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Legge

L.R. Calabria 22/2018

Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Normativa regionaleL.R. Calabria 22/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Calabria 26 giugno 2018, n. 22 disciplina in modo organico attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di cremazione, fissando competenze di Regione, Comuni e ASP, requisiti per imprese e personale, regole su trasporti, feretri, case funerarie, cimiteri e dispersione ceneri. È stata tuttavia abrogata dalla l.r. 30 aprile 2019, n. 7, quindi non è più applicabile.

Disposizioni regionali su servizi funebri, cimiteriali, cremazione e polizia mortuaria

Disposizioni regionali in materia funeraria e di polizia mortuaria

La legge della Regione Calabria detta una disciplina organica dei servizi funebri, cimiteriali, necroscopici e della cremazione nel territorio regionale. Il provvedimento è oggi privo di attualità applicativa perché è stato abrogato dalla l.r. 30 aprile 2019, n. 7.

Finalità, principi e ambito di applicazione

La legge tutela la dignità delle scelte personali sulla disposizione del corpo dopo il decesso, nel rispetto delle convinzioni e dei sistemi valoriali dei cittadini. L’obiettivo è uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia, tenendo conto della tutela della salute pubblica, dell’igiene e della sicurezza. La disciplina riguarda l’intero complesso dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria in Calabria.

La normativa qualifica la costruzione e la gestione dei cimiteri come attività di rilevanza pubblica, sottoposta al regime demaniale. I servizi cimiteriali comprendono custodia, mantenimento e ampliamento del demanio cimiteriale, accettazione dei defunti e inumazione; tra le operazioni a domanda individuale rientrano tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione, dispersione delle ceneri e concessione di spazi per sepolture.

Definizioni rilevanti

La legge definisce in modo puntuale le principali nozioni tecniche e operative:

  • salma: corpo umano privo delle funzioni vitali fino a 24 ore dalla constatazione del decesso o prima dell’accertamento della morte;
  • cadavere: salma trascorse 24 ore dalla constatazione del decesso o dall’accertamento della morte;
  • resto mortale: cadavere, in qualsiasi stato di trasformazione, dopo almeno 10 anni di inumazione o tumulazione aerata, ovvero 20 anni di tumulazione stagna, con riduzione proporzionale se il periodo ordinario di inumazione è inferiore;
  • attività di polizia mortuaria: attività autorizzatorie, di vigilanza e controllo;
  • servizi funebri: attività imprenditoriali svolte congiuntamente, comprendenti pratiche amministrative, fornitura di casse e articoli funebri, trasporto, ricomposizione del defunto, eventuale gestione di case funerarie;
  • attività necroscopiche: deposito di osservazione, obitorio, servizio mortuario e medicina necroscopica, con interventi del Comune o del SSR a seconda dei casi;
  • casa funeraria e sala del commiato: strutture private o interne a casa funeraria/crematorio destinate alla custodia, esposizione e commiato del defunto;
  • trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere con mezzi e personale idonei;
  • tanatoprassi e tanatocosmesi: rispettivamente trattamento conservativo temporaneo del cadavere e preparazione estetica del corpo.

Competenze di Regione, Comuni e ASP

La Regione svolge funzioni di riordino, indirizzo, coordinamento e controllo, con finalità di semplificazione amministrativa. Alla Giunta regionale spettano, tra l’altro, la definizione dei requisiti di cimiteri, crematori, strutture obitoriali, mezzi di trasporto funebre, autorimesse, attività funebre e certificazione regionale, oltre ai criteri di pianificazione comunale, trasparenza dei servizi, formazione professionale ed elenco telematico delle imprese autorizzate. È inoltre previsto un adeguamento dei Comuni e delle attività funebri esistenti entro tre mesi dall’entrata in vigore.

