Cassazione Civile, Ordinanza n. 21393/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento notificato per infedele denuncia in materia di tassa sui rifiuti relativo all'anno d'imposta 2013. La società contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, nei gradi di merito, che l'accertamento fosse carente di motivazione, che non fosse chiaro come e perché fosse stata rilevata l'infedeltà, che l'onere di allegazione dell'ente fosse stato violato perché l'avviso richiamava atti non noti, che non spettassero sanzioni o che fosse errata la norma sanzionatoria indicata, che dovesse applicarsi il cumulo giuridico e che, quanto alla riduzione/esenzione tariffaria, i requisiti dovessero essere posseduti solo per il periodo di effettiva utilizzabilità dell'arenile e delle aree scoperte. In cassazione ha dedotto un unico motivo di nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando l'omessa motivazione della decisione d'appello, ritenuta apodittica e non comprensibile nelle ragioni del rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che la motivazione della sentenza di appello, pur sintetica, superava il minimo costituzionale perché, letta insieme alla sentenza di primo grado, consentiva di comprendere le ragioni del rigetto sulle questioni relative alla debenza del tributo, alla mancanza di esenzioni o riduzioni, alla legittimità degli interessi e alla irrilevanza della doglianza sul cumulo giuridico, quest'ultima comunque esclusa perché riferita a una sola annualità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, a ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato come base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione/struttura della decisione
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la Corte ha escluso la sua violazione, ritenendo la motivazione della sentenza di merito sufficiente a superare il minimo costituzionale
il giudizio è stato definito con il procedimento accelerato previsto per i ricorsi manifestamente infondati
la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in ragione della soccombenza nel procedimento accelerato
la Corte ha disposto il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 15
richiamato nei passaggi di merito in relazione ai requisiti dell'atto di accertamento e alla loro rispondenza documentale
art. 16 del D.lgs. n. 472/1997
invocato dalla contribuente per contestare l'indicazione della norma sanzionatoria ritenuta errata
art. 12 del D.lgs. n. 472/1997
invocato dalla contribuente per sostenere l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di appello può essere legittimamente sintetica e anche resa per relationem, purché consenta un controllo effettivo della decisione e renda comprensibili le ragioni del rigetto delle censure.
- Non sussiste nullità della sentenza per difetto di motivazione quando il contenuto decisorio, letto in coordinamento con la decisione di primo grado, permette di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- In materia tributaria, chi invoca riduzioni, esenzioni o agevolazioni deve allegarne e provarne in modo specifico i presupposti di fatto e di diritto.
- La mera deduzione di un errore formale nel richiamo della norma non è sufficiente se non si chiarisce in concreto in che modo l'errore abbia inciso sulla legittimità dell'atto o sul calcolo degli accessori.
- Il cumulo giuridico delle sanzioni non è applicabile quando la pretesa riguarda una sola annualità o comunque non ricorrono più violazioni autonomamente rilevanti nei termini dedotti dalla parte.
Come è indicizzato
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