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Provvedimento

Deliberazione n. 603 del 26/09/2024

Provvedimento del 26 settembre 2024

Garante Privacy603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate il 25 settembre 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al possibile invio, cessione o diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mirava a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a prescriverne l’eventuale conservazione per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento finale del 26 settembre 2024 ha ratificato l’operato urgente del dirigente competente.

Ratifica di un intervento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per una segnalazione ex art. 144-bis Codice su presunto revenge porn.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza per segnalazione di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 26 settembre 2024, due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Quadro normativo richiamato

Nel provvedimento il Garante richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce all’Autorità la competenza sulle segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
  • gli artt. 143 e 144 del Codice, che disciplinano l’adozione della decisione dell’Autorità entro quarantotto ore dalla segnalazione;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica.

Contenuto della segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram, rappresentando la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 144-bis del Codice. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con la disciplina richiamata, legittimando un intervento immediato volto a prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Provvedimenti d’urgenza adottati il 25 settembre 2024

Con le determinazioni nn. 475 e 476 del 25 settembre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto che:

  • Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC adottassero immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • le stesse società conservassero l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Preso atto delle determinazioni assunte in via d’urgenza, delle note di trasmissione ai gestori delle piattaforme e delle osservazioni presentate, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene sanzioni pecuniarie, ma conferma le misure volte a evitare la diffusione del materiale segnalato e a garantirne l’eventuale conservazione probatoria nei limiti indicati.

Punti principali

Segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi di c.d. revenge porn e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il Garante richiama la propria competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 475 e 476 del 25 settembre 2024. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione sulla conservazione del materiale

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 26 settembre 2024 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente il 25 settembre 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

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