Deliberazione n. 684 del 13/11/2024
Provvedimento del 13 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Snap Inc. a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffusibile sulle piattaforme indicate. I provvedimenti urgenti avevano imposto l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per fini probatori e per dodici mesi, di eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento del 13 novembre 2024 si limita quindi a ratificare tali misure adottate in via d’urgenza.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Snap Inc. per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato tre provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Snap Inc. Il procedimento nasce da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di diffusione tramite piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
Presupposti normativi e competenza dell’Autorità
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni, anche da parte dei minori ultraquattordicenni, nei casi di possibile diffusione di contenuti sessualmente espliciti attraverso piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare, in via d’urgenza, un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Provvedimenti urgenti adottati il 23 ottobre 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 524, 525 e 526 del 23 ottobre 2024. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Snap Inc. di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme Facebook, Instagram, TikTok e Snapchat del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale ai soli fini probatori
Alle stesse società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme. La conservazione era limitata a fini probatori e per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento. Il Garante ha richiesto che tale conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 13 novembre 2024, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, l’Autorità ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 524/2024, 525/2024 e 526/2024 adottati il 23 ottobre 2024. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma si limita a confermare le misure urgenti finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha presentato una segnalazione prospettando una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso Facebook, Instagram, TikTok e Snapchat. La disposizione richiamata attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative alla possibile diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 524, 525 e 526 del 23 ottobre 2024. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Snap Inc. di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni sulle piattaforme Facebook, Instagram, TikTok e Snapchat, in formato hash.
Conservazione del materiale e tutela probatoria
Le medesime determinazioni hanno inoltre prescritto alle società di conservare, per soli fini probatori e per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunitosi il 13 novembre 2024, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha quindi ratificato i provvedimenti urgenti nn. 524/2024, 525/2024 e 526/2024 adottati il 23 ottobre 2024.
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