I Comuni assicurano la sepoltura o la cremazione dei residenti e dei deceduti nel proprio territorio, anche mediante cimiteri e crematori in forma associata. Rilasciano le autorizzazioni, adottano il regolamento di polizia mortuaria, garantiscono spazi per i riti funebri, assicurano i servizi gratuiti in caso di indigenza o disinteresse e svolgono poteri di rilevamento, vigilanza e controllo. Le ASP intervengono per la medicina necroscopica, le prescrizioni igienico-sanitarie, la vigilanza sanitaria e il rilascio di pareri, certificazioni e nulla osta.

Disciplina dell’attività funebre

L’attività funebre è qualificata come attività imprenditoriale e comprende in forma congiunta disbrigo pratiche, vendita di articoli funebri, preparazione del defunto, vestizione e confezionamento del feretro, trasferimenti durante il periodo di osservazione e il trasporto funebre, tanatocosmesi, tanatoprassi, recupero di cadaveri su disposizione dell’autorità giudiziaria e gestione di case funerarie.

Per esercitarla è necessaria la SCIA presso il Comune in cui ha sede l’impresa, con efficacia immediata, corredata da dichiarazioni sostitutive sui requisiti richiesti. Sono vietati procacciamento d’affari e intermediazione dell’attività funebre; il conferimento dell’incarico può avvenire solo presso la sede autorizzata dell’impresa o, eccezionalmente, presso l’abitazione del defunto o dell’avente titolo, mai in strutture sanitarie, obitoriali o cimiteriali. L’attività funebre è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali, obitoriali e delle camere mortuarie di strutture sanitarie o socio-assistenziali.

Requisiti dell’impresa funebre e del personale

L’impresa funebre deve disporre di sede idonea e separata da altre attività commerciali, con ufficio e sala esposizione, di responsabile abilitato, di operatore funebre assunto regolarmente, di personale addetto alla movimentazione dei feretri con adeguate dotazioni di sicurezza e di almeno un’autofunebre. È possibile costituire consorzi per il trasporto funebre e reti/consorzi d’impresa, con obblighi informativi verso utenti e pubbliche amministrazioni.

Il personale addetto deve possedere i requisiti previsti dalla legge. La formazione obbligatoria è erogata da soggetti accreditati dalla Regione; i corsi già svolti restano validi come bagaglio professionale. L’attività è preclusa, tra gli altri, a falliti non riabilitati e a soggetti condannati per specifici reati, sottoposti a misure antimafia o destinatari di gravi violazioni in materia di consumo, lavoro, previdenza e sicurezza. Tali cause ostative si applicano anche a titolare, legale rappresentante, prestatori d’opera e personale.

Accertamento dei requisiti e certificazione annuale

L’accertamento dei requisiti è svolto da Comuni e ASP. Le imprese devono ottenere una certificazione annuale del possesso dei requisiti, rilasciata dai Comuni previa verifica. La certificazione ha validità annuale e la sua mancata acquisizione o presentazione equivale a mancanza dei requisiti, con cessazione immediata dell’attività.

Mandato, libertà di scelta e divieti di condizionamento

Il Comune vigila sullo svolgimento delle attività funebri per garantire la libera scelta dell’impresa da parte degli utenti, senza intervenire su domanda, offerta e tariffe, salvo i servizi obbligatori nei casi di indigenza, disinteresse o raccolta di deceduti in luogo pubblico o su richiesta dell’autorità giudiziaria.

Il mandato deve essere scritto e conferito a un’impresa autorizzata, presso la sede o, su richiesta, presso l’abitazione del defunto o dell’avente titolo. È vietato far conoscere il decesso alle imprese funebri da parte di chiunque e indirizzare i dolenti tramite personale di enti pubblici, strutture sanitarie o servizi di ambulanza. Sono altresì vietate provvigioni, offerte o regalie finalizzate all’acquisizione di mandati.

Trasporti funebri

La legge distingue il trasporto di salma, dal luogo del decesso ai locali di osservazione o ad altre destinazioni autorizzate, e il trasporto di cadavere, dal luogo di sigillatura al luogo di destinazione finale. I trasporti devono essere eseguiti da soggetti abilitati con autofunebre e personale idoneo. L’addetto verifica identità, confezionamento del feretro e dati del personale e del mezzo, redigendo verbale e apponendo i sigilli nei trasporti fuori Comune.

