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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07462/2026 del 28/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una creditrice, munita di sentenza di condanna, notificava alla debitrice un primo atto di precetto e, nelle more, promuoveva anche un pignoramento presso terzi; la debitrice proponeva opposizione agli atti esecutivi deducendo l’irregolarità formale della notificazione del titolo esecutivo, in quanto l’attestazione di conformità della copia all’originale sarebbe stata apposta da un soggetto privo di poteri, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa. Successivamente la creditrice notificava un secondo precetto e intraprendeva un nuovo pignoramento presso terzi, anch’esso opposto dalla debitrice. Il Tribunale accoglieva le opposizioni e dichiarava la nullità del precetto e del pignoramento; la creditrice ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 476, 617 e 618 c.p.c., sostenendo che l’attestazione di conformità fosse stata in realtà resa da un pubblico ufficiale dell’U.N.E.P., che non vi era stata una concreta allegazione di pregiudizio difensivo e che la sentenza di merito avesse confuso i due diversi precetti, oltre a motivare erroneamente sull’interesse all’instaurazione del giudizio di merito dell’opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure sulla regolarità dell’attestazione di conformità o sulla motivazione del Tribunale, perché ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso. In materia di opposizioni esecutive, quando l’esecuzione è un pignoramento presso terzi, il ricorso per cassazione deve indicare con esattezza i litisconsorti necessari, ossia le generalità del terzo pignorato; nel caso concreto il ricorso non indicava l’identità del terzo pignorato, che peraltro non risultava aver partecipato al giudizio di merito. La Corte ha quindi dato continuità al principio già affermato in precedenza e ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 476 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla notificazione del titolo esecutivo e alla regolarità dell’attestazione di conformità della copia all’originale.

  • art. 617 c.p.c.

    La controversia è qualificata come opposizione agli atti esecutivi, poiché investe il quomodo dell’esecuzione e la regolarità formale degli atti esecutivi.

  • art. 618 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla fase di merito dell’opposizione e all’interesse a introdurla; la Corte non affronta il merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non consente di identificare il litisconsorte necessario; l’indicazione del terzo pignorato deve emergere dal ricorso stesso e non può essere ricavata aliunde.

  • art. 102 c.p.c.

    Viene evocato nel precedente richiamato dalla Corte, ma l’omessa identificazione dei litisconsorti necessari impedisce di rimettere la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Richiamato solo per descrivere il reclamo proposto avverso l’ordinanza di sospensione nel procedimento esecutivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente all’inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenze rese in opposizioni esecutive aventi ad oggetto un pignoramento presso terzi, il ricorso deve indicare in modo preciso il terzo pignorato, poiché questi è litisconsorte necessario.
  • L’omessa indicazione del litisconsorte necessario nel ricorso per cassazione costituisce vizio del contenuto-forma che determina inammissibilità e non può essere sanato mediante rinvio al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di indicazione dei litisconsorti necessari, la Corte non esamina i motivi di merito relativi alla validità degli atti esecutivi impugnati.
  • In materia di opposizione agli atti esecutivi, la corretta qualificazione della controversia dipende dal fatto che siano dedotti vizi del quomodo dell’esecuzione e non dell’an della pretesa esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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