L.R. Sardegna 2/2001
Anticipazione delle risorse per l'attuazione degli interventi del POR Sardegna 2000-2006 a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Sardegna, contributi ai consorzi di garanzia collettiva fidi per incrementare fondi rischi e garanzie, e contributi in conto interessi alle PMI aderenti, inclusi specifici aiuti per investimenti e capitale circolante in ambito agroindustriale. Prevede domanda annuale entro il 30 giugno, limiti di intensità e cumulo, controlli e copertura con anticipazione di risorse per l’anno 2000, in attuazione del POR Sardegna 2000-2006.
Anticipazione di risorse e agevolazioni per i consorzi fidi e le PMI in Sardegna
Anticipazione di risorse e agevolazioni per consorzi fidi e PMI in Sardegna
La legge regionale della Sardegna del 10 gennaio 2001 disciplina un pacchetto di interventi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi e delle piccole e medie imprese ad essi aderenti. Il provvedimento anticipa risorse per l’avvio degli interventi previsti nel POR Sardegna 2000-2006 e definisce contributi, limiti di intensità, procedure, controlli e copertura finanziaria.
Finalità e ambito soggettivo
L’intervento regionale mira a sostenere lo sviluppo dei consorzi fidi e a rafforzarne la capacità di favorire l’accesso al credito delle PMI, comprese quelle cooperative. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Sardegna e si applica ai consorzi e alle imprese che possiedono i requisiti previsti dalla legge.
Contributi ai consorzi fidi per fondi rischi e garanzie
La Regione concede contributi destinati all’integrazione e/o all’incremento dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia dei consorzi fidi. Il contributo è finalizzato a rafforzare le garanzie prestate ai soci per l’accesso al sistema creditizio.
Possono accedervi i consorzi:
- con sede legale in Sardegna;
- costituiti fra PMI, incluse le cooperative, operanti nel territorio regionale;
- operanti per almeno il 75% nei settori dell’industria, costruzioni e servizi connessi, oppure del commercio, turismo e servizi connessi;
- oppure consorzi intersettoriali costituiti da imprese dei settori richiamati, comprese le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Per le cooperative, ai fini della dimensione aziendale, tra gli occupati si considerano anche i soci d’opera.
Requisiti dei consorzi beneficiari
I consorzi fidi devono:
- avere finalità mutualistiche e non lucrative;
- prestare garanzie collettive per favorire l’accesso al credito e servizi per migliorare capacità finanziaria e gestionale delle imprese;
- garantire una misura della garanzia non inferiore al 20%;
- prevedere nello statuto il divieto di distribuzione di utili, riserve o avanzi d’esercizio alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento, e il divieto di destinare i contributi regionali a spese di funzionamento;
- essere operativi nel territorio regionale;
- disporre, al 31 dicembre dell’anno precedente la domanda, di fondi di garanzia depositati presso banche o intermediari convenzionati per almeno 250.000 euro.
La vigilanza sui consorzi beneficiari è affidata al presidente dell’organo di controllo, designato dagli assessorati competenti per industria e per commercio, artigianato e turismo secondo la materia di competenza.
Misura del contributo sui fondi rischi
Il contributo regionale per i consorzi fidi è destinato esclusivamente ai fondi rischi e al patrimonio di garanzia. La misura è determinata in percentuale non inferiore all’8% dell’incremento dell’ammontare delle garanzie prestate e in essere al 31 dicembre dell’anno precedente la domanda, rispetto all’ammontare al 31 dicembre dell’anno anteriore.
Gli interessi attivi maturati sui fondi rischi costituiti con contributi regionali devono essere reintegrati nei medesimi fondi. Ai fini del calcolo non si considerano le garanzie concesse a imprese di settori eventualmente esclusi dalla Commissione europea in sede di approvazione del sistema. L’intervento non è cumulabile con altri interventi regionali aventi identica finalità.
Domande e disciplina attuativa
Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno all’assessorato competente per materia, con tutti gli elementi utili alla verifica dell’ammissibilità. Le modalità operative sono demandate a direttive dell’assessore competente, approvate dalla Giunta regionale.
