Messaggio numero 8205 del 29-03-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra la nuova disciplina degli aggi di riscossione introdotta dal D.L. n. 262/2006 e dal DM 17 novembre 2006, con applicazione ai ruoli consegnati dal 25 marzo 2007, e descrive le conseguenti modifiche alla cartella di pagamento e alle avvertenze.
Modifica della normativa sugli aggi di riscossione e della cartella di pagamento
Modifica alla normativa sugli aggi e alla cartella di pagamento
Il documento espone l’aggiornamento della disciplina degli aggi di riscossione applicabili ai ruoli INPS, conseguente alla modifica dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come riformulato dall’art. 2, comma 3, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286. Vengono inoltre illustrate le modifiche apportate alla cartella di pagamento con apposito decreto dell’Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2007.
Quadro normativo e finalità
La nuova disciplina stabilisce un diverso riparto dell’aggio di remunerazione del servizio di riscossione tra debitore ed ente creditore. La finalità dichiarata è quella di trasferire in misura più ampia sul debitore gli oneri della riscossione coattiva, evitando che tali costi gravino sulla generalità dei cittadini.
Il DM 17 novembre 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2006 n. 302, ha determinato la percentuale dell’aggio nella misura del 4,65%.
Regola generale sull’aggio dopo la riforma
La nuova disciplina prevede che:
- se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, l’aggio è a carico del debitore fino a un massimo del 5% delle somme iscritte a ruolo, mentre la parte restante è a carico dell’ente creditore;
- se il pagamento avviene dopo il sessantesimo giorno, l’aggio è interamente a carico del debitore.
Il documento evidenzia inoltre che:
- l’aggio relativo al ruolo spontaneo deve essere meno oneroso di quello ordinario;
- la tipologia dei crediti rientranti nella riscossione spontanea non è cambiata, per cui il decreto ministeriale del 2000 non risulta modificato dal decreto del 30 dicembre;
- la nuova normativa penalizza sempre il debitore che riceve la cartella di pagamento e lo penalizza maggiormente se paga oltre i termini.
Disciplina precedente degli aggi
Il testo ricostruisce il regime anteriore per i crediti previdenziali INPS:
- ruoli rateizzati all’origine (art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 112/1999, oggetto di cessione e non):
- pagamento tempestivo o tardivo: aggio del 2,50% interamente a carico INPS; per i crediti ceduti, 2% a carico S.C.C.I. e 0,50% a carico INPS;
- solo in caso di riscossioni tardive: aggio del 4,65% a carico del debitore;
- ruoli oggetto di cessione non rateizzati:
- pagamento entro 60 giorni dalla notifica: aggio del 2,50% (2% S.C.C.I. e 0,50% INPS);
- pagamenti oltre 60 giorni: aggio ordinario, mediamente pari all’8%, con parte fino al 4,65% a carico del debitore e parte restante a carico di S.C.C.I. e INPS;
- ruoli per crediti non ceduti:
- aggio medio dell’8%;
- pagamento entro 60 giorni: aggio interamente a carico INPS;
- pagamento tardivo: aggio a carico del debitore fino al 4,65% e a carico INPS per la restante parte.
Nuova disciplina degli aggi per i crediti previdenziali INPS
Per effetto del D.L. n. 262/2006 e del DM 17 novembre 2006, il documento indica la seguente situazione per i crediti previdenziali INPS:
- ruoli rateizzati all’origine (art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 112/1999), oggetto di cessione e non:
- aggio complessivo del 7,15%;
- pagamento tempestivo: 4,65% a carico del debitore e 2,5% a carico INPS;
- pagamento tardivo: aggio interamente a carico del debitore;
- ruoli per crediti ceduti non rateizzati:
- pagamento entro 60 giorni: aggio complessivo del 7,15%, di cui 2,50% a carico INPS e 4,65% a carico del debitore;
- pagamento oltre 60 giorni: aggio ordinario, mediamente pari all’8%, interamente a carico del debitore;
- ruoli per crediti non ceduti:
- aggio medio dell’8%;
- pagamento entro 60 giorni: aggio a carico del debitore del 4,65% e dell’INPS per la parte restante;
- pagamento tardivo: aggio interamente a carico del debitore.
Si precisa inoltre che, per i crediti iscritti a ruolo oggetto di cessione e cartolarizzazione, la percentuale di aggio a carico della S.C.C.I. è sempre pari al 2%.
Decorrenza della nuova disciplina
L’applicazione della nuova normativa sugli aggi avviene a partire dai ruoli con data di consegna 25 marzo 2007.
Modifiche alla cartella di pagamento
A seguito della nuova disciplina sugli aggi, è stata modificata anche la cartella di pagamento con decreto dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in G.U. il 21 febbraio 2007.
Il decreto spiega che le modifiche sono finalizzate a:
- favorire la piena consapevolezza delle somme dovute;
- agevolare il contribuente nelle operazioni di pagamento;
- riportare in cartella l’importo esatto degli aggi, evitando che il debitore debba calcolarlo autonomamente;
- rendere la cartella più efficace come strumento di comunicazione tra pubblica amministrazione e debitore.
Modifiche sostanziali della cartella
Le principali modifiche alla cartella di pagamento sono:
- nella prima pagina è stato eliminato il riferimento al 4,65% in caso di pagamento tardivo;
- nelle pagine successive il dettaglio degli addebiti è stato duplicato per ciascuna partita, con due griglie:
- la prima riporta la partita, distinta per articolo, gli importi iscritti a ruolo e i compensi dovuti all’Agente della riscossione se il pagamento avviene entro il 60° giorno dalla notifica;
- la seconda riporta gli stessi importi e i compensi dovuti in caso di pagamento oltre il 60° giorno;
- è indicato anche il totale da pagare, dato dal carico contributivo più i compensi;
- compare l’avvertenza che, in caso di ritardo, ai compensi vanno aggiunti gli interessi di mora, che per gli enti previdenziali devono intendersi come “ulteriori somme aggiuntive”;
- per i ruoli rateizzati all’origine, sono indicati gli importi delle singole rate comprensivi della quota parte dei compensi dovuti secondo la nuova normativa.
Nuova tabella aggi e avvertenze
La circolare n. 21 del 21 gennaio 2002 aveva già illustrato le norme sugli aggi di riscossione e allegato una tabella con le percentuali applicabili. Tale tabella è ora superata dalla nuova disciplina ed è sostituita dalla tabella allegata al messaggio.
Inoltre, nella pagina “Ricorsi avverso i ruoli Inps”, le avvertenze sono state integrate con spiegazioni relative ai compensi in favore degli Agenti della riscossione.
Allegati richiamati
Il documento segnala i seguenti allegati:
- nuova tabella aggi;
- decreto ministeriale 13 febbraio 2007;
- avvertenze nella pagina “Ricorsi".
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