Circolare numero 45 del 01-03-2011
Premessa 1. Soggetti aventi diritto 2. Modalità di fruizione dei permessi 2.1. Disposizioni comuni 3. La certificazione di disabilità grave (verbale di accertamento) 4. Assenza di ricovero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga la disciplina dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33 della legge 104/1992 alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 183/2010. Vengono chiariti i soggetti legittimati, le modalità di fruizione, i requisiti sanitari e amministrativi, i casi di esclusione o revoca e la documentazione da presentare. Particolare attenzione è dedicata alla limitazione a un solo beneficiario per assistito, alle eccezioni per i parenti e affini di terzo grado, alla verifica dei requisiti già autorizzati e alle condizioni di assenza di ricovero.
Permessi retribuiti ex art. 33 legge 104/1992 per assistenza a familiari con disabilità grave
Permessi retribuiti ex art. 33 legge 104/1992 dopo la legge n. 183/2010
La circolare fornisce un quadro aggiornato della disciplina dei permessi retribuiti per l’assistenza a familiari con disabilità grave, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 24 della legge n. 183/2010. Vengono chiariti i soggetti legittimati, le modalità di fruizione, i requisiti sanitari e amministrativi, nonché le verifiche da svolgere sulle domande già autorizzate.
Novità normative principali
Le innovazioni richiamate sono molteplici e incidono sia sulla platea dei beneficiari sia sulle condizioni di accesso:
- la platea dei soggetti legittimati viene ristretta;
- non è più ammessa l’alternatività tra più beneficiari, salvo per i genitori di figli con disabilità grave, che possono alternarsi nel limite complessivo di tre giorni per persona disabile;
- vengono meno i requisiti di convivenza, continuità ed esclusività dell’assistenza;
- il lavoratore ha diritto, ove possibile, alla sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito;
- è prevista la decadenza dai benefici in caso di insussistenza dei requisiti;
- è istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per il monitoraggio dei permessi.
Soggetti aventi diritto e modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata al presidio risorse umane della sede territoriale o al team risorse umane della sede regionale, secondo l’organizzazione di ciascuna Direzione Regionale. Per i dipendenti della Direzione Generale l’istanza va inoltrata tramite la segreteria della struttura di appartenenza alla Direzione centrale Risorse Umane – Area normativa e contenzioso del lavoro.
I soggetti legittimati sono indicati come segue:
- il dipendente in situazione di disabilità grave;
- i dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave;
- il dipendente che assiste ciascun familiare in situazione di disabilità grave, compresi i genitori che assistono figli di età superiore ai tre anni.
La circolare ribadisce che, in base alla normativa richiamata, possono fruire dei permessi, oltre al coniuge, anche i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Parenti e affini di terzo grado
L’estensione ai parenti e affini di terzo grado è ammessa solo in casi particolari, quando il coniuge e/o i genitori della persona con disabilità grave:
- abbiano compiuto 65 anni;
- siano affetti da patologie invalidanti;
- siano deceduti o mancanti.
Per "mancanti" si intende non solo l’assenza naturale o giuridica, ma anche situazioni assimilabili, quali divorzio, separazione legale o abbandono, purché debitamente certificate. Per le patologie invalidanti si fa riferimento all’art. 2, comma 1, lettera d), del D.I. n. 278 del 21 luglio 2000.
Il parente o affine di terzo grado deve allegare alla domanda, in busta chiusa, la documentazione medica attestante la patologia invalidante del coniuge e/o dei genitori del disabile.
Riesame delle domande e revoca delle autorizzazioni
A seguito delle nuove disposizioni e dei chiarimenti operativi già forniti con il messaggio n. 1740 del 25 gennaio 2011, gli uffici competenti devono riesaminare:
- le domande presentate da parenti e affini di terzo grado;
- le domande presentate da più familiari per l’assistenza al medesimo soggetto con disabilità grave.
Se emerge l’insussistenza dei requisiti, gli interessati devono essere invitati a rinnovare la domanda con le dichiarazioni richieste e i modelli allegati alla circolare.
In particolare:
- se i permessi sono stati concessi a più dipendenti per lo stesso disabile, va acquisita la dichiarazione del soggetto assistito, da cui risulti la scelta del dipendente beneficiario;
- se i permessi sono stati concessi a parenti o affini di terzo grado, va acquisita la dichiarazione del dipendente che attesti il rapporto di parentela e il possesso, in capo al coniuge e/o ai genitori del disabile, dei requisiti richiesti dalla legge.
Le dichiarazioni devono essere prodotte entro il 31 marzo 2011; in mancanza, l’autorizzazione alla fruizione dei permessi viene revocata con effetto da tale data.
Modalità di fruizione dei permessi
Il dipendente in situazione di disabilità grave può scegliere, in alternativa e per ciascun mese, tra:
- 2 ore di permesso al giorno per ogni giorno lavorativo del mese;
- 3 giorni interi di permesso al mese;
- 18 ore mensili, frazionabili e fruibili per tempi pari o superiori a un’ora.
Per i dipendenti che assistono un familiare con disabilità grave, le alternative sono:
- 3 giorni interi di permesso al mese;
- 18 ore mensili, frazionabili e fruibili per tempi pari o superiori a un’ora.