Il trasporto fuori Comune e quello all’estero richiedono specifiche autorizzazioni; per il trasferimento all’estero valgono i trattati internazionali. In struttura sanitaria il trasferimento interno è affidato a personale della direzione sanitaria non riconducibile ad attività funebre. Il medico che constata il decesso può autorizzare il trasferimento della salma, entro il periodo di osservazione e in assenza di rischio sanitario o sospetto di reato/malattia infettiva, verso obitorio o casa funeraria. I trasporti di ceneri e ossa sono liberamente eseguibili previa autorizzazione del Comune; quelli di resti mortali sono subordinati a richiesta dei familiari e autorizzazione del Comune di sepoltura.

Il trasporto funebre è a pagamento e i costi sono a carico di chi lo richiede, salvo i casi di indigenza o disinteresse, in cui grava sul Comune. Non possono essere imposti diritti fissi sanitari o comunali.

Feri, confezionamento e requisiti tecnici

La normativa detta regole dettagliate sui cofani funebri in relazione a inumazione, tumulazione e cremazione. I cofani devono essere di legno massiccio; per la tumulazione in loculo stagno è richiesta la controcassa in zinco, mentre per inumazione, cremazione e loculo areato non è necessaria. Sono previsti obblighi di marchiatura del fabbricante, targhetta identificativa, tracciabilità dei materiali interni e certificato di conformità rilasciato dall’impresa autorizzata che confeziona il feretro. Sono vietati materiali e prodotti non certificati; il controllo è affidato ad ASP e organi di polizia o soggetti individuati dal Ministero della salute.

Case funerarie e servizi mortuari

La casa funeraria può essere realizzata e gestita da soggetti esercenti attività funebre previa autorizzazione comunale. È destinata a custodia, esposizione, preparazione e commiato dei defunti, su richiesta dei familiari o di altro avente titolo. Deve rispettare requisiti igienico-sanitari analoghi a quelli dei servizi mortuari delle strutture sanitarie e disporre almeno di locale di osservazione, camera ardente o sala espositiva, locale di preparazione, servizi igienici, sala per onoranze, cella frigorifera e deposito materiali.

Le case funerarie non possono trovarsi in strutture sanitarie, socio-sanitarie, di ricovero o nei cimiteri, né convenzionarsi con strutture sanitarie per servizi mortuari. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche restano servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo direttamente o tramite gara pubblica, da soggetti non collegati ad attività funebri.

Tanatoprassi, attività collaterali e incompatibilità

I trattamenti di tanatoprassi sono consentiti solo dopo l’accertamento di morte. Le imprese funebri che svolgono attività ulteriori devono possedere i requisiti specifici previsti per quelle prestazioni. È inoltre stabilito che la gestione dei servizi cimiteriali, dei servizi obitoriali e delle camere mortuarie è incompatibile con l’esercizio dell’attività funebre.

Vigilanza, controlli e sanzioni nel settore funebre

Comuni e ASP vigilano sull’osservanza delle norme. Le violazioni generali sono sanzionate con importi da 500 a 3.000 euro; le violazioni delle norme su attività funebre e trasporti funebri sono punite con sanzioni da 5.000 a 30.000 euro. La violazione delle regole sul mandato e sui divieti di segnalazione o indirizzamento comporta raddoppio della sanzione e, nei casi più gravi, anche reclusione da 12 mesi a 5 anni per chi effettua o riceve la segnalazione. In caso di recidiva sono previste sospensione dell’attività e, per violazioni particolarmente gravi, revoca dell’autorizzazione.

Pianificazione cimiteriale e crematoria

La Regione predispone e approva il Piano generale dei cimiteri e dei crematori, con individuazione dei cimiteri e crematori pubblici esistenti e da realizzare e con definizione dei criteri gestionali. I Comuni, sulla base del Piano generale e sentite ASP e ARPACAL, approvano i piani regolatori cimiteriali. La Regione definisce anche i percorsi formativi per gli operatori cimiteriali.

