L.R. Basilicata 8/2012
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (01)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Basilicata i titoli abilitativi per impianti da fonti rinnovabili: autorizzazione unica, PAS e comunicazione, con criteri di potenza, distanze, vincoli paesaggistici e oneri istruttori. Regola inoltre compensazioni ambientali, controlli, transitorio e abrogazioni. Molte disposizioni hanno subito modifiche o abrogazioni, ma il testo ancora vigente resta riferito alla produzione energetica regionale.
Disposizioni regionali basilicata su autorizzazione e semplificazione per impianti da fonti rinnovabili
Disposizioni regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili in Basilicata
La legge detta la disciplina regionale di cornice per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Basilicata, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici. Si coordina con la normativa statale e con il PIEAR, definendo titoli abilitativi, limiti tecnici, oneri, controlli e regole transitorie.
Finalità e fonti di coordinamento
Il provvedimento è adottato per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e contribuire agli obiettivi nazionali. Per le definizioni e per la disciplina tecnica richiama la normativa europea e statale di settore, in particolare il d.lgs. 387/2003, il d.lgs. 28/2011, le linee guida ministeriali del 10 settembre 2010 e il Piano di Indirizzo Energetico e Ambientale Regionale (PIEAR).
Titoli abilitativi per gli impianti
La costruzione e l’esercizio degli impianti sono assoggettati, secondo un criterio di proporzionalità, a tre regimi:
- autorizzazione unica;
- procedura abilitativa semplificata (PAS);
- comunicazione relativa alle attività di edilizia libera.
La legge sostituisce, nel quadro regionale, le precedenti espressioni “DIA” e “denuncia di inizio attività” con “PAS”, coerentemente con il d.lgs. 28/2011.
Documentazione per l’autorizzazione unica
Per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale l’istante deve presentare, entro 90 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, la documentazione prescritta dall’Appendice A del PIEAR per la specifica tipologia di impianto. Per i procedimenti pendenti, il termine decorre dall’entrata in vigore della legge. La mancata produzione documentale nel termine equivale a rinuncia all’istanza. Era prevista anche una possibile proroga di 60 giorni per cause non imputabili all’istante, ma tale comma è stato poi abrogato.
Estensione della PAS e limiti applicativi
La PAS è estesa agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e a biomasse fino a 200 kW, nei limiti previsti dalla tabella A del d.lgs. 387/2003. Per i fotovoltaici a terra e per gli impianti eolici sono state previste nel tempo condizioni specifiche di distanza, schermatura e unicità del centro decisionale; molte di queste previsioni sono state successivamente modificate, dichiarate illegittime o abrogate.
Regime della comunicazione
Il regime della comunicazione per edilizia libera è esteso ai progetti di impianti da fonti rinnovabili fino a 50 kW e agli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza da realizzare sugli edifici, salvo la disciplina in materia di VIA e tutela delle risorse idriche. Le opere connesse restano disciplinate dalle linee guida nazionali.
Informazioni sui titoli abilitativi
La Giunta regionale deve stabilire le modalità con cui i Comuni trasmettono le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati quando l’impianto è realizzato con PAS o comunicazione. Il relativo provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione sul BURB.
Oneri istruttori
L’avvio del procedimento per autorizzazione unica o PAS è subordinato al versamento degli oneri istruttori. Sono previsti importi parametrati alla potenza, una soglia specifica per il biometano e regole per varianti non sostanziali e altre istanze. Il mancato pagamento comporta improcedibilità; la regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta, altrimenti l’istanza si considera rinunciata.
Potenze installabili e computo nel PIEAR
La legge individua diverse categorie di impianti che non concorrono al raggiungimento delle potenze installabili del PIEAR, tra cui impianti di autoproduttori, impianti fotovoltaici sugli edifici, impianti a biogas entro 500 kW e impianti agevolati dal PSR Basilicata 2007/2013. Sono previste anche regole particolari per serre fotovoltaiche e, in passato, disposizioni transitorie legate al burden sharing e a impianti già avviati o con richieste di visto di accettabilità, oggi abrogate.
Riconversione di impianti da fonti fossili
Gli impianti rinnovabili sostitutivi di impianti alimentati da fonti fossili in esercizio alla data di entrata in vigore della legge non concorrono ai limiti del PIEAR, purché la potenza nominale del nuovo impianto non superi quella dell’impianto sostituito o da sostituire. Resta fermo il rispetto delle norme ambientali, paesaggistiche e storico-արվեստistiche.
Misure di compensazione e miglioramento ambientale
Nelle autorizzazioni uniche la conferenza di servizi deve indicare le misure di compensazione ambientale ritenute indispensabili, a favore dei Comuni interessati, inclusi quelli attraversati dalle opere di connessione. Se le misure comportano lavori, il proponente deve redigere il progetto definitivo entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione. Nella PAS le misure sono definite d’intesa con il Comune. È vietato il frazionamento artificioso delle potenze per eludere tali regole.
Procedimento unico, salvaguardie e proroghe
Se il procedimento unico non si conclude nei termini, l’ordine cronologico delle istanze è conservato solo se il ritardo non è imputabile al proponente. Le modifiche non sostanziali non richiedono nuova istanza. Dalla comunicazione ai Comuni dell’avvio del procedimento di autorizzazione unica opera una misura di salvaguardia sulle domande edilizie e PAS nelle aree potenzialmente interessate, con possibile proroga regionale per non più di un anno. Il termine di inizio lavori può essere prorogato due volte, fino a un massimo di due anni, per motivi non imputabili al titolare o per mancata acquisizione degli incentivi statali.
Varianti, controlli e libretto di sicurezza
Le varianti non sostanziali sono demandate alla definizione della Giunta regionale, che ne disciplina il procedimento. Gli impianti, salvo quelli a uso domestico, sono sottoposti a controlli e verifiche annuali da parte dell’esercente; i dati devono essere comunicati al Comune competente. La Giunta regionale deve inoltre adottare le disposizioni operative, istituendo un libretto di sicurezza dell’impianto e prevedendo anche sanzioni amministrative.
Norme transitorie e abrogazioni
Sono previste norme transitorie per alcune opere connesse e per i procedimenti già avviati, nonché numerose abrogazioni di disposizioni regionali previgenti incompatibili con il nuovo sistema. Molte disposizioni introdotte nel tempo sono state poi abrogate o colpite da declaratorie di illegittimità costituzionale, con conseguente riduzione della portata pratica di parti rilevanti della disciplina originaria.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è stata ampiamente modificata fino al 2025. Tuttavia, numerose previsioni originarie risultano abrogate, sostituite o dichiarate illegittime; la disciplina resta comunque utile come quadro regionale di riferimento per l’istruttoria e l’abilitazione degli impianti da fonti rinnovabili in Basilicata.
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