Deliberazione n. 262 del 29/04/2025
Provvedimento del 29 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso. Le misure urgenti hanno imposto l’adozione immediata di interventi per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e la conservazione, per dodici mesi, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro a soli fini probatori. Il provvedimento si limita alla ratifica dell’operato d’urgenza e non contiene una sanzione pecuniaria.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati il 22 aprile 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Quadro normativo e avvio del procedimento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare misure urgenti per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Contenuto della segnalazione
La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e valutata come compatibile con il perimetro normativo richiamato.
Misure urgenti disposte dal dirigente competente
Con le determinazioni nn. 120 e 121 del 22 aprile 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha:
- ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto alle medesime società la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
- richiesto che la conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Preso atto delle osservazioni presentate e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati in via d’urgenza dal dirigente competente. La decisione conferma le misure di contenimento della diffusione del materiale, ma non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né ulteriori prescrizioni di merito.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito dell'intervento
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Il procedimento è stato attivato in relazione al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Provvedimenti urgenti adottati il 22 aprile 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 120 e 121 del 22 aprile 2025. Con tali atti è stato ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Alle medesime società è stato prescritto di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 120/2025 e 121/2025 adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il provvedimento conferma quindi le misure urgenti già disposte, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie.
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