Cassazione Civile, Ordinanza n. 14624/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo al 2012; in primo grado il ricorso era stato accolto per ritenuta inesistenza della notifica dell'atto, in ragione della mancanza della sottoscrizione del messo notificatore nella relata. L'Agenzia delle Entrate propose appello, avvalendosi della sospensione del termine per impugnare prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, ma la Corte tributaria regionale dichiarò l'appello inammissibile per tardività. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018, sostenendo che la sospensione dei termini per impugnare opera per tutte le controversie astrattamente definibili ai sensi della disciplina di definizione agevolata, e non solo quando il contribuente abbia presentato domanda di definizione della lite.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha interpretato l'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 nel senso che la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione, riassunzione e controricorso in Cassazione si applica a tutte le controversie astrattamente definibili secondo quella disciplina, indipendentemente dalla presentazione dell'istanza di definizione. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018
"per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"
La sospensione dei termini di impugnazione opera per tutte le controversie astrattamente suscettibili di definizione agevolata, a prescindere dalla presentazione della domanda di definizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando una norma prevede la sospensione dei termini per le controversie definibili, il criterio applicativo è l'astratta definibilità della lite secondo la disciplina agevolativa, non la previa presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
- In presenza di una sospensione normativa dei termini di impugnazione, il giudice d'appello non può dichiarare tardivo l'appello se il termine rientra nel periodo di sospensione previsto dalla legge per le controversie astrattamente definibili.
- L'interpretazione delle norme sulla definizione agevolata deve valorizzare il dato letterale e la funzione oggettiva della disciplina, evitando di subordinare gli effetti sospensivi a condizioni non esplicitamente previste dal legislatore.
Come è indicizzato
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