L.R. Calabria 48/2013
Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie per le farmacie ubicate nel territorio della
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per il territorio della Calabria gli orari minimi di apertura diurna delle farmacie, i turni di servizio diurno e notturno, le ferie annuali, la farmacia a servizio continuativo e le procedure di programmazione annuale. Prevede calendari ASP-Comuni, obblighi di pubblicità e sanzioni amministrative. Abroga la precedente legge regionale n. 2/1984 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Disciplina di orari, turni e ferie delle farmacie in Calabria
Disciplina degli orari, turni e ferie delle farmacie in Calabria
La legge regola, nel territorio della Regione Calabria, l’organizzazione del servizio farmaceutico aperto al pubblico, includendo orari di apertura, turni diurni e notturni, ferie, pubblicità al pubblico e sanzioni. La disciplina è finalizzata a garantire continuità e livelli minimi di servizio, con programmazione annuale affidata a ASP, Ordine professionale e Comuni.
Ambito di applicazione
La normativa si applica alle farmacie aperte al pubblico, ai dispensari e alle farmacie succursali ubicati in Calabria. La regolazione concerne sia l’attività ordinaria sia i servizi di turno, la reperibilità, le ferie e le ipotesi speciali di apertura continuativa o di emergenza.
Orario minimo di apertura diurna
Le farmacie devono osservare un orario minimo settimanale diurno differenziato per tipologia:
- le farmacie urbane devono garantire almeno 40 ore settimanali, distribuite su almeno 5 giorni;
- le farmacie rurali devono garantire almeno 35 ore settimanali, distribuite su almeno 5 giorni.
Se il titolare di una farmacia rurale o unica gestisce anche un dispensario, può ottenere un orario ridotto della farmacia, proporzionato al periodo di apertura del dispensario stesso. Nei comuni turistici o in presenza di particolari situazioni locali, il sindaco, sentiti ASP e Ordine provinciale dei farmacisti, può estendere l’orario obbligatorio fino alle ore 22.00.
Servizio farmaceutico diurno e turni
Il servizio diurno è assicurato sulla base dei turni stabiliti dall’ASP. Nei giorni e nelle ore di chiusura, il servizio è organizzato secondo la dimensione del territorio:
- nei comuni o frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e con reperibilità a chiamata entro 30 minuti;
- nei comuni e frazioni fino a 60.000 abitanti, a turno da una farmacia e con reperibilità a chiamata entro 30 minuti;
- nei comuni capoluogo di provincia o con più di 60.000 abitanti, a turno e a battenti aperti, nel rapporto di una farmacia ogni 60.000 abitanti o frazione superiore al 50%.
Per le dispensazioni effettuate durante la chiusura diurna è dovuto il diritto addizionale previsto dall’articolo 8 del decreto ministeriale 18 agosto 1993.
Servizio farmaceutico notturno
L’orario notturno decorre dalla fine dell’orario diurno fino all’inizio dell’orario diurno del giorno successivo. Anche il servizio notturno è definito dai turni dell’ASP e può essere svolto da una o più farmacie che si rendano disponibili in modo permanente o a rotazione.
Se nessuna farmacia comunica disponibilità, il servizio è garantito così:
- nei comuni con meno di 20.000 abitanti e nelle frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie vicine e con chiamata domiciliare;
- nei comuni tra 20.000 e 60.000 abitanti, a turno da una farmacia a battenti aperti fino alle 21.00 e poi con reperibilità a chiamata entro 30 minuti fino all’apertura mattutina;
- nei comuni capoluogo o con più di 60.000 abitanti, a battenti aperti fino alle 21.00 e poi a battenti chiusi tramite idoneo varco o sportello fino all’apertura mattutina.
Anche per il notturno è previsto il diritto addizionale di cui al decreto ministeriale 18 agosto 1993. Le farmacie possono inoltre assicurare, a proprie spese, la consegna a domicilio dei medicinali durante il servizio notturno.
Modalità di espletamento dei turni
Nel predisporre il calendario dei turni, l’ASP deve considerare tutte le farmacie esistenti sul territorio, che partecipano in condizioni di parità. Quando il servizio è svolto a battenti chiusi o in regime di reperibilità, il farmacista è tenuto ad accettare solo:
- ricette con esplicita indicazione di urgenza;
- ricette della guardia medica;
- prescrizioni che il farmacista stesso ritenga urgenti.
In tali casi, il farmacista dispensa anche i medicinali senza obbligo di ricetta se ne riconosce l’urgenza. Se il servizio è a battenti chiusi, la farmacia può limitarsi alla distribuzione dei soli medicinali.