Contributi in conto interessi per le PMI socie dei consorzi fidi
Le imprese aderenti ai consorzi fidi possono ottenere un contributo in conto interessi sui prestiti concessi da banche o intermediari, pari al 64% del tasso di riferimento applicabile ai settori industria, commercio, turismo, artigianato ed editoria. Il contributo riguarda:
- operazioni di investimento aziendale;
- affidamenti di breve, medio o lungo termine destinati al fabbisogno di capitale circolante.
Per gli investimenti vale il massimale di intensità previsto dalla legge.
Regole per il settore agroindustriale e per il capitale circolante agricolo
La legge estende specifici aiuti alle imprese agroindustriali, limitatamente ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, sempre in forma di contributo in conto interessi pari al 64% del tasso di riferimento.
Per gli affidamenti destinati al capitale circolante delle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il contributo è disciplinato in conformità alle comunicazioni comunitarie sui prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo. Sono previsti, in particolare, prestiti stagionali connessi a spese di conduzione e gestione aziendale:
- di durata massima di un anno;
- rinnovabili di anno in anno alle stesse condizioni;
- di importo non superiore al fabbisogno di liquidità dell’impresa, calcolato o determinato in forma forfettaria.
Riduzione progressiva dei contributi per il capitale circolante
Per gli affidamenti di cui sopra, il contributo parametrato al 64% del tasso di riferimento nel 2000 viene ridotto progressivamente negli anni successivi:
- 2001: 60%
- 2002: 56%
- 2003: 52%
- 2004: 48%
- 2005: 44%
- 2006: 40%
Intensità massima e cumulo degli aiuti
Per gli investimenti aziendali, il massimale di intensità è fissato al 35% netto, in coerenza con la carta degli aiuti di Stato regionali 2000-2006.
Lo stesso massimale vale anche come tetto di cumulo per la sommatoria degli aiuti in conto interessi e degli aiuti in garanzia, nonché per eventuali interventi concorrenti di diversi regimi a finalità regionale finanziati da risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.
Regime de minimis e adeguamento al diritto UE
Per le operazioni non espressamente richiamate e per i casi di imprese che fuoriescono dai parametri di PMI dopo la domanda, si applica, ove consentito, il regime derogatorio de minimis. La legge prevede inoltre un adeguamento automatico delle intensità massime, dei limiti di cumulo e dell’individuazione dei settori sensibili alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.
Gestione operativa degli interventi in conto interessi
Per la gestione degli interventi del titolo II è istituito un apposito fondo presso un istituto di credito o un intermediario finanziario da selezionare con procedura di evidenza pubblica. Il contributo è erogato all’impresa beneficiaria tramite la banca o l’intermediario che concede il finanziamento, previa delibera del consorzio fidi sul rilascio della garanzia e sulla base di regole di valutazione del merito creditizio.
L’interessato presenta domanda su schema predisposto, sottoscritta dal legale rappresentante, attestando requisiti e condizioni; la verifica è affidata all’istituto di credito convenzionato.
Direttive attuative e controlli
Le modalità operative degli interventi del titolo II sono definite con direttive degli assessori competenti, approvate dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale disciplina anche i controlli sui consorzi fidi beneficiari per verificare il rispetto dei vincoli della legge e della disciplina comunitaria. La violazione degli obblighi comporta:
- revoca dei contributi concessi e non utilizzati;
- esclusione fino a cinque anni dall’accesso ai contributi della legge;
- restituzione dei fondi versati e non utilizzati.
In caso di scioglimento o liquidazione del consorzio, il legale rappresentante deve comunicare all’assessore competente, entro cinque giorni dalla delibera, motivi e cause dello scioglimento e restituire eventuali somme regionali non utilizzate.
Copertura finanziaria e anticipazione per il 2000
Per dare immediata attuazione agli interventi previsti nel POR Sardegna 2000-2006, la Regione è autorizzata ad anticipare per l’anno 2000, con risorse proprie, i finanziamenti di provenienza comunitaria e statale.
Gli oneri sono quantificati in lire 70 miliardi per il 2000 e gravano su specifici capitoli di bilancio. La legge dispone inoltre variazioni compensative tra fondi speciali, interventi per turismo e industria, e prevede che le somme non impegnate al 31 dicembre 2000 siano conservate come residui per l’esercizio successivo.
Decorrenza e rilevanza temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Molte misure sono collegate all’attuazione del POR Sardegna 2000-2006 e alla programmazione degli anni 2000-2006, con effetti oggi sostanzialmente esauriti sul piano applicativo.
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