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Messaggio

Messaggio numero 8870 del 05-04-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS precisa che i datori di lavoro devono versare le somme da restituire entro il terzo mese successivo alla circolare n. 65/2007. Inoltre, in attesa della decisione della Corte costituzionale, il recupero della quota contributiva a carico dei lavoratori resta temporaneamente sospeso, con limite massimo al 1° gennaio 2008.

Recupero contributi sospesi per datori di lavoro privati colpiti da calamità naturali

Recupero dei contributi sospesi per calamità naturali

Il messaggio dell’INPS n. 8870 del 5 aprile 2007 interviene in chiarimento della circolare n. 65 del 23 marzo 2007 in materia di applicazione dell’art. 6, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 2006, n. 290. Il documento riguarda i datori di lavoro privati aventi sede legale e operativa nei territori colpiti da calamità naturali e disciplina il recupero dei contributi sospesi.

Termine per il pagamento delle somme oggetto di restituzione

L’Istituto precisa che i datori di lavoro sono tenuti a provvedere al pagamento delle somme oggetto di restituzione entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare richiamata. Il messaggio fornisce quindi un chiarimento operativo sul termine entro cui effettuare il versamento.

Sospensione temporanea del recupero della quota a carico dei lavoratori

Il messaggio informa che il T.A.R. della regione Molise ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 290/2006, qualora fosse interpretata nel senso di attribuire il beneficio della sospensione dei contributi solo ai datori di lavoro e ai lavoratori privati.

Nelle more della pronuncia della Corte costituzionale, l’INPS dispone che, limitatamente al punto 4 della circolare n. 65/2007, il recupero della quota contributiva a carico dei lavoratori è temporaneamente sospeso.

Limite temporale finale

Per la sospensione indicata, il messaggio richiama comunque il limite del 1° gennaio 2008, già individuato dal legislatore come termine per tutti gli altri soggetti debitori. Il documento non introduce ulteriori condizioni o procedure, ma si limita a precisare l’effetto temporaneo della sospensione in attesa della decisione della Corte.

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