Ferie annuali
Le farmacie possono fruire delle ferie in uno o più periodi, con un massimo complessivo di 30 giorni lavorativi di chiusura. I dispensari restano chiusi durante il periodo di ferie della farmacia di riferimento. Le farmacie succursali, invece, non chiudono per ferie.
Farmacia a servizio continuativo
Nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni e nelle località ad elevato flusso turistico, il titolare può chiedere l’autorizzazione al servizio continuativo. L’ASP, sentito l’Ordine, può autorizzare il servizio 24 ore su 24, a battenti aperti, per tutti i giorni dell’anno, nel rispetto dei termini per il calendario annuale.
Le farmacie autorizzate devono organizzare struttura e personale in modo adeguato alle esigenze dell’utenza. Non hanno diritto al diritto addizionale diurno e notturno.
Servizi di emergenza e sciopero
L’Ordine provinciale, d’intesa con le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie pubbliche e private, predispone e aggiorna un piano annuale di servizio integrativo di emergenza da mettere a disposizione dell’ASP, attivabile per esigenze di salute pubblica. Lo stesso Ordine predispone e aggiorna anche un piano da mettere a disposizione del Prefetto per assicurare un servizio minimo in caso di sciopero delle farmacie, in attuazione della disciplina sui servizi pubblici essenziali.
Programmazione annuale del servizio
Entro il 30 settembre di ogni anno, gli ordini comunicano all’ASP gli orari, i giorni di apertura e chiusura, i periodi di ferie programmati per l’anno successivo e le modalità di svolgimento del servizio diurno e notturno. Se la comunicazione manca, le farmacie devono attenersi a orari, turni e ferie stabiliti nel provvedimento dell’anno precedente.
Le ferie, quando richieste, devono essere organizzate lasciando in servizio almeno il 50% delle farmacie del comune o del bacino di utenza considerato. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l’ASP verifica il rispetto degli obblighi e dei livelli minimi di servizio previsti dalla legge.
Calendari annuali, adozione e deroghe locali
Acquisito il parere dell’Ordine, l’ASP predispone il calendario annuale degli orari di apertura e chiusura e dei turni di servizio per ogni comune. I calendari sono trasmessi ai Comuni entro il 30 novembre per il recepimento e la diffusione.
I Comuni adottano il calendario entro il 31 dicembre, con validità annuale. Nei comuni con una sola farmacia, in aree a scarsa densità abitativa o montane, o in presenza di viabilità o morfologia particolarmente disagiate, il sindaco, con la disponibilità del titolare, può prevedere modalità e termini di reperibilità per garantire il servizio.
Il calendario deve avere ampia diffusione anche tramite associazioni di volontariato e dei consumatori. In occasione di festività, eventi locali o situazioni peculiari, il sindaco, sentiti ASP e Ordine, può autorizzare aperture fuori calendario, previa disponibilità delle farmacie interessate. In caso di calamità naturali o emergenza sanitaria, il sindaco, quale autorità sanitaria locale, può disporre l’apertura delle farmacie o prevedere la reperibilità dei farmacisti.
Pubblicità degli orari e dei turni
Le farmacie devono esporre in modo ben visibile un cartello con orario giornaliero di apertura e chiusura. Nei periodi di chiusura deve essere indicata anche la farmacia di turno più vicina, secondo il calendario annuale, oltre a eventuali numeri verdi informativi.
Le farmacie chiuse per ferie devono indicare quelle aperte più vicine con relativo orario. Nelle ore serali e notturne, le farmacie di turno devono tenere accesa l’insegna luminosa e, nei casi di servizio a battenti chiusi, devono predisporre strumenti evidenti e facilmente accessibili per la chiamata del farmacista di guardia. L’insegna non può avere dimensioni inferiori a mezzo metro di diametro.
Sanzioni amministrative
Se il fatto non costituisce reato, sono previste sanzioni amministrative per specifiche violazioni:
- da 200 a 3.000 euro per il mancato rispetto dell’orario minimo settimanale di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2;
- da 200 a 1.500 euro per le violazioni in materia di ferie annuali;
- da 200 a 1.500 euro per il mancato rispetto degli obblighi di programmazione del servizio di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 9;
- da 200 a 1.500 euro per le violazioni degli obblighi di pubblicità di orari e turni.
L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni spettano al Comune in cui ricade la farmacia. Le violazioni sono comunicate all’Ordine provinciale dei farmacisti per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Abrogazione e decorrenza
La legge regionale Calabria 23 marzo 1984, n. 2, è abrogata. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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