I Comuni gestiscono i cimiteri e i crematori pubblici e approvano le tariffe delle operazioni cimiteriali, dell’illuminazione votiva e delle concessioni, senza discriminare tra forme di sepoltura e senza imporre diritti fissi. Gli oneri dei servizi gratuiti gravano sul Comune di residenza del defunto; gli oneri per operazioni richieste dagli aventi titolo sono a loro carico. In caso di disinteresse dei familiari alla scadenza della concessione, le spese sono poste a carico del Comune, salvo successivo intervento degli aventi titolo entro sei mesi.

Piano regolatore cimiteriale e standard minimi

I Comuni devono approvare il Piano regolatore cimiteriale entro due anni dall’entrata in vigore della legge, con validità almeno ventennale e revisione ordinaria decennale. Il piano deve considerare andamento della mortalità, capacità delle strutture, domanda futura, necessità di recupero di spazi, tutela paesaggistica e monumentale, abbattimento delle barriere architettoniche, accessibilità ai mezzi meccanici e adeguate dotazioni idriche e igieniche.

Per l’ampliamento o la costruzione di cimiteri e crematori è necessaria la conformità al PRC e alla normativa tecnico-sanitaria. Devono essere garantite tutte le forme di sepoltura. Il piano deve prevedere un’area per inumazione di superficie adeguata al numero di sepolture degli ultimi dieci anni, incrementato del 50%; le sepolture di persone per le quali non è prevista esumazione ordinaria non si conteggiano. Se esistono più cimiteri, l’area può essere concentrata in uno solo.

Sepolture fuori cimitero

La Regione, sentiti Comune e ASP competenti e previa autorizzazione ministeriale, può autorizzare eccezionalmente la sepoltura di cadaveri, ceneri o ossa in località diverse dal cimitero, per garantire speciali onoranze e nel rispetto della legge. La violazione è sanzionata amministrativamente, salvo reato, con multa da 3.000 a 9.000 euro, oltre al costo di disseppellimento, trasporto e nuova sepoltura.

Tumulazione aerata e operazioni cimiteriali

La legge favorisce la diffusione della tumulazione aerata, autorizzando nuovi loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati. In caso di tumulazione aerata, l’estumulazione ordinaria avviene dopo 10 anni; in caso di tumulazione stagna, dopo 20 anni. Sono vietati feretri con cassa metallica o altri materiali impermeabili stagni che impediscano l’aerazione. Nei loculi aerati devono essere predisposte soluzioni tecniche per la gestione di liquidi e gas putrefattivi.

Le esumazioni ed estumulazioni sono a carico di chi le richiede, salvo che l’atto di concessione preveda diversamente.

Affidamento della gestione dei cimiteri e dei crematori

La gestione dei cimiteri, crematori e servizi cimiteriali spetta ai Comuni, che possono provvedervi direttamente, in forma associata o mediante concessione tramite procedure ad evidenza pubblica. I soggetti affidatari devono garantire solidità economico-finanziaria e prestare garanzie fideiussorie a favore del Comune. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l’attività funebre e con le attività marmoreo-lapidee, salvo il caso in cui il Comune non gestisca direttamente i servizi di tumulazione ed estumulazione, che possono allora essere svolti anche da imprese funebri su richiesta degli aventi titolo.

I gestori sottoscrivono una carta dei servizi con livelli qualitativi minimi. Le gestioni già esistenti alla data di entrata in vigore possono proseguire fino alla scadenza. In caso di liquidazione o fallimento dell’affidatario, il Comune subentra utilizzando le garanzie finanziarie. Le procedure per il nuovo affidamento devono iniziare almeno un anno prima della scadenza.

Oneri di gestione e agevolazioni fiscali

Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali gravano sul Comune o sul gestore secondo il contratto. Gli oneri manutentivi dei sepolcri privati sono a carico dei concessionari; quelli delle inumazioni in campo comune, dei familiari aventi titolo. I fondi accantonati per spese future e manutenzioni non sono imponibili IRPEF e IRAP se derivano da incassi in unica soluzione di tariffe o canoni. Per la costruzione di crematori e cimiteri è possibile utilizzare il contratto di disponibilità o la finanza di progetto. Le concessioni d’uso di aree e manufatti sepolcrali non sono soggette alla tassa rifiuti.

Disciplina della cremazione

La cremazione è ricondotta ai livelli essenziali delle prestazioni e la Regione disciplina le modalità di cremazione e trattamento delle ceneri nel rispetto dei principi costituzionali. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile e richiede certificato del medico necroscopo o nulla osta dell’autorità giudiziaria nei casi di morte sospetta.

La volontà del defunto può risultare da testamento, iscrizione ad associazioni riconosciute che perseguano la cremazione, oppure dalla dichiarazione del coniuge, convivente, parente più prossimo o maggioranza dei parenti dello stesso grado; per minori e interdetti decide il rappresentante legale. La dispersione delle ceneri può essere eseguita dal coniuge, convivente, familiari, esecutore testamentario, soggetti autorizzati o personale incaricato, con obbligo di verbale entro 30 giorni. Dispersione e affidamento sono autorizzati dal Comune competente; in caso di trasferimento dell’urna in altro Comune, va data comunicazione a entrambi i Comuni.

Affidamento e dispersione delle ceneri

Il gestore del forno crematorio consegna l’urna ai soggetti aventi diritto o all’impresa funebre incaricata. L’urna può essere tumulata, affidata personalmente a familiare o convivente, o custodita presso edifici destinati alla custodia delle urne. L’affidatario deve prestare consenso scritto e il Comune annota i dati nel registro. In caso di rinuncia all’affidamento, l’urna deve essere conferita a un cimitero o a edificio autorizzato, a spese dell’affidatario.

La dispersione è consentita solo in aree cimiteriali apposite, in aree private o in natura, nel rispetto di distanze minime: oltre 200 metri dai centri abitati in montagna o in natura, oltre mezzo miglio dalla costa in mare, oltre 100 metri dalla riva nei laghi, nei tratti liberi da manufatti e natanti per fiumi e corsi d’acqua. È vietata nei centri abitati. Il trasporto delle urne è libero, con semplice dichiarazione di partenza e destinazione; per l’estero serve autorizzazione comunale.

Garanzie tecniche per la cremazione

La cremazione deve avvenire un feretro alla volta. L’urna deve essere infrangibile e capiente per contenere tutte le ceneri. Non possono essere cremati cadaveri con radioattività oltre le soglie di pericolosità. Prima della cremazione devono essere rimosse le protesi alimentate con batterie a nuclidi radioattivi da personale sanitario o funebre adeguatamente formato.

Cimiteri per animali d’affezione

La legge disciplina anche i cimiteri per animali d’affezione, che possono essere realizzati da soggetti pubblici o privati e non hanno carattere demaniale. La localizzazione è subordinata alla valutazione di idoneità del Comune e al parere dell’ASP per igiene e sanità pubblica; se il parere non arriva entro due mesi, si intende favorevole. Il trasporto delle spoglie è effettuato dai proprietari con autorizzazione veterinaria che escluda rischi per la salute pubblica. In quanto applicabile, si rinvia alla disciplina cimiteriale statale e al regolamento regionale.

Disposizioni finali, adeguamento e invarianza finanziaria

La Regione e i Comuni devono adeguare le norme legislative e regolamentari incompatibili entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge. Un regolamento regionale disciplina ulteriori aspetti attuativi e modulistica uniforme, tra cui denuncia e accertamento della morte, obitori, trasporti internazionali, autopsie, norme generali sui cimiteri, casa funeraria, crematorio, cinerario comune, dispersione delle ceneri e gestione di situazioni di calamità.

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico regionale.

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