DECRETO 17 maggio 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze
Modalità attuative dell'articolo 23, comma 12, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina la verifica annuale dei requisiti per operare in regime di deposito fiscale e la procedura di sospensione dell’autorizzazione quando tali requisiti vengono meno. Consente, su istanza e previa garanzia pari al 100% dell’accisa dovuta, di proseguire l’attività per dodici mesi, regolando adeguamento della garanzia, revoca e disposizioni transitorie per sospensioni o procedimenti già in corso. È efficace dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Procedura di sospensione e prosecuzione transitoria dell’attività dei depositi fiscali di prodotti energetici
Prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale
Il decreto attua l’art. 23, comma 12, del Testo unico delle accise, disciplinando la verifica dei requisiti richiesti per i depositi fiscali di prodotti energetici, la sospensione dell’autorizzazione e la possibilità di continuare temporaneamente l’attività mediante prestazione di una garanzia.
Verifica dei requisiti e avvio del procedimento
L’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica annualmente, sulla base delle contabilità presentate dall’esercente, la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 23, comma 4, lettere a) e b), del Testo unico. Se accerta che una o più condizioni non sussistono, comunica l’avvio del procedimento di sospensione, indicando gli elementi che hanno determinato l’accertamento e l’importo della garanzia richiesta per l’eventuale prosecuzione transitoria.
Entro venti giorni dalla notifica della comunicazione, l’esercente può:
- presentare memorie, documenti o altri elementi idonei a dimostrare il ripristino o la sussistenza dei requisiti; l’ufficio deve valutarli se pertinenti;
- chiedere la prosecuzione dell’attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi, decorrenti dalla notifica della comunicazione, prestando la garanzia prevista dal decreto.
Se gli elementi presentati comprovano la sussistenza dei requisiti, l’ufficio archivia il procedimento. In caso contrario, adotta il provvedimento di sospensione e lo comunica all’esercente. Quando sia stata presentata tempestivamente l’istanza di prosecuzione, la sospensione diviene efficace se la garanzia non viene costituita entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione del provvedimento.
Se la garanzia è costituita tempestivamente nell’importo corretto ma con modalità non conformi, l’esercente dispone di ulteriori cinque giorni dalla notifica della relativa comunicazione per regolarizzarla. In mancanza, la sospensione diviene efficace; se la garanzia viene resa conforme, l’ufficio consente la prosecuzione transitoria per dodici mesi dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento.
Importo, forma e adeguamento della garanzia
La garanzia iniziale è determinata dall’ufficio nella misura del 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti nel mese solare precedente a quello della notifica dell’avvio del procedimento, secondo i dati contabili relativi alle immissioni in consumo. Deve essere prestata in denaro o in titoli di Stato al valore nominale e avere validità almeno fino alla data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel dodicesimo mese successivo alla notifica.
Durante ciascuno dei dodici mesi di prosecuzione, la garanzia deve corrispondere al 100% dell’accisa dovuta sui prodotti estratti nel mese solare precedente. L’esercente la adegua, quando necessario, in denaro o in titoli di Stato al valore nominale e comunica ogni adeguamento all’ufficio entro il primo giorno lavorativo successivo. L’ufficio verifica mensilmente la conformità della garanzia e, se essa è insufficiente o non conforme, dispone la sospensione dell’autorizzazione.
Esito della sospensione o della prosecuzione transitoria
Al termine del periodo di sospensione, l’ufficio verifica se sono state ripristinate le condizioni richieste dall’art. 23, comma 4, lettere a) e b). Se non sono ripristinate, revoca l’autorizzazione; se risultano ripristinate, revoca il provvedimento di sospensione.
Al termine dei dodici mesi di prosecuzione transitoria, l’ufficio verifica i medesimi requisiti. Se nessuno risulta ripristinato, revoca l’autorizzazione ai sensi dell’art. 23, comma 12, del Testo unico; se le condizioni sono state ripristinate, ne dà comunicazione all’esercente.
Regime transitorio per procedimenti e sospensioni già in corso
Entro trenta giorni dalla decorrenza dell’efficacia del decreto, l’ufficio individua:
- gli esercenti la cui autorizzazione era stata sospesa, tra l’entrata in vigore dell’art. 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 e la pubblicazione del decreto, e la cui attività risultava ancora sospesa alla data di pubblicazione;
- gli esercenti ai quali, entro la data di pubblicazione, era stato comunicato l’avvio del procedimento di sospensione e che alla stessa data operavano ancora in regime di deposito fiscale.
L’ufficio comunica a tali esercenti la facoltà di chiedere, entro venti giorni dalla notifica, la prosecuzione per dodici mesi, subordinata alla garanzia costituita secondo le regole ordinarie. L’importo è pari al 100% dell’accisa dovuta sui prodotti estratti:
- nel mese solare precedente l’adozione del provvedimento di sospensione, per chi era già sospeso;
- nel mese solare precedente la comunicazione dell’ufficio, per chi era destinatario dell’avvio del procedimento.
Per gli esercenti già sospesi, la documentazione della garanzia va allegata all’istanza. Se la garanzia è regolare, l’ufficio consente la prosecuzione per dodici mesi dalla notifica della comunicazione e revoca la sospensione preesistente. Se l’importo è corretto ma le modalità sono difformi, è concesso un termine di cinque giorni per regolarizzarla; decorso inutilmente, non sussistono i presupposti per la prosecuzione. Per gli esercenti destinatari di un procedimento ancora pendente si applicano, in quanto compatibili, le regole ordinarie; il termine per presentare memorie decorre dalla comunicazione transitoria se tale facoltà non è già stata esercitata. Anche in questi casi la garanzia è verificata mensilmente durante i dodici mesi e la sua inadeguatezza comporta la sospensione.
Comunicazioni, licenza alternativa e coordinamento
Le comunicazioni dell’ufficio agli esercenti seguono le modalità previste dall’art. 19-bis del Testo unico. Le istanze, memorie, documenti e ogni altra comunicazione degli esercenti devono essere trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
Quando l’autorizzazione in regime di deposito fiscale è sospesa o revocata, l’esercente può chiedere la licenza prevista dall’art. 25, comma 4, del Testo unico; ricorrendone le condizioni, l’ufficio la rilascia. L’ufficio informa dei provvedimenti adottati i reparti territorialmente competenti della Guardia di finanza.
Decorrenza
Il decreto produce effetti dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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