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Messaggio

Messaggio numero 27260 del 04-12-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS fornisce chiarimenti operativi sulla carta acquisti, precisando requisiti, ruolo delle strutture territoriali, criteri per incapienza, ISEE e patrimonio mobiliare, oltre alle modalità di delega per la presentazione della domanda.

Carta acquisti: ulteriori chiarimenti

Carta acquisti: ulteriori chiarimenti operativi

Il messaggio INPS n. 27260 del 4 dicembre 2008 integra le prime istruzioni già fornite con il messaggio n. 26673 del 28 novembre 2008 sulla "carta acquisti". Il documento chiarisce aspetti applicativi rilevanti per le strutture territoriali e per l’utenza, con particolare attenzione ai requisiti soggettivi e alle modalità di presentazione della domanda.

Errata corrige al messaggio precedente

Viene rettificato il messaggio n. 26673 del 28 novembre 2008, paragrafo 4, lettera c), secondo punto elenco, sostituito dal seguente testo:

  • "nel caso in cui vengano erogate prestazioni accessorie in via continuativa funzionali al reddito (maggiorazione sociale) devono essere verificati i redditi personali rilevanti ai fini dell’attribuzione di tali benefici".

Compiti delle strutture territoriali

Le strutture territoriali hanno un ruolo essenzialmente informativo verso l’utenza. In particolare, devono fornire chiarimenti:

  • sulle modalità di compilazione del modulo di domanda;
  • sul possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto n. 89030 del 16 settembre 2008.

Il messaggio precisa che tali requisiti non sono alternativi, ma devono essere tutti posseduti dal richiedente. Le strutture territoriali non svolgono la verifica definitiva dei requisiti ai fini del nulla osta per l’accredito della carta, poiché il caricamento avviene centralmente dopo la trasmissione telematica dei dati da parte di Poste Italiane S.p.A.

Soggetti incapienti

Il documento richiama la definizione di soggetto incapiente contenuta nel decreto n. 89030, come modificato dal decreto n. 104376 del 7 novembre 2008, in linea con l’articolo 44 della legge n. 222 del 2007.

Ai fini della verifica del requisito, occorre fare riferimento:

  • all’ultimo CUD rilasciato dal sostituto d’imposta, dal quale deve risultare un’Irpef netta pari a zero;
  • oppure, se è stata presentata la dichiarazione dei redditi, all’importo dell’Irpef netta risultante da tale dichiarazione.

Il messaggio sottolinea che la condizione di incapienza non può essere desunta esclusivamente dal CUD. Inoltre, per i soggetti che nel periodo d’imposta immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda, oppure nel secondo periodo d’imposta precedente, non abbiano percepito alcun reddito assoggettabile ad Irpef, il requisito dell’incapienza non è richiesto. Anche in questo caso, l’assenza di un CUD non è di per sé sufficiente a dimostrare l’assenza di redditi imponibili.

Trattamenti pensionistici e redditi rilevanti

Per i trattamenti pensionistici e per i redditi rilevanti inferiori a 6.000 euro o 8.000 euro, il messaggio rinvia alle istruzioni già fornite con il messaggio n. 26673 del 28 novembre 2008, senza ulteriori specificazioni.

ISEE e patrimonio mobiliare

Il richiedente deve disporre di un ISEE in corso di validità inferiore a 6.000 euro, indipendentemente dall’età anagrafica. In sede di consulenza, l’interessato deve esibire l’attestazione ISEE.

Se il richiedente non possiede alcuna attestazione, deve essere invitato a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso un soggetto abilitato alla ricezione, cioè:

  • la sede INPS;
  • i Comuni;
  • i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

La compilazione della DSU e i criteri di calcolo dell’indicatore sono indicati come analoghi a quelli già previsti per altre prestazioni sociali agevolate. Per la richiesta dell’ISEE, sul frontespizio della DSU può essere utilizzata la casella "Altro", specificando "carta acquisti".

Se il richiedente è già in possesso di un’attestazione ISEE, tale attestazione è utile anche se non figura come dichiarante nella DSU, purché risulti tra i componenti del nucleo familiare.

Quanto al patrimonio mobiliare, il requisito per il diritto alla carta è che il patrimonio mobiliare complessivo del richiedente e del coniuge sia pari o inferiore a 15.000 euro. Il valore deve essere ricavato dall’ISEE, sommando gli importi riportati nel quadro F5 dell’allegato alla DSU relativi al richiedente e al coniuge.

Delega per la presentazione della domanda

Per i soggetti con impedimenti fisici è ammessa la delega di una persona di fiducia per la presentazione della domanda di carta acquisti; la carta sarà intestata al delegato.

La procedura è assimilata a quella seguita per la delega alla riscossione delle pensioni. La delega:

  • va effettuata una sola volta;
  • deve essere allegata alla domanda da presentare all’ufficio postale.

Il messaggio suggerisce inoltre che la sede conservi copia della delega sottoscritta e dei documenti di identità del delegante e del delegato.

È precisato che un medesimo soggetto non può essere delegato da più di due persone. Tuttavia, il controllo del rispetto di tale limite non compete alle strutture territoriali, ma sarà effettuato centralmente insieme alla verifica degli altri requisiti richiesti per il caricamento della carta.

Documentazione allegata e diffusione interna

Al messaggio sono allegati due set di slide, uno dei quali corredato di note di commento, destinati alla massima diffusione tra gli operatori interessati alla materia.

Testo integrale

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