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Legge

L.R. Sardegna 14/2001

Modifiche alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)" e disposizioni varie

Normativa regionaleL.R. Sardegna 14/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 14/2001 incrementa per il solo 2001 la spesa per la promozione sportiva e rifinanzia gli interventi sulle tossicodipendenze, adeguando la retta delle comunità terapeutiche tramite le ASL. Introduce inoltre nuove previsioni di bilancio per il 2002-2003. Essendo una legge di assestamento finanziario riferita a esercizi già conclusi, è oggi sostanzialmente obsoleta.

Modifiche finanziarie 2001 su sport e tossicodipendenze

Modifiche finanziarie 2001 per sport e tossicodipendenze

La legge regionale disciplina, per la Regione Sardegna, variazioni di bilancio e rifinanziamenti connessi alla promozione dell’attività sportiva e agli interventi contro le tossicodipendenze. Si tratta di una norma tipicamente finanziaria, con effetti riferiti in larga parte all’esercizio 2001 e, per alcune poste, agli esercizi 2002 e 2003.

Promozione dell’attività sportiva

Per le finalità già previste dalla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, viene autorizzata per il solo anno 2001 un’ulteriore spesa pari a lire 8.000.000.000, corrispondenti a euro 4.131.655,19. La somma è destinata alle iniziative di promozione nel settore dello sport.

Interventi per le tossicodipendenze e comunità terapeutiche

La legge modifica la disciplina finanziaria contenuta nella legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, sostituendo il comma 38 dell’articolo 5. La nuova formulazione autorizza una spesa annua di lire 5.000.000.000, pari a euro 2.582.284,49, a favore delle ASL per adeguare la retta dovuta alle comunità terapeutiche che ospitano tossicodipendenti residenti in Sardegna.

Il programma di intervento deve essere approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, secondo le competenze previste dalla normativa regionale richiamata.

Fondo per nuovi oneri legislativi

Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 6 del 2001 vengono apportate due modifiche rilevanti:

  • la voce 17 è rideterminata, per ciascuno degli anni 2002 e 2003, in lire 95.000.000.000, pari a euro 49.063.405,41;
  • è istituita la voce 17 bis “interventi per le tossicodipendenze”, con importo di lire 5.000.000.000, pari a euro 2.582.284,49, per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Copertura finanziaria e variazioni di bilancio

Le spese complessive per l’attuazione della legge sono valutate in lire 13.000.000.000 per l’anno 2001 e in lire 5.000.000.000 per gli anni successivi.

Per il bilancio regionale 2001-2003 sono disposte variazioni in diminuzione e in aumento su diverse unità previsionali di base:

  • in diminuzione, sul fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, per lire 10.000.000.000 nel 2001;
  • in diminuzione, sul fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente, per lire 5.000.000.000 nel 2002 e nel 2003, mediante riduzione della riserva della voce 17 bis;
  • in diminuzione, per la sanità, per lire 3.000.000.000 nel 2001, con storno dal capitolo soppresso 12058/06;
  • in aumento, per la promozione sportiva, per lire 8.000.000.000 nel 2001;
  • in aumento, per tossicodipendenze e AIDS, per lire 5.000.000.000 nel 2001, nel 2002 e nel 2003, mediante impinguamento del nuovo capitolo destinato alle ASL.

Le spese gravano sulle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio regionale per il triennio 2001-2003 e sui relativi bilanci successivi.

Decorrenza e attualità della legge

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. Poiché disciplina stanziamenti e variazioni di bilancio riferiti a esercizi finanziari ormai chiusi, ha oggi rilievo essenzialmente storico-contabile ed è da considerarsi sostanzialmente obsoleta.

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