Per i genitori di figli con età inferiore a tre anni in situazione di disabilità grave sono previste tre alternative:
- prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del bambino, dopo la fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario;
- due ore di permesso giornaliero;
- tre giorni interi di permesso al mese.
La circolare precisa che tali istituti, essendo finalizzati all’assistenza del minore, sono alternativi e non cumulabili nel mese. Se uno o entrambi i genitori fruiscono di permessi giornalieri ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 104/1992, non possono beneficiare per il medesimo figlio anche delle ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale nel medesimo mese.
Disposizioni comuni, cumulo e rapporto di lavoro part-time
Il dipendente deve comunicare al direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi e, per quanto possibile, la relativa programmazione. Non è ammessa la fruizione mista nel mese di riferimento.
La circolare precisa inoltre che le nuove norme non impediscono:
- al medesimo dipendente di assistere più persone con disabilità grave, potendo cumulare i permessi se ricorrono tutte le condizioni di legge;
- al lavoratore in situazione di disabilità grave di assistere un altro soggetto che si trovi nella stessa condizione, potendo fruire dei permessi sia per sé sia per il familiare assistito.
Se il permesso è richiesto per assistere un familiare disabile lavoratore, quest’ultimo non deve svolgere attività lavorativa nella stessa giornata.
I permessi sono utili ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e compenso incentivante; se fruiti in modalità oraria e non coprono l’intera giornata, danno inoltre diritto al buono pasto.
Per il personale a tempo parziale:
- nel part-time orizzontale, i permessi orari spettano in misura corrispondente alla riduzione dell’orario di lavoro;
- nel part-time verticale, i permessi orari spettano per intero, per 18 ore mensili;
- per i permessi giornalieri, spettano per intero ai lavoratori con part-time orizzontale, mentre sono ridotti proporzionalmente per il part-time verticale.
Certificazione di disabilità grave
La condizione essenziale per accedere ai permessi è il possesso del verbale di accertamento della disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
L’istanza per il riconoscimento va presentata dal soggetto disabile all’INPS in via telematica, direttamente o tramite patronato, dopo il rilascio dell’attestazione di invio della certificazione da parte del medico di base o di altro medico certificatore.
Il verbale è rilasciato dalla commissione medica operante presso ogni azienda sanitaria locale, integrata ai sensi della normativa richiamata, e non può essere sostituito da certificati o verbali di invalidità, anche se attestano l’invalidità totale.
Se trascorrono 15 giorni per patologie oncologiche o 90 giorni per le altre patologie senza che il verbale sia stato ancora rilasciato, può essere presentata la domanda per i permessi con una certificazione provvisoria del medico specialista operante presso struttura pubblica o privata equiparata.
Se la commissione non riconosce la disabilità grave, le assenze già effettuate in via provvisoria come permessi ex legge 104/1992 vengono trasformate in assenze ad altro titolo.
Per i soggetti con sindrome di Down o per i grandi invalidi di guerra è prevista una procedura semplificata, con presentazione della documentazione indicata nella circolare INPS n. 128/2003.
Quando il verbale prevede una rivedibilità con data di scadenza, i benefici decadono alla scadenza; l’interessato deve quindi attivare tempestivamente la procedura di rinnovo. Se una nuova valutazione esclude la connotazione di gravità, il dipendente deve comunicarlo immediatamente alla segreteria della struttura di appartenenza.
Assenza di ricovero a tempo pieno
Un ulteriore requisito è l’assenza di ricovero a tempo pieno del disabile, cioè un ricovero per 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che garantiscono assistenza sanitaria continuativa.
In tale situazione i permessi non sono concessi per esigenze assistenziali non sanitarie, come aiuto nell’igiene, nell’alimentazione o nel supporto personale, che siano a carico dei familiari.
Sono però ammessi anche in presenza di ricovero nei seguenti casi:
- interruzione del ricovero per consentire visite o terapie fuori dalla struttura;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
- ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità grave, quando i sanitari della struttura documentino il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
La sussistenza di tali circostanze eccezionali deve risultare da idonea documentazione medica, che gli uffici devono valutare.
Modulistica, autodichiarazioni e banca dati
Per uniformare la gestione dei permessi, la circolare introduce modelli di domanda specifici e richiede che gli interessati rendano, sotto la propria responsabilità civile e penale, le dichiarazioni necessarie alla verifica dei presupposti di legge.
Le dichiarazioni contenute negli allegati n. 3, 4 e 5 vanno rese solo quando il soggetto assistito si trovi nelle particolari situazioni indicate nei relativi modelli.
Infine, viene confermata l’istituzione di una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, destinata al monitoraggio e al controllo della legittima fruizione dei permessi da parte dei dipendenti pubblici disabili o che assistono persone in situazione di disabilità grave. La circolare rinvia a successive indicazioni operative per l’invio dei dati richiesti.
