Cassazione Penale, Sentenza n. 13530/2025 del 08/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di Ruzzon avverso la sentenza del Tribunale di Milano resa in absentia. La Corte d'appello aveva dichiarato l'appello tardivo (depositato il 3/04/2023 oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p.), ritenendo non operante la disciplina transitoria dell'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022 (e quindi l'aumento del termine previsto dall'art. 585 comma 1-bis) perché applicabile solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 581 comma 1-bis e 89 comma 3 d.lgs. 150/2022 e, in subordine, questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., sostenendo che il riferimento temporale dovrebbe essere al deposito della motivazione e non alla pronuncia del dispositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata. Ha confermato l'orientamento secondo cui il termine di applicabilità della disciplina transitoria dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 va riferito al momento della pronuncia del dispositivo (lettura del dispositivo), non al deposito della motivazione, richiamando la sentenza Sez. 5, n. 37789/03.07.2023 (Mohammad) e argomentazioni sistematiche sul fatto che la sentenza è "pronunciata" con la statuizione del dispositivo. Ha ritenuto infondate le censure costituzionali (artt. 3, 24, 27, 111 Cost.) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 89, comma 3
Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto
La Corte interpreta il riferimento temporale alla "pronuncia" come coincidente con la pronuncia del dispositivo (lettura del dispositivo), non con il successivo deposito della motivazione
art. 585 cod. proc. pen. (commi citati)
Regola i termini per proporre l'appello; la maggiorazione prevista dal comma 1-bis si applica secondo la transitoria richiamata da art. 89 d.lgs. 150/2022 e quindi in funzione della data di pronuncia del dispositivo
art. 581 cod. proc. pen. (commi citati, 1-bis / 1-quater)
Disciplina dell'impugnabilità delle sentenze pronunciate in absentia; richiamata nella vicenda per l'ambito di applicazione del nuovo regime impugnatorio
art. 546 cod. proc. pen.
Stabilisce che la motivazione è requisito di validità della sentenza; la Corte sottolinea però che la sentenza è comunque "pronunciata" con la statuizione del dispositivo
artt. 544, 545, 530, 533, 605, 615, 617 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla Corte per spiegare la sequenza procedurale (deliberazione, redazione del dispositivo, pubblicazione/lettura del dispositivo e della motivazione, deposito) e per sostenere che la pronuncia del dispositivo costituisce momento certo di riferimento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alla Cassa delle ammende; applicata per la condanna di euro 3.000 a carico del ricorrente
Costituzione italiana, artt. 3, 24, 27, 111
Le censure costituzionali proposte dal ricorrente sono state ritenute manifestamente infondate: la scelta interpretativa non viola i principi invocati, secondo la Corte
legge n. 114 del 2024 (riferimento di modifica)
Citata come fonte di modifiche successive ad alcune disposizioni (menzione della modifica parziale dell'art. 581)
Massime di principio
- Per determinare se si applica la disciplina transitoria del d.lgs. n.150/2022 occorre fare riferimento al momento della pronuncia del dispositivo (lettura del dispositivo), non al successivo deposito della motivazione.
- I termini processuali per proporre l'impugnazione vanno calcolati a partire dalla pronuncia del dispositivo: il deposito della motivazione non prolunga né modifica il termine di impugnazione previsto dalla transitoria.
- La scelta di ancorare la transitoria alla pronuncia del dispositivo risponde a esigenze di certezza e di individuazione immediata del regime applicabile; un riferimento al deposito della motivazione creerebbe incertezze pratiche.
- Sollecitare una questione di legittimità costituzionale basada solo sulla preferenza per il criterio del deposito della motivazione è, alla luce dell'orientamento di legittimità, difficilmente efficace e può risultare manifestamente infondato.
- In casi simili è essenziale verificare la data di pronuncia del dispositivo e, per sicurezza procedurale, proporre l'impugnazione nei termini decorrenti da tale pronuncia; se vi sono dubbi sulla notifica o sulla conoscenza del dispositivo, va valutata tempestivamente ogni eventuale rimedio processuale.
- La motivazione resta requisito di validità della sentenza, ma ai fini dell'individuazione del regime impugnatorio applicabile l'ordinamento considera determinante la statuizione imperativa contenuta nel dispositivo
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