Cassazione Civile, Ordinanza n. 22657/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva attribuito a un fabbricato, qualificato in precedenza come unità collabente, una diversa categoria catastale, classe e rendita. La contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma l'Ufficio aveva appellato e la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello. Successivamente l'erede della contribuente proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, articolando cinque motivi, ma nel corso del giudizio depositava memoria chiedendo la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere, producendo un successivo avviso di accertamento emesso in autotutela che aveva sostituito quello originariamente impugnato e aveva rideterminato il classamento del bene. L'Agenzia resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha rilevato che la modifica in autotutela dell'atto impugnato, con sostituzione dell'originario avviso di accertamento, ha eliminato la ragione sostanziale della lite. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese in considerazione della modifica unilaterale della pretesa da parte dell'amministrazione e della mancata costituzione della contribuente in appello. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1
consente il deposito di memoria nel procedimento camerale; nel caso è stata usata per chiedere la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte ne esclude l'applicabilità perché norma lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, quindi di stretta interpretazione, e comunque estranea alla fattispecie.
Massime di principio
- Quando l'atto impositivo impugnato viene sostituito in autotutela da un nuovo atto che ne prende il posto, venendo meno la pretesa originaria oggetto di lite, la controversia deve essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.
- La sostituzione dell'atto amministrativo impugnato elimina la ragione sostanziale del giudizio e rende superflua una pronuncia sul merito della pretesa originaria.
- In caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la Corte può cassare la sentenza impugnata senza rinvio.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla modifica unilaterale della pretesa da parte dell'amministrazione e dalle circostanze processuali del caso.
- Le disposizioni che prevedono un aggravio contributivo o una sanzione processuale, se eccezionali e lato sensu sanzionatorie, vanno interpretate restrittivamente e non si applicano oltre i casi espressamente contemplati.
Come è indicizzato
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