Punti principali
Novità introdotte dalla legge n. 183/2010
La circolare richiama le principali modifiche normative: riduzione della platea dei soggetti aventi diritto, eliminazione dell’alternatività tra più beneficiari salvo l’eccezione per i genitori di figli con disabilità grave, abolizione dei requisiti di convivenza, continuità ed esclusività dell’assistenza, riconoscimento del diritto alla sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito, decadenza in caso di mancanza dei requisiti e istituzione di una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Soggetti aventi diritto e presentazione della domanda
Possono fruire dei permessi il lavoratore disabile grave, i genitori di figli con disabilità grave di età inferiore ai tre anni e il dipendente che assiste un familiare in situazione di disabilità grave, compresi coniuge, parenti e affini entro il secondo grado; in casi specifici l’estensione arriva al terzo grado. La domanda va presentata al presidio o team risorse umane competente, mentre i dipendenti della Direzione Generale devono inoltrarla tramite la segreteria alla Direzione centrale Risorse Umane. Sono previsti modelli dedicati da compilare integralmente.
Parenti e affini di terzo grado: condizioni eccezionali
L’accesso al beneficio da parte di parenti e affini di terzo grado è ammesso solo se il coniuge e/o i genitori della persona disabile hanno compiuto 65 anni, sono affetti da patologie invalidanti oppure sono deceduti o mancanti. La circolare precisa cosa si intende per "mancanti" e rinvia alle patologie invalidanti di cui al D.I. n. 278/2000. Per tali casi è richiesta documentazione medica in busta chiusa e la verifica delle domande già presentate.
Riesame delle domande e revoca
Gli uffici devono riesaminare le domande presentate dai parenti e affini di terzo grado e quelle relative a più familiari beneficiari per lo stesso assistito. Se mancano i requisiti, gli interessati devono rinnovare la domanda con le dichiarazioni del soggetto disabile. Se la documentazione non viene prodotta entro il 31 marzo 2011, l’autorizzazione alla fruizione dei permessi è revocata con effetto da tale data.
Modalità di fruizione dei permessi
Il lavoratore disabile grave può scegliere tra 2 ore giornaliere, 3 giorni mensili oppure 18 ore mensili. Chi assiste un familiare disabile può scegliere tra 3 giorni mensili o 18 ore mensili. Per i genitori di figli sotto i tre anni sono previsti, in alternativa e non cumulativamente, il prolungamento del congedo parentale fino al terzo anno di vita, due ore di permesso giornaliero o tre giorni mensili. La circolare ribadisce che la fruizione deve essere alternativa e non cumulativa nel mese.
Disposizioni comuni, cumulo e part-time
Il dipendente deve comunicare all’inizio di ogni mese la modalità di fruizione e, per quanto possibile, la programmazione. È possibile assistere più persone con disabilità grave e cumulare i permessi, se sussistono tutte le condizioni di legge; è anche possibile che un disabile assista un altro disabile. Se l’assistito è un familiare disabile lavoratore, non deve svolgere attività lavorativa nella stessa giornata. I permessi sono utili per ferie, tredicesima e compenso incentivante; in modalità oraria danno diritto al buono pasto se non coprono l’intera giornata. Sono inoltre disciplinate le modalità di computo per i rapporti di lavoro part-time orizzontale e verticale.
Certificazione di disabilità grave e procedure provvisorie
Il requisito essenziale è il verbale di accertamento della disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992. La domanda di riconoscimento va presentata telematicamente all’INPS dal soggetto disabile, direttamente o tramite patronato. Se dopo 15 giorni per patologie oncologiche o 90 giorni per le altre patologie il verbale non è ancora disponibile, può essere presentata domanda per i permessi con certificazione provvisoria di un medico specialista. Se la commissione non riconosce la gravità, le assenze fruite provvisoriamente sono trasformate in assenze di altro titolo.
Casi particolari: sindrome di Down, grandi invalidi di guerra e revisione
Per i soggetti con sindrome di Down o grandi invalidi di guerra è prevista una procedura semplificata, con presentazione della documentazione indicata nella circolare INPS n. 128/2003. Se il verbale prevede una rivedibilità con data di scadenza, alla scadenza decadono i benefici. Il dipendente deve attivare tempestivamente il rinnovo e comunicare subito l’eventuale venir meno della connotazione di gravità.
Assenza di ricovero a tempo pieno e deroghe
La fruizione dei permessi è subordinata all’assenza di ricovero a tempo pieno del disabile, inteso come ricovero per 24 ore in strutture ospedaliere o simili che garantiscono assistenza continuativa. I permessi non spettano per esigenze assistenziali non sanitarie durante il ricovero. Sono però ammessi in tre casi: interruzione del ricovero per visite o terapie, ricovero in coma vigile o fase terminale, e ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità grave quando i sanitari attestino il bisogno di assistenza da parte di un genitore o familiare.
Modelli, autodichiarazioni e banca dati
La circolare introduce modelli di domanda uniformi e prevede che gli interessati rendano dichiarazioni sostitutive su una serie di condizioni personali e familiari, con specifiche ulteriori dichiarazioni solo nei casi particolari previsti dagli allegati 3, 4 e 5. È inoltre richiamata l’istituzione di una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per il monitoraggio e il controllo della legittima fruizione dei permessi, con rinvio a successive istruzioni operative.
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