Sentenza del 21/09/2020 n. 19641 - Corte di Cassazione
IVA - Rimborso - Cancellazione Registro imprese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiede il rimborso IVA per l'anno 2011; l'Agenzia aveva rigettato l'istanza perché presentata dopo la cancellazione della societa' dal Registro delle imprese. La questione centrale è se, a seguito dell'estinzione societaria per cancellazione, il diritto al credito IVA residuo appartenga ai soci in comunione indivisa e quindi ciascun socio possa legittimamente agire per ottenere l'intero credito (e non solo la propria quota), e se il liquidatore possa agire dopo la cancellazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposta dal contribuente in qualita' di ex liquidatore (attivita' del liquidatore si limita alla fase di esistenza della societa'). Quanto alla qualita' di ex socio, la Corte ha accolto i primi due motivi, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente: ha riconosciuto che, per effetto dell'estinzione della societa' senza completa liquidazione dei diritti e beni, si instaura un regime di comunione indivisa tra i soci e che il socio puo' agire per ottenere l'intero credito IVA (non limitato alla sua quota). Sono state compensate le spese tra le parti; è stato dato atto degli adempimenti procedurali relativi al contributo unificato (DPR 115/2002, art.13).
Norme richiamate
artt. 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1108 c.c.
Le norme sulla comunione e contitolarita' sono state richiamate per spiegare che, venuta meno la societa' con cancellazione ma non liquidati tutti i rapporti, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione passano ai soci in regime di comunione indivisa; la gestione segue le regole della comunione, ma ciascun comunista può agire per la tutela dell'interesse comune (compresa la richiesta del credito).
Richiamati dalle parti in analogia alla comunione ereditaria: l'estinzione societaria e la mancata liquidazione comportano un fenomeno successorio/indivisone che legittima i partecipanti a rivendicare diritti comuni; la Corte ha valutato tali riferimenti nell'ambito del principio della comunione indivisa.
artt. 1703, 1705, 1710, 1722 c.c.
Norme sul mandato e rappresentanza invocate per sostenere la legittimazione del socio ad agire come mandatario degli altri soci; la Corte ha ritenuto assorbita la questione alla luce del principio della comunione indivisa e non ha dato rilievo autonomo alla qualifica di mandatario senza rappresentanza per fondare la legittimazione del ricorrente.
Norme sulla negotiorum gestio invocate per sostenere l'operativita' del socio in assenza di rappresentanza altrui; la Corte ha ritenuto la censura assorbita dalla decisione favorevole basata sulla comunione indivisa, senza riconoscere un autonomo ruolo della negotiorum gestio nel caso concreto.
Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002
art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)
Norma procedurale che disciplina il contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento da parte del ricorrente nella sua qualità di ex liquidatore, ai sensi dell'art.13.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U.)
Sez. U., 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6072; Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15637; Cass. n. 15894/2014; Cass. n. 17492/2018
Giurisprudenza di legittimità affermante che la cancellazione della societa' senza estinzione dei rapporti produce un fenomeno successorio: obbligazioni e diritti residui trasferiti ai soci in comunione indivisa; le stesse decisioni sono state utilizzate per affermare la legittimazione dell'ex socio ad agire per l'intero credito sociale.
Massime di principio
- La cancellazione della societa' dal Registro delle imprese non estingue automaticamente i rapporti giuridici pendenti; quando non tutti i beni/diritti sono stati liquidati si instaura tra gli ex soci un regime di comunione indivisa.
- In tale regime i diritti creditori della societa' non si perdono ma passano ai soci: ciascun socio, singolarmente, può agire per tutelare l'interesse comune e ottenere l'intero credito sociale (non limitato pro quota).
- La qualita' di liquidatore è rilevante solo durante la fase di esistenza e liquidazione della societa'; il liquidatore non conserva, per il solo fatto di essere ex liquidatore, un autonoma legittimazione attiva dopo la cancellazione.
- L'azione individuale del singolo socio per il credito comune è compatibile con il regime della comunione: l'azione non richiede necessariamente il litisconsorzio degli altri comunisti, pur restando impregiudicate le posizioni a seguito di eventuali regolamenti interni tra soci o azioni ricostitutive.
- Prima della cancellazione è preferibile completare la liquidazione o prevedere espressa ripartizione dei crediti nel bilancio di liquidazione o conferire mandati agli amministratori/soci per evitare incertezze di rappresentanza e contenziosi.
- Se un socio agisce per l'intero credito, gli altri soci potrebbero avere diritti di rimborso/azione verso chi ha incassato il credito; dunque è opportuno documentare l'interesse comune, intenti e comunicazioni ai co-soci prima di intraprendere l'azione.
- In contenziosi analoghi il giudice verifichera' se sussisteva una causa di trasferimento successorio e la mancata liquidazione: se confermata, la strategia processuale del singolo socio puo' essere efficace per ottenere il rimborso del credito IVA.
Testo integrale
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