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Legge

L.R. Campania 5/2017

Interventi per favorire la coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 5/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Campania promuove la coltivazione della canapa industriale (Cannabis sativa L.) su tutto il territorio regionale, per usi alimentari, industriali e ambientali, e ne favorisce le filiere produttive, anche con un marchio di qualità e progetti pilota. Prevede condizioni di coltivazione, controlli e misure di sostegno. Sono indicati contributi per il triennio 2021-2023.

Interventi regionali per la coltivazione e le filiere della canapa industriale

Interventi per favorire la coltura della canapa industriale e le filiere produttive in Campania

La legge disciplina, nel territorio della Regione Campania, misure di promozione della canapa industriale (Cannabis sativa L.) e delle relative filiere. L’obiettivo è sostenere una coltura ritenuta utile sul piano agricolo, ambientale e industriale, nel rispetto della normativa statale ed europea.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove il ripristino della coltivazione della canapa industriale come coltura da reddito e come specie in grado di ridurre l’impatto ambientale in agricoltura. La disciplina si applica alle varietà ammesse iscritte nel catalogo comune europeo e non rientranti nella normativa sugli stupefacenti.

La legge riguarda anche lo sviluppo di filiere territoriali integrate per prodotti ottenibili dalla canapa a uso:

  • alimentare, nel rispetto della normativa su sicurezza e igiene degli alimenti;
  • industriale;
  • ambientale.

La Regione riconosce inoltre il valore della canapa per:

  • bonifica dei terreni;
  • contrasto al dissesto idrogeologico;
  • bioedilizia;
  • bioingegneria.

Marchio di qualità regionale

La Regione istituisce un apposito marchio di qualità per promuovere, sensibilizzare e incentivare le azioni dirette alla coltivazione della Cannabis sativa L. La misura ha finalità promozionali e di valorizzazione del settore.

Coltivazione: condizioni e regole operative

La coltivazione della canapa per le finalità della legge non richiede autorizzazioni specifiche. È però consentita solo nel rispetto di alcune condizioni tecniche e documentali.

In particolare:

  • l’uso come biomassa ai fini energetici è consentito solo alle aziende che lavorano e trasformano la canapa per autoproduzione energetica dagli scarti di lavorazione, nei limiti del decreto legislativo n. 152/2006;
  • l’uso come biomassa è escluso quando la coltivazione è destinata a bonifica e fitodepurazione di siti inquinati;
  • la coltivazione è consentita solo con seme certificato di varietà iscritte nel catalogo comune europeo;
  • il coltivatore deve conservare i cartellini della semente acquistata per almeno 12 mesi e le fatture di acquisto per il periodo previsto dalla normativa vigente;
  • la coltivazione è consentita su tutto il territorio regionale.

I coltivatori e i detentori di canapa e derivati sono soggetti a controlli da parte degli organi nazionali di polizia giudiziaria e di altri organi governativi autorizzati. I controlli possono comprendere prelievi e analisi di campioni vegetali, del prodotto raccolto o di semilavorati; i prelievi avvengono in presenza del coltivatore o imprenditore, al quale va rilasciato un campione analogo per eventuali verifiche contraddittorie.

Sostegno a progetti pilota e sviluppo delle filiere

Per favorire la crescita del settore, la Regione sostiene attività realizzate tramite azioni e progetti pilota, tra cui:

  • prove di collaudo dell’innovazione varietale e di processo, con requisiti di sostenibilità ambientale ed economica;
  • reperimento, riproduzione e gestione del materiale di propagazione, con priorità ai progetti per una banca del seme regionale a gestione associata;
  • sperimentazione di nuove agrotecniche, inclusa la meccanizzazione di raccolta, movimentazione, lavorazione e trasformazione;
  • studi e ricerche su utilizzi industriali, ambientali e aziendali innovativi o alternativi;
  • formazione di operatori specializzati nella coltivazione della canapa;
  • realizzazione di centri di stoccaggio e prima lavorazione.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi pilota:

  • imprese agricole, singole e associate;
  • associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
  • reti di impresa e partenariati tra imprese agricole, enti di ricerca, aziende sementiere, imprese di trasformazione e altri soggetti con finalità di lavorazione, commercializzazione e promozione della canapa e dei derivati.

Accesso al sostegno e criteri di selezione

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve fissare con deliberazione termini e condizioni per la presentazione dei progetti pilota.

La selezione e valutazione dei progetti tiene conto di:

  • validità ed efficacia delle attività previste;
  • rappresentatività del proponente e del territorio interessato, con priorità a contratti di rete o reti d’impresa orientati all’integrazione tra imprese agricole e trasformatori in logica di filiera corta;
  • collegamento funzionale tra i soggetti del partenariato;
  • coerenza con la programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale;
  • impostazione ecosostenibile del progetto.

I provvedimenti regionali che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis sono adottati nel rispetto della normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Promozione, formazione e informazione

La Regione promuove attività formative per gli operatori della filiera della canapa e diffonde la conoscenza delle proprietà e degli utilizzi della canapa nei campi:

  • agronomico;
  • agroindustriale;
  • tessile florovivaistico;
  • bioedilizio;
  • biocomponentistico;
  • del confezionamento.

La Regione pubblicizza inoltre, in una sezione dedicata del portale istituzionale, le azioni di sostegno realizzate e i risultati ottenuti.

Aspetti finanziari

Gli oneri della legge sono quantificati in euro 40.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

Entrata in vigore e attualità applicativa

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La disciplina, pur formalmente vigente nel testo consolidato, contiene una quantificazione finanziaria riferita al triennio 2021-2023; per la parte di spesa programmata in quel periodo, l’utilità applicativa è oggi sostanzialmente esaurita.

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