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Provvedimento

Deliberazione n. 46 del 24/01/2024

Provvedimento del 24 gennaio 2024

Garante Privacy46

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati per impedire la diffusione, su Instagram e Telegram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure erano state rivolte a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC e prevedevano il blocco della diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, in caso di acquisizione in chiaro, la conservazione per 12 mesi a soli fini probatori con tecniche idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento finale non introduce ulteriori valutazioni di merito, ma conferma l’operato urgente del dirigente competente.

Ratifica del Garante nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per misure urgenti anti-diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento riguarda una ipotesi di c.d. revenge porn, con intervento urgente finalizzato a bloccare la circolazione del materiale sulle piattaforme Instagram e Telegram.

Presupposti della segnalazione e quadro normativo

La segnalazione è stata presentata al Garante perché la persona interessata riteneva che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza il suo consenso. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Misure urgenti adottate il 11 gennaio 2024

A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la previsione normativa, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni d’urgenza. In particolare, ha:

  • ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
  • prescritto alle medesime società di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Trasmissione e contraddittorio

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note dell’11 gennaio 2024. Il testo dà atto anche della presentazione di osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, oltre alla documentazione acquisita in atti, senza riportare ulteriori sviluppi sostanziali del contraddittorio.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 24 gennaio 2024 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 20/2024 e 21/2024 adottati d’urgenza l’11 gennaio 2024. Il provvedimento finale si limita dunque a confermare l’operato urgente già disposto per impedire la diffusione del materiale segnalato e per assicurare l’eventuale conservazione probatoria nel rispetto della riservatezza degli interessati.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano, ipotesi rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy. La norma attribuisce al Garante il potere di intervenire entro quarantotto ore dalla segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente sulle piattaforme

Con determinazioni nn. 20 e 21 dell’11 gennaio 2024, il dirigente facente funzioni ha ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash. Alle stesse società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi, solo a fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 24 gennaio 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 20/2024 e 21/2024 adottati il giorno 11 gennaio 2024. La ratifica conferma quindi la legittimità dell’intervento urgente già disposto nei confronti dei gestori delle piattaforme.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgentidiritti dell'interessato

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