno emergenziale (parag. 4)

Massimali per fasce: < 46.925,60 -> lordo 2.780,97 (netto 2.618,56); 46.925,60–65.448,86 -> 3.740,45; > 65.448,86 -> 4.350,50. Prima fascia calcolata sull'80% e soggetta alla stessa regola di riduzione 5,84% se applicabile.

Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali - Assegno (parag. 5)

Massimali mensili allineati a quelli del Fondo Credito (per fasce retributive): < 2.592,03 -> 1.407,77; 2.592,03–4.097,35 -> 1.622,62; > 4.097,35 -> 2.049,90.

NASpI (parag. 6)

Retribuzione di riferimento per il calcolo per il 2026 pari a 1.456,72 euro. Importo massimo mensile NASpI per il 2026: 1.584,70 euro; non si applica la riduzione di cui all'art.26 L.41/1986.

DIS-COLL (parag. 7)

Retribuzione di riferimento per il 2026 pari a 1.456,72 euro. Importo massimo mensile DIS-COLL per il 2026: 1.584,70 euro.

Indennità di disoccupazione agricola (parag. 8)

Per i pagamenti nel 2026 riferiti al 2025 si applica il massimale competente 2025: importo pari a 1.404,03 euro.

IDIS - Indennità di discontinuità per lavoratori dello spettacolo (parag. 9)

Per l'IDIS relativa al 2025 (liquidata nel 2026) si applica il minimale giornaliero contributivo del 2025 pari a 57,32 euro (massimale giornaliero).

ISCRO (parag. 10)

Reddito di riferimento per il riconoscimento ISCRO nel 2026 (reddito dichiarato l'anno precedente): 12.749,18 euro. Importo mensile ISCRO per il 2026: minimo 255,53 euro, massimo 817,69 euro.

Assegno per attività socialmente utili (parag. 11)

Importo mensile a carico del Fondo sociale occupazione e formazione: 707,19 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026; a questa prestazione non si applica la riduzione dell'art.26 L.41/1986.

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