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Legge

L.R. Sardegna 13/2001

Proroga per un ulteriore periodo dell’utilizzazione del personale impiegato dall’Amministrazione e dagli enti regionali nei progetti-obiettivo e nei lavori socialmente utili

Normativa regionaleL.R. Sardegna 13/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 13/2001 proroga di un anno i rapporti a tempo determinato per progetti-obiettivo già rinnovati e autorizza per un ulteriore anno l’impiego dei lavoratori regionali nei lavori socialmente utili. Prevede inoltre il rifinanziamento per il 2001 di interventi già disciplinati dalla legge regionale n. 17/2000 e le relative coperture di bilancio per il triennio 2001-2003.

Proroga di rapporti a termine e utilizzo di lavoratori socialmente utili regionali

Proroga dell’utilizzazione del personale regionale e dei lavoratori socialmente utili

La legge regionale della Sardegna disciplina una proroga temporanea di rapporti di lavoro e di impieghi già in essere presso l’Amministrazione e gli enti regionali, oltre a rifinanziare specifici interventi per il 2001. La misura è espressamente collegata a un quadro transitorio e produce effetti limitati al periodo 2001-2003, con applicazione esclusivamente nel territorio regionale sardo.

Ambito applicativo e finalità

Il provvedimento interviene su due categorie di situazioni già avviate:

  • i rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti per l’attuazione di progetti-obiettivo, già rinnovati in base alla legge regionale 1° agosto 2000, n. 16;
  • i lavoratori impiegati dall’Amministrazione e dagli enti regionali in lavori socialmente utili.

L’obiettivo è assicurare una prosecuzione temporanea di tali impieghi nelle more dell’attuazione della disciplina prevista dalla legge regionale n. 16 del 2000.

Proroga dei rapporti per progetti-obiettivo

I rapporti di lavoro a tempo determinato per progetti-obiettivo, già rinnovati ai sensi della legge regionale n. 16 del 2000, sono prorogati di un anno. La proroga opera in via transitoria, nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 della stessa legge regionale n. 16 del 2000.

Sul piano finanziario, gli oneri sono imputati al bilancio regionale per il triennio 2001-2003:

  • lire 1.364.000.000 per il 2001;
  • lire 5.255.000.000 per il 2002;
  • lire 1.217.000.000 per il 2003.

La copertura è posta a carico dell’UPB S02.055.

Utilizzazione dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili

È autorizzata per un ulteriore anno l’utilizzazione dei lavoratori impiegati dall’Amministrazione e dagli enti regionali in lavori socialmente utili. Anche questa misura ha natura temporanea e si aggiunge al periodo già in corso.

Gli oneri sono quantificati in:

  • lire 500.000.000 per il 2001;
  • lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

La spesa grava sull’UPB S10.037.

Ulteriore autorizzazione di interventi previsti dalla legge regionale n. 17 del 2000

Per il solo anno 2001 sono ulteriormente autorizzati gli interventi previsti dal comma 6 dell’articolo 25 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17. Il testo non specifica ulteriori contenuti sostanziali di tali interventi, limitandosi a confermarne l’autorizzazione finanziaria per l’anno 2001.

L’onere è valutato in lire 8.000.000.000, pari a euro 4.131.655,19, con imputazione alle somme residue nel conto dei residui dell’UPB S10.037, capitolo 10103.

Variazioni di bilancio e coperture finanziarie

Per finanziare le misure previste, la legge introduce variazioni nel bilancio regionale 2001-2003, con riduzioni e incrementi corrispondenti.

In diminuzione:

  • UPB S03.006, Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente, per gli anni 2001, 2002 e 2003;
  • UPB S03.038, Interessi su rate d’ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari, per gli anni 2001, 2002 e 2003.

In aumento:

  • UPB S02.055, Intervento per l’accesso al pubblico impiego, per gli anni 2001, 2002 e 2003;
  • UPB S10.037, Interventi a favore dei lavoratori socialmente utili, per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le misure economiche e di proroga sono riferite a un arco temporale determinato, in particolare agli anni 2001, 2002 e 2003, con un intervento specifico limitato al 2001 per gli interventi richiamati dalla legge regionale n. 17 del 2000.

Rilevanza pratica attuale

Il provvedimento ha carattere strettamente temporaneo e si riferisce a esercizi finanziari e rapporti di lavoro ormai conclusi. Per questo non presenta, oggi, utilità applicativa ordinaria ed è da considerarsi sostanzialmente obsoleto.

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