Cassazione Civile, Ordinanza n. 33412/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto instaurato nel 1997 per la fornitura continuativa di pannelli in fibra minerale destinati alla realizzazione di controsoffitti. La società fornitrice conveniva in giudizio la controparte chiedendo, in via principale, l'accertamento della responsabilità della stessa, la risoluzione di un preteso contratto di somministrazione a tempo indeterminato, il risarcimento del danno per mancato preavviso e la riduzione del prezzo delle ultime forniture; in subordine, la riduzione del prezzo e il risarcimento. La controparte eccepiva che il rapporto fosse in realtà una pluralità di vendite singole, chiedeva il rigetto delle domande avverse e formulava domande riconvenzionali per il pagamento delle fatture insolute e per il risarcimento dei danni. In cassazione la società ricorrente principale deduceva: 1) violazione degli artt. 1559 e 1560 c.c., sostenendo che la corte d'appello aveva erroneamente escluso la somministrazione nonostante periodicità e continuità delle prestazioni e il fabbisogno del somministrato; 2) violazione degli artt. 1561, 1564-1569 c.c. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., lamentando che il prezzo fosse elemento irrilevante ai fini della qualificazione e che la corte avesse trascurato la disciplina sull'esclusiva e sul preavviso; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito travisamento di prove; 4) omessa/errata applicazione delle norme sulla determinazione del prezzo in mancanza di accordo, anche con riferimento all'arbitrium boni viri; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente e per mancata applicazione della disciplina sull'abuso di dipendenza economica; 6) omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme versate in forza di ordinanze provvisorie di primo grado. La controricorrente proponeva un ricorso incidentale limitato al capo sulle spese di primo grado, deducendo che la corte d'appello non poteva modificarle d'ufficio in assenza di specifica impugnazione sul punto, pur avendo confermato sostanzialmente la decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale, ritenendo inammissibili i motivi che miravano sostanzialmente a una rivalutazione del fatto e delle prove, e infondati i motivi sull'omessa pronuncia e sulla pretesa nullità della motivazione. Ha invece accolto il ricorso incidentale sulla liquidazione delle spese del primo grado, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e decidendo nel merito con eliminazione della condanna alle spese di primo grado; è stato confermato il resto della decisione. La ricorrente principale è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura del contratto di somministrazione; la Corte ha ritenuto che la qualificazione del rapporto dipendesse dall'accertamento in fatto e che, nel caso concreto, mancasse la prova della somministrazione.
Invocato per sostenere che, in mancanza di pattuizione sull'entità della somministrazione, questa coincida con il fabbisogno dell'avente diritto; la Corte ha escluso che la norma fosse utile, perché ha ritenuto accertata una pluralità di vendite e non una somministrazione.
La Corte ha condiviso la lettura secondo cui la disposizione sul prezzo nella somministrazione periodica non era pertinente, perché il rapporto concreto era stato ricostruito come successione di singoli contratti di vendita.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la risoluzione del contratto richiede un inadempimento di non scarsa importanza; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché tesa a ottenere una diversa ricostruzione fattuale.
Richiamato per il tema del preavviso nella sospensione o nel recesso dalla somministrazione; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura, non essendo dimostrata la somministrazione.
Invocato sulla possibilità di pattuire l'esclusiva a favore del somministrante; la Corte ha rilevato che la questione dell'esclusiva non era decisiva ai fini della qualificazione del rapporto nel caso concreto.
Invocato sulla possibilità di pattuire l'esclusiva a favore dell'avente diritto; la Corte ha escluso che la mancanza di esclusiva impedisse in astratto la somministrazione, ma ha comunque negato che il rapporto fosse provato come tale.
Richiamato dalla ricorrente per il preavviso nel recesso della somministrazione; la Corte non ha accolto la censura perché la qualificazione del rapporto non era quella prospettata.
Richiamato come canone di correttezza nella gestione del rapporto; la Corte non ha ravvisato violazioni, essendo la doglianza rivolta a contestare l'accertamento di fatto.
Richiamato come canone di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito.
La Corte ha osservato che la norma sulla determinazione del prezzo in mancanza di accordo non era applicabile al caso, poiché il prezzo delle singole forniture risultava pattuito di volta in volta.
Invocato con riferimento all'arbitrium boni viri; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla ricostruzione del rapporto come pluralità di vendite.
Richiamato dalla ricorrente in tema di determinazione del prezzo mediante terzo/arbitrium boni viri; non accolto perché la Corte ha escluso la mancanza di accordo sul prezzo in senso giuridicamente rilevante.
La Corte ha ribadito che la violazione di questa norma è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o su contenuti informativi logicamente impossibili da trarre dalle fonti acquisite; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla lamentata motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché il ragionamento decisorio era comunque percepibile.
Invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso l'esistenza di una motivazione solo apparente.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia sulla domanda restitutoria; la Corte ha escluso la violazione ritenendo che il giudice di appello avesse deciso sul punto sostanziale dell'importo complessivo.
Citate le ordinanze provvisorie di condanna emesse in primo grado; la Corte ha ritenuto che la loro disciplina non imponesse una diversa decisione sulle restituzioni nel caso concreto.
Richiamato per spiegare la conferma in primo grado delle ordinanze provvisorie e la successiva condanna definitiva solo sulle somme residue.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la regolazione delle spese.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al giudicato formatosi sul capo spese in assenza di specifica impugnazione.
La Corte ha richiamato l'effetto espansivo interno, precisando però che esso non consente di modificare d'ufficio le spese del primo grado quando non vi sia riforma del capo impugnato o specifica censura sulle spese.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Richiamato in relazione all'eccezione di improcedibilità, respinta perché la copia della sentenza notificata era stata depositata correttamente.
Richiamato con riferimento agli interessi moratori riconosciuti sulle fatture insolute.
Invocato dalla ricorrente in tema di abuso di dipendenza economica; la Corte non ha ravvisato il vizio denunciato nella motivazione d'appello.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto come somministrazione o come successione di compravendite va compiuta in base all'effettiva struttura del programma negoziale e alle risultanze istruttorie: periodicità delle forniture e continuità del rapporto non bastano, da sole, se non risulta un vincolo unitario con fabbisogno predeterminato o comunque riconducibile allo schema tipico.
- Quando il giudice di merito accerta che quantità e prezzo delle singole forniture sono concordati di volta in volta, il rapporto può essere ricondotto a una pluralità di vendite distinte e non a una somministrazione; in tale ipotesi non trovano applicazione le norme speciali sulla somministrazione invocate per recesso, preavviso, esclusiva e fabbisogno.
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: la valutazione delle prove, la scelta di quelle ritenute decisive e la ricostruzione del fatto restano riservate al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se la decisione si fonda su prove inesistenti o su informazioni logicamente non ricavabili dalle fonti acquisite; non basta contestare l'apprezzamento delle prove o proporre una lettura alternativa del compendio istruttorio.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il percorso argomentativo della sentenza sia oggettivamente incomprensibile o tale da non consentire di individuare la ratio decidendi; non ricorre se la motivazione, pur sintetica o contestata, consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice.
- In tema di spese processuali, il giudice d'appello può rideterminare d'ufficio le spese solo quando riforma il capo decisorio o quando il relativo capo sia specificamente impugnato; in mancanza, la statuizione sulle spese della fase precedente resta coperta da giudicato e non può essere modificata d'ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.