Risposta n. 262 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente propone che sia esclusa dalla base ACE soltanto la porzione di utile corrispondente alla quota del conferimento non oggetto di realizzo, determinata pro rata in funzione della percentuale di partecipazione ceduta/posseduta.
Aiuto alla crescita economica – art. 5, comma 8, D.M. 3 agosto 2017: conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione di partecipazioni
Il quesito
Se le riserve formate con utili derivanti dalla plusvalenza contabile emersa in seguito al conferimento d'azienda debbano considerarsi irrilevanti ai fini ACE solo nella misura corrispondente alla quota della plusvalenza non realizzata con la successiva cessione di partecipazioni nella conferitaria (nella fattispecie cessione del 50%).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che il comma 8 dell'art. 5 del D.M. rende irrilevanti ai fini ACE gli utili derivanti da plusvalenze da conferimenti, per evitare asimmetrie dovute a diverse tecniche contabili. Per la successiva cessione delle partecipazioni va applicato il principio di neutralità: l'incremento di capitale proprio rilevante ai fini ACE deve essere determinato come la differenza tra il corrispettivo di cessione delle partecipazioni e il valore contabile dei beni che componevano l'azienda conferita in capo al conferente prima del conferimento, parametrato alla percentuale ceduta (nel caso esposto al 50%). L'Agenzia precisa inoltre che l'effetto reddituale della cessione del 2019 rileverà ai fini ACE dal periodo d'imposta 2020 e che restano fermi i poteri di controllo e valutazione di eventuale abuso del diritto.
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