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Sentenza

Sentenza n. 2600/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di ricalcolo dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri dal 28 maggio 1981 al 30 novembre 2016 e collocato in quiescenza con oltre 35 anni di servizio utile e più di 55 anni di età, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. L’INPS aveva liquidato la pensione di inabilità ordinaria e il TFS, quest’ultimo con unico mandato dell’8 giugno 2017, accreditato il 15 giugno 2017, senza computare i sei scatti. Dopo un riscontro INPS del 14 maggio 2023, secondo cui occorreva ricevere la documentazione utile dal corpo di appartenenza, il ricorrente reiterava l’istanza il 4 ottobre 2023 e il 19 marzo 2025. Con un unico motivo deduceva violazione e falsa applicazione delle disposizioni sui sei scatti e richiamava l’orientamento che ne riconosce l’applicabilità al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato a domanda in possesso dei requisiti richiesti. L’INPS eccepiva la prescrizione quinquennale, sostenendo che il primo atto interruttivo, la PEC del 9 maggio 2023, era successivo di oltre cinque anni sia dalla cessazione dal servizio sia dalla liquidazione del TFS.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di prescrizione dell’INPS e, per tale ragione assorbente, ha respinto il ricorso senza esaminare nel merito il diritto ai sei scatti. Il diritto alla buonuscita è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948, n. 5, c.c. e dell’art. 20 del d.P.R. n. 1032/1973. Nel caso di erogazione in unica soluzione, il termine decorre dal momento in cui il diritto può concretamente essere fatto valere, coincidente con l’unico ordinativo di pagamento: l’8 giugno 2017, o al più tardi con l’accredito del 15 giugno 2017. La prescrizione è quindi maturata, rispettivamente, l’8 o il 15 giugno 2022; la prima richiesta interruttiva, del 9 maggio 2023, è intervenuta dopo la scadenza, così come le successive PEC e il ricorso notificato/proposto il 16 giugno 2025. A fronte dell’eccezione, spettava al ricorrente allegare e provare eventuali atti interruttivi anteriori o una diversa decorrenza, ma non è stato indicato né provato alcun fatto idoneo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 1.000,00, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 5, c.c.

    Applicando il termine quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 5, c.c. e dall’art. 20 del D.P.R. n. 1032/1973, la prescrizione è maturata in data 8 giugno 2022 (o, al più tardi, 15 giugno 2022).

    Il diritto alla buonuscita è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, che nel caso di pagamento in unica soluzione decorre dall’ordinativo di pagamento o, al più tardi, dall’accredito.

  • art. 20 d.P.R. n. 1032/1973

    Applicando il termine quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 5, c.c. e dall’art. 20 del D.P.R. n. 1032/1973, la prescrizione è maturata in data 8 giugno 2022 (o, al più tardi, 15 giugno 2022).

    La disposizione concorre a stabilire la prescrizione quinquennale del diritto alla buonuscita; per la liquidazione in unica soluzione, il termine decorre dalla data dell’ordinativo di pagamento o, al più tardi, dell’accredito.

  • art. 2697 c.c.

    A fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dal debitore (l’INPS), grava sul creditore (il ricorrente) l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’eccezione stessa, quale, ad esempio, un fatto interruttivo o una diversa e successiva decorrenza del termine.

    Chi fa valere il diritto deve allegare e provare i fatti idonei a superare l’eccezione di prescrizione, compresi gli atti interruttivi o una diversa decorrenza del termine.

  • artt. 63 e 64 c.p.a.

    Il mancato assolvimento di tale onere probatorio non può essere colmato dai poteri istruttori d’ufficio del giudice, stante il principio di parità delle parti processuali.

    I poteri istruttori officiosi del giudice non suppliscono alla mancata allegazione e prova, da parte del creditore, dei fatti necessari a contrastare l’eccezione di prescrizione.

Massime di principio

  • Il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio è soggetto alla prescrizione quinquennale; quando il trattamento è pagato in un’unica soluzione, il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere concretamente fatto valere, individuato nell’ordinativo di pagamento, o al più tardi nell’effettivo accredito.
  • Quando il debitore eccepisce la prescrizione, spetta al creditore allegare e provare i fatti interruttivi o gli elementi che comportino una decorrenza successiva del termine; l’assenza di tale prova non può essere colmata mediante i poteri istruttori d’ufficio del giudice.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

Testo